Consegna Clausole campione
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale:
1. nel più breve tempo possibile e comunque entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento della Richiesta medesima (URGENZA);
2. entro 24 ore naturali e consecutive dal ricevimento della Richiesta medesima (EMERGENZA) L’avvenuta consegna dei prodotti deve avere riscontro nel documento di trasporto, in duplice copia, riportante: • destinatario; • data e luogo di consegna; • descrizione della fornitura (quantità, codici, descrizione, etc.); • numero e data della Richiesta di Consegna e ove possibile il numero di riferimento dell’Ordinativo di Fornitura; • el...
Consegna. Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...………, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ………………………………. i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ………………………… ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4) Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ………………………. in virtù di contratto stipulato in data ……………………….. . e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE: ……………. ……. ………………… ..…………………………………………………………………………………………………….(8)
Consegna. 4.1 I Prodotti sono venduti EX WORKS Giussano (MB), Italia Incoterms® 2020 (franco fabbrica del Venditore).
4.2 Il termine di consegna dei Prodotti sarà quello previsto dalle Condizioni Particolari. Resta inteso che tale termine di consegna dovrà intendersi approssimativo a favore del Venditore e comunque con applicazione di un congruo margine di tolleranza; l’eventuale ritardo nella consegna rispetto a detto termine non farà insorgere a carico del Venditore alcuna responsabilità, eccettuati i casi in cui detto ritardo sia imputabile a dolo o colpa grave del Venditore. In caso di consegne ripartite, in nessun caso il ritardo o la mancata effettuazione di una o più consegne comporterà il diritto dell’Acquirente di risolvere il Contratto in relazione alle consegne già effettuate o a quelle future.
4.3 Il trasporto e la consegna dei Prodotti all’Acquirente avverranno a cura e spese e a rischio di quest’ultimo, in base ai termini di consegna applicabili ai sensi dell’art. 4.1. I Prodotti non vengono assicurati dal Venditore.
4.4 Il rischio di danneggiamento o perdita dei Prodotti in fase di trasporto è da intendersi esclusivamente a carico dell’Acquirente. Pertanto, il Venditore sarà esonerato da ogni responsabilità rispetto ad ogni evento che possa interessare i Prodotti successivamente al momento della consegna. 4.5L’Acquirente garantisce che i Prodotti potranno essere liberamente importati nel Paese/luogo di consegna e/o destinazione e si impegna formalmente al pagamento totale degli stessi, anche qualora all'atto dell'importazione nel Paese/luogo di destinazione siano intervenuti divieti o limitazioni a tale proposito.
4.6 L’Acquirente è sempre tenuto a prendere in consegna i Prodotti, anche in caso di consegne parziali.
4.7 Qualora l’Acquirente non abbia tempestivamente preso in consegna i Prodotti - per cause non imputabili al Venditore - l’Acquirente sopporterà tutte le spese e i rischi che dovessero derivarne ed ogni somma dovuta a qualsiasi titolo al Venditore diventerà immediatamente esigibile da parte di quest’ultimo.
4.8 Il termine di consegna verrà prorogato di un periodo pari a quello della durata dell'impedimento, al verificarsi di cause non dipendenti dalla volontà del Venditore e dell’Acquirente, quali le cause di forza maggiore descritte in seguito. In caso di ritardo o evasione parziale delle consegne dei Prodotti, l’Acquirente non potrà rifiutare la consegna degli stessi.
4.9 In caso di ritardo nella presa in consegna o di ritardi di pagame...
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue / di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. 8.1 I Macchinari Affittati sono messi a disposizione del Cliente in uno stabilimento del Fornitore. Su richiesta del Cliente, i Macchinari Affittati possono essere messi a disposizione del Cliente all’indirizzo indicato nel Contratto, in questo caso i costi ed i rischi del trasporto e della consegna sono a carico del Cliente. Il Fornitore ha diritto di (laciar) fornire i Machhinari Affittati all’indirizzo indicato dal Cliente a rischio di quest’ultimo, anche se il Cliente è assente. La lettera di vettura vale da attestato di consegna.
8.2 I termini di consegna sono approssimativi e perciò non vincolanti, salvo disposizione contraria per iscritto tra le parti. Un ritardo nella consegna non può mai risultare in sanzioni di ritardo, indennità o risoluzione del Contratto alle spese del Fornitore, né nel rifiuto del Cliente di ricevere i Macchinari Affittati.
8.3 Un eventuale termine di consegna espressamente convenuto inizia soltanto dopo che il Fornitore ha ricevuto ognuno informazione e documento richiesto per l’esecuzione della consegna.
8.4 Se nel Contratto, il Fornitore si è tuttavia impegnato espressamente e per iscritto ad un indennità nel caso di consegna tardiva, quest’indennità è solamente dovuta se il Cliente ha dichiarato il Fornitore colpevole per il superamento del termine di consegna tramite lettera raccomandata entro un termine di cinque (5) giorni di calendario dalla scadenza del termine di consegna, con prova del danno subito in allegato. Tuttavia, il Fornitore non sarà tenuto a pagare un’indennità se la consegna tardiva è causata da Forza Maggiore, o almeno parzialmente dovuto al Cliente. Nell’ultimo caso, il Cliente è obbligato di pagare i danni subiti e i costi collegati. In ogni caso, l’eventuale indennità per consegna tardiva sarà sempre limitata al 0,5% del Prezzo di locazione per Settimana intera di consegna tardiva dopo il 21° Giorno Feriale dalla data di consegna inizialmente prevista.
8.5 Nel caso di una consegna parziale e il Cliente rifiuta di accettare l’ulteriore consegna o quando il Cliente rende impossibile l’ulteriore consegna, la fattura per i Macchinari Affittati già forniti è automaticamente esigibile, e il Cliente deve pagare un’indennità fissata forfettariamente al 35% del Prezzo di locazione della parte del Contratto rimasta inattuata, senza pregiudicare il diritto del Fornitore di chiedere un’indennità elevata se il danno effettivo è più grande.
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. E’ in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:................................................................................................ ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
Consegna. La data di consegna dei Prodotti è quella indicata nella conferma d’ordine scritta. Qualora l’Acquirente rifiuti di ricevere i Prodotti messi a sua disposizione con le suddette modalità, il Fornitore avrà comunque diritto al pagamento del prezzo pattuito, previa emissione della relativa fattura. In caso di omesso ritiro dei Prodotti entro cinque giorni dalla data di messa a disposizione della stessa, il Fornitore ha facoltà di depositare i Prodotti in un deposito, a rischio e spese dell’Acquirente. In questo caso, in deroga all’art. 1766 c.c. non è configurabile in capo al Fornitore un obbligo di custodia, per cui il rischio del perimento e danneggiamento dei beni grava integralmente in capo all’Acquirente. Il Fornitore si riserva il diritto di prorogare i termini di consegna, senza essere in alcun modo obbligato al pagamento di qualsiasi indennità nei seguenti casi:
a) cause di forza maggiore xxxxx, a titolo esemplificativo, scioperi, mancanza o insufficienza di energia motrice, incendio nelle aziende del Fornitore e/o ogni altro evento non imputabile a quest’ultimo;
b) mancanze, inesattezze o ritardi da parte dell’Acquirente nella trasmissione delle indicazioni necessarie all’esecuzione dell’ordine;
c) eventuali modifiche accettate dal Fornitore dopo il ricevimento dell’ordine;
d) difficoltà di approvvigionamento di materie prime;
e) ritardi da parte dello spedizioniere.
Consegna. 3.1 Salvo diversi accordi scritti, le spedizioni con destinazione Comunità Economica Europea, Norvegia e Svizzera saranno effettuate con resa DDP (Incoterms 2010) all‘indirizzo dell‘acquirente. Le spedizioni con destinazione fuori dalla Comunità Economica Europea, Norvegia e Svizzera saranno effettuate con resa FCA (Incoterms 2010) al luogo convenuto. Alla spedizione il venditore potrà applicare costi di trasporto separati.
3.2 Le date e gli orari indicati per la consegna dei Beni saranno confermati dal Venditore all‘Acquirente. Nel caso in cui non siano specificate le date, la consegna avverrà entro un congruo lasso di tempo. Il Venditore consegnerà i Beni suddivisi nei lotti o partite che riterrà opportuni.
3.3 L‘Acquirente provvederà a controllare i Beni al momento della consegna e notificherà al Venditore per iscritto entro 24 ore eventuali consegne incomplete o danni evidenti. In caso di mancata notifica da parte dell‘Acquirente al Venditore entro 24 ore, i Beni saranno considerati accettati.
3.4 I Beni non potranno essere restituiti salvo il caso in cui il Xxxxxxxxx abbia espressamente accettato.
3.5 Nel caso in cui per qualsiasi motivo l‘Acquirente non accetti la consegna dei Beni quando i medesimi sono pronti per la consegna, o il Venditore non sia in grado di consegnare puntualmente i Beni perché l‘Acquirente non ha fornito le istruzioni, i documenti, licenze o autorizzazioni necessarie, (i) il rischio relativo ai Beni (ivi compreso il rischio di perdita o danni) sarà trasferito all‘Acquirente; (ii) i Beni saranno considerati consegnati; e (iii) il Venditore potrà immagazzinare i Beni fino al momento della consegna, quindi l‘Acquirente sarà ritenuto responsabile dei relativi costi e spese.
Consegna. La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.