Common use of Esecuzione dell’Ordine Clause in Contracts

Esecuzione dell’Ordine. 2.1) A fronte dell’Ordine, il Fornitore è tenuto a eseguire con la massima diligenza sia la prestazione principale che le prestazioni accessorie, anche se non espressamente dedotte nelle presenti Condizioni, sostenendo autonomamente i costi del personale e dei mezzi impiegati e garantendo di utilizzare attrezzature, materiali e quant’altro necessario per lo svolgimento delle prestazioni richieste, di cui abbia esclusiva proprietà o legittima disponibilità.

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