Errato trattamento di dati personali. A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia frontale di polizza e con un limite di risarcimento di per periodo assicurativo annuo. Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. In relazione alla prestazione delle attività sanitarie (quali ad esempio: assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all’organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti), la validità dell’assicurazione è regolata come segue: Relativamente all’opera di personale non dipendente esercente la professione sanitaria, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie non dipendenti, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, per dolo o colpa grave, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. X. Xxxxx-Bianco) e xx.xx. e ii.
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Errato trattamento di dati personali. A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia frontale di polizza euro 2.500,00 per ogni sinistro e con un limite di risarcimento di euro 30.000,00 per periodo assicurativo annuo. Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. In relazione alla prestazione delle attività sanitarie (quali ad esempio: assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all’organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti), la validità dell’assicurazione è regolata come segue: Relativamente all’opera di personale non dipendente esercente la professione sanitaria, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie non dipendenti, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, per dolo o colpa grave, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. X. Xxxxx-Bianco) e xx.xx. e ii.
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Errato trattamento di dati personali. A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, xx.xx. e ii. nonché del Regolamento Europeo n. 679/2016 (c.d. GDPR) per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia frontale di polizza e con un limite di risarcimento di euro 100.000,00 per periodo assicurativo annuo. Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. In relazione alla prestazione delle attività sanitarie (quali ad esempio: assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all’organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti), la validità dell’assicurazione è regolata come segue: Relativamente all’opera di personale non dipendente esercente la professione sanitaria, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie non dipendenti, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, per dolo o colpa grave, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. X. Xxxxx-Bianco) e xx.xx. e ii.
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Errato trattamento di dati personali. A parziale deroga di ogni diversa pattuizione contrattuale, l’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla inosservanza delle disposizioni della Legge n. 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, per perdite patrimoniali cagionate a terzi, in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari non derivanti da comportamento illecito continuativo. La presente estensione di garanzia è prestata per ogni sinistro con uno scoperto del 10% con il minimo non indennizzabile pari alla franchigia frontale di polizza euro 1.500,00 per ogni sinistro e con un limite di risarcimento di euro 50.000,00 per periodo assicurativo annuo. Fatta salva l’anzidetta eccezione, resta confermato che l’assicurazione prestata con la presente polizza copre la responsabilità civile per danni cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose. In relazione alla prestazione delle attività sanitarie (quali ad esempio: assistenza infermieristica, compresa somministrazione di farmaci, nonché all’organizzazione e allo svolgimento di attività motorie, fisioterapeutiche e riabilitative per i soggetti assistiti), la validità dell’assicurazione è regolata come segue: Relativamente all’opera di personale non dipendente esercente la professione sanitaria, l’assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all’Assicurato Contraente da fatto del suddetto personale per danni da esso arrecati nello svolgimento delle mansioni presso il Contraente stesso. La garanzia è estesa alla responsabilità civile degli esercenti le professioni sanitarie non dipendenti, salvo quando agiscono nell’adempimento di una loro obbligazione direttamente assunta con l’assistito. La Società si riserva il diritto di rivalsa nei confronti del responsabile del danno, per dolo o colpa grave, compresa quella prevista dagli artt. 9 e 12 della legge 8 marzo 2017 n. 24 (c.d. X. Xxxxx-Bianco) e xx.xx. e ii.
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