Requisiti soggettivi Sono assicurabili le persone fisiche che:
Permessi brevi 1. Compatibilmente con le esigenze di servizio, al dipendente con contratto a tempo indeterminato e al personale con contratto a tempo determinato, sono attribuiti, per esigenze personali e a domanda, brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque, per il personale docente fino ad un massimo di due ore. Per il personale docente i permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione. 2. I permessi complessivamente fruiti non possono eccedere 36 ore nel corso dell'anno scolastico per il personale A.T.A.; per il personale docente il limite corrisponde al rispettivo orario settimanale di insegnamento. 3. Entro i due mesi lavorativi successivi a quello della fruizione del permesso, il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. Il recupero da parte del personale docente avverrà prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso. 4. Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente, l'Amministrazione provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. 5. Per il personale docente l’attribuzione dei permessi è subordinata alla possibilità della sostituzione con personale in servizio.
Manutenzione 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore. 2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore. 3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Carenza La Garanzia Decesso non è soggetta ad alcun periodo di Carenza.
Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero e che: ● hanno ottenuto l'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia ai sensi dell'art. 16 della Legge 30.12.2010, n. 240; ovvero che: ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di contratti da ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a) della Legge 31.12.2010, n. 240 (junior). ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, di assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 51 comma 6, della Legge 27.12.1997, n. 449, e successive modificazioni, o conferiti ai sensi dell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240, e successive modificazioni, o di borse post- dottorato ai sensi dell'art. 4 della Legge 30.11.1989, n. 398 ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri; ● hanno usufruito, per almeno tre anni anche non consecutivi, dei contratti stipulati ai sensi dell'art. 1 comma 14 della Legge 04.11.2005, n.230; Si considera soddisfatto il requisito di accesso nel caso di un periodo di tre anni, anche non consecutivi, che sommi esperienze diverse, ma rientranti tra quelle esplicitamente previste nei tre alinea che precedono. Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovrà risultare da idonea certificazione. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio. Non sono altresì ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri Atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Non possono partecipare alle procedure di selezione coloro che abbiano un rapporto di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore del DIPARTIMENTO DI CHIMICA, MATERIALI E INGEGNERIA CHIMICA "XXXXXX XXXXX", con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione. I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.
REQUISITI DI IDONEITÀ a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti La contrattazione aziendale si attua sulla base della valutazione delle comuni opportunità per consentire, attraverso il raggiungimento di più elevati livelli di competitività delle imprese, anche il miglioramento delle prospettive occupazionali e delle condizioni di lavoro. Le Parti affermano che la buona occupazione e il miglior livello organizzativo/produttivo aziendale sono obiettivi da perseguire congiuntamente, attraverso l'utilizzo condiviso degli strumenti offerti dal mercato del lavoro; ciò anche nell'ottica di favorire, ove ve ne siano le condizioni, percorsi di stabilizzazione occupazionale. Le Parti ritengono che gli strumenti offerti dal ccnl siano adeguati - con gli opportuni adattamenti, in sede di contrattazione di secondo livello, che tengano conto delle specificità delle singole aziende - al raggiungimento di tale obiettivo. Con questo spirito pertanto hanno provveduto a redigere i "requisiti" propri della contrattazione aziendale. Le materie riservate alla contrattazione aziendale a contenuto economico - nonché le inderogabili modalità per la sua attuazione - sono solamente quelle stabilite dalla presente regolamentazione. La contrattazione aziendale potrà riguardare, ma non in via esclusiva, le materie delegate dal contratto collettivo nazionale di lavoro e perseguirà le finalità ed assumerà i contenuti di cui al successivo punto 3. La contrattazione è effettuata in conformità alle condizioni previste dal presente contratto. La contrattazione aziendale potrà intervenire, nel pieno rispetto dell'Accordo Interconfederale del 28.6.2011, ratificato il 21 settembre 2011 in via esemplificativa nelle seguenti materie: il sistema informativo la responsabilità sociale il mercato del lavoro (lavoro a tempo parziale, contratto a tempo determinato, contratto di somministrazione, ecc.) ogni articolazione e tipologia degli orari di lavoro la flessibilità l'organizzazione del lavoro gli aspetti della disciplina dell'inquadramento demandati dall'art. 28 del ccnl le iniziative a sostegno della formazione continua le misure di conciliazione tra famiglia e lavoro l'utilizzo del monte ore di permessi retribuiti, per la parte eventualmente residuale dopo l'attuazione delle norme di cui agli artt. 58 e 59 del presente contratto le pari opportunità gli aspetti economici, come previsto dal successivo punto 3 le forme di welfare aziendale la programmazione annuale delle ferie e dei permessi retribuiti
Contenzioso 1. Le Parti si impegnano a risolvere in via amichevole qualsiasi controversia dovesse sorgere dalla interpretazione o applicazione del presente accordo attuativo attraverso il ricorso ad un collegio arbitrale i cui membri dovranno essere nominati in parti uguali da ciascun contraente e il cui presidente sarà nominato dai membri del collegio stesso. 2. In caso di mancato accordo, la competenza sarà del Foro di Roma.
Permessi 1. Al lavoratore che ne faccia domanda le aziende possono accordare brevi permessi per giustificati motivi, con facoltà di non corrispondere la relativa retribuzione. 2. In occasione della nascita di un figlio saranno concesse al lavoratore tre giornate di permesso retribuito. 3. Al lavoratore colpito da lutto familiare per la morte di un genitore, del coniuge, di un figlio o di un fratello, l'azienda concederà un permesso retribuito di tre giorni se l'evento luttuoso si è verificato nella città sede di lavoro o nella provincia; di 5 giorni di cui tre retri- buiti, se l'evento si è verificato fuori dalla provincia e i giorni di viaggio saranno retribuiti nella misura massima di giorni due. 4. Se l'evento luttuoso si verifica nel corso della prestazione, al lavoratore sarà concesso di assentarsi immediatamente dal posto di lavoro con diritto all'intera retribuzione giorna- liera, in aggiunta a quanto previsto dal precedente comma. 5. Al lavoratore che dona gratuitamente il proprio sangue spetta per la giornata di riposo la normale retribuzione che avrebbe percepito se avesse lavorato ai sensi dell'art. 2 legge 13 luglio 1967 n. 584. 6. Al lavoratore che contrae matrimonio, in occasione dello stesso, sarà concesso un congedo di 15 giorni, dedotto quanto eventualmente corrisposto per tale titolo dall'Istituto della Previdenza Sociale. 7. Ai fini del diritto all'assegno per congedo matrimoniale i lavoratori interessati devono presentare al datore di lavoro entro il sessantesimo giorno successivo a quello della cele- brazione del matrimonio il certificato relativo rilasciato dalla competente autorità comunale oppure il certificato di famiglia dal quale risultino i dati essenziali del matrimonio celebrato. 8. Tali permessi non si computano nell'annuale periodo di ferie. 9. Ai sensi e per gli effetti della legge n. 76/2016 le disposizioni che si riferiscono al ma- trimonio e quelle contenenti la parola “coniuge”, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile.
Soggetti La presente Convenzione si applica alle persone che sono residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.