Esclusioni aggiuntive Clausole campione
Esclusioni aggiuntive. La garanzia di cui al presente contratto esclude qualsiasi responsabilità derivante da: ⮚ attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico in proprio dallo stesso e non per conto del Contraente; ⮚ attività professionali prestate dal Dipendente Tecnico che non rientrino nelle competenze professionali stabilite da leggi e/o regolamenti; ⮚ la prestazione di servizi professionali relativi a contratti dove la fabbricazione, e/o la costruzione, e/o l’erezione, e/o l’installazione delle opere contrattuali, oppure la fornitura di materiali o attrezzature, siano effettuati da imprese del Dipendente Tecnico o di cui lo stesso sia socio a responsabilità illimitata o amministratore; ⮚ per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all’uso ed alle necessità cui sono destinate; ⮚ per i danni alle opere oggetto di progettazione, direzione dei lavori o collaudo ed a quelle sulle quali o nelle quali si eseguono i relativi lavori di costruzione; ⮚ per danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all’esecuzione dei lavori.
Esclusioni aggiuntive. La garanzia non vale:
a) per i danni causati da dolo dell’Assicurato o dei suoi associati e in generali di ogni persona che al momento del fatto non fosse alle dirette dipendenze dell’Assicurato con rapporto di lavoro subordinato o di apprendistato, salvo il caso del coadiutore e dei corrispondenti qualora questi non provvedano direttamente o per mezzo della propria assicurazione al pagamento del danno; in questo caso la Società avrà diritto di rivalsa verso il corrispondente.
b) per tutte le obbligazioni di natura fiscale a carico dell’Assicurato per le multe o ammende o indennità di mora che gli vengono inflitte personalmente e non riguardanti l’attività assicurata;
