Consegna Clausole campione

Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'immobile, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue:…………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………...… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. Il CONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il CONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la LOCATRICE da qualsiasi obbligo di effettuare adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il CONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. La LOCATRICE si impegna peraltro ad eseguire entro il i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………...………, senza che il CONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il CONDUTTORE eseguirà entro il ………………………………. i seguenti interventi: ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ………………………… ) verrà dal CONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4) Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo CONDUTTORE, il CONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal ………………………. in virtù di contratto stipulato in data ……………………….. . e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della LOCATRICE: ……………. ……. ………………… ..…………………………………………………………………………………………………….(8)
Consegna. L’attività di consegna dei prodotti si intende comprensiva di ogni onere e spesa, ivi compreso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli relativi alle attività di imballaggio, trasporto, facchinaggio e consegna in porto franco al magazzino indicato dall’Azienda nelle Richieste di Consegna. Le consegne devono essere effettuate a cura, rischio e spese del fornitore, il quale deve garantire, il rispetto delle modalità di conservazione dei prodotti secondo le proprie specifiche modalità anche durante la fase di trasporto. Le operazioni di carico e scarico della merce sono a carico del Fornitore aggiudicatario di ciascun Lotto, pertanto, il Fornitore stesso deve essere dotato di tutte le attrezzature necessarie per svolgere tale attività. La ditta aggiudicataria deve impegnarsi a fornire qualsiasi quantitativo anche se si trattasse di quantitativi minimi senza imporre alcun minimo fatturabile o minimo d’ordine. Non sono ammesse consegne parziali, pertanto l’esecuzione di ciascuna Richiesta di Consegna deve avvenire in un’unica consegna. La consegna della fornitura deve avvenire entro e non oltre 5 (cinque) giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricezione della Richiesta di Consegna. Qualora ciò non fosse possibile, il Fornitore aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione al Servizio Farmacia e/o ad altra struttura indicata per la consegna e, ove l’Azienda Sanitaria lo consenta, a concordare la consegna di un acconto sulla quantità complessiva di merce ordinata sufficiente a coprire il fabbisogno di un mese fino alla consegna del saldo (accordo scritto tra il Fornitore e la singola Azienda Sanitaria). In casi eccezionali, quando l’urgenza/emergenza del caso lo richieda e sia espressamente indicato nella Richiesta, ovvero dichiarata telefonicamente, a insindacabile giudizio dell’Azienda Sanitaria, il Fornitore dovrà far fronte alla consegna con tempestività, mettendo a disposizione il materiale:
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue / di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4)
Consegna. La fornitura dev’essere effettuata nel rispetto dei termini stabiliti nell'Ordine d’Acquisto. Qualora per comprovate Cause di Forza M ggiore tempestivame nte comunicate al Committente, e comunque prima della scadenza, l’Appaltatore non sia in grado di rispettare i termini di consegna, è facoltà del Committente riconoscere uno spostamento dei te rmini originari o risolvere l'Ordine d’Acquisto senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo. Per forniture di dimensioni e/o peso rilevante, non sono accettate consegne anticipate rispetto ai t ermini contrattuali, n approntamenti parzia- li, salvo preventiva autorizzazione del Committente. Per le forniture da sottoporre a prove/collaudi, l’Appaltatore deve comunicare per iscritto la data di inizio prove/collaudi con almeno 15 giorni di anticipo:: eventuali implicazioni relative al rispetto dei termini contrattuali, ivi compresa l'applicazione di eventuali penali, sono esclusivamente in capo all’Appaltatore. In caso di prove/c llaudi sfavorevole, la data di inizio prove/collaudi valida ai fini con- trattuali dev’essere considerata quella ottenuta aggiungendo alla data di inizio prove/collaudi con esito negativo il tempo intercorso tra la data di inizio prove/collaudi con esito negativo e la data del nuovo inizio (che dev’essere comunicata come sopra). La spedizione delle merci dev’essere effettuata entro 15 giorni dalla data di prove/collaudi effettuat o con esito positivo. Salvo quanto previsto nell’Ordine di Acquisto, la consegna si intende a titolo gratuito. 16. uona fede nell’esecuzione L’Appaltatore è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nel ’esecuzione della fornitura o del servizio ai sensi degli artt. 1375 e seguenti del c.c. I prodotti devono essere funzionanti in modo impeccabile e corretto e utilizzabili in conformità alle condizioni contrattuali senza li itazione alcuna, anch e in interazione con gli altri prodotti: in parti- colare, non devono causare alcun tipo di indebolimento delle funzionalità, sconvolgimento o interruzione operativa. In relazione a ciò, l’Appaltatore, fermo restando quanto espressamente previsto nel Contratto, s'impegna a: ▪ adoperarsi affinché l'esecuzione delle attività avvenga nelle condizioni migliori in modo da salvaguardare le esigenze del Committente; ▪ eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni che non siano strettamente riconducibili all’oggetto del Contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di col- laborazione...
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l’unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all’uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare nello stato in cui l’ha ricevuta, salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell’assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 del Codice civile, di quanto segue: .......................................................................................... ovvero di quanto risulta dall’allegato verbale di consegna.
Consegna. Il conduttore dichiara di aver visitato l'unità immobiliare locatagli, di averla trovata adatta all'uso convenuto e, pertanto, di prenderla in consegna ad ogni effetto col ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento custode della stessa. Il conduttore si impegna a riconsegnare l'unità immobiliare nello stato in cui l'ha ricevuta, salvo il deperimento d'uso, pena il risarcimento del danno; si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile ove esistente, accusando in tal caso ricevuta dello stesso con la firma del presente contratto, così come si impegna ad osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. È in ogni caso vietato al conduttore compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell'unità immobiliare, ai sensi dell'articolo 1590 del Codice civile di quanto segue:………………………………………………………………………………………………………………………………… ovvero di quanto risulta dall'allegato verbale di consegna. (4) Il conduttore non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati ed alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del locatore. Il conduttore esonera espressamente il locatore da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti del locatore medesimo nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
Consegna. La data di consegna del bene oggetto di compravendita viene concordata con precisione tra l’Ufficio consegne del venditore e l’acquirente. Contestualmente le parti determinano quale di esse debba eseguire la consegna e quale debba sostenere le relative spese. Data, spese, modalità e spettanza della consegna sono riportate nella copia commissione che è parte integrante del presente contratto. In qualunque momento l’acquirente potrà ottenere informazioni sullo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto. L’acquirente si impegna a comunicare tempestivamente eventuali cause ostative o problemi che dovessero rendere difficoltosa o impossibile la consegna del bene, laddove questa debba essere eseguita dal venditore. Qualora l’acquirente richieda al venditore una variazione del termine di consegna, dovrà effettuare la relativa richiesta per iscritto e procedere comunque al saldo della fornitura entro giorni dalla data di consegna concordata in sede di stipula del contratto. Restano esclusi i soli eventuali costi di custodia, consegna, montaggio, smontaggio e installazione, i quali dovranno essere saldati entro la nuova data di consegna pattuita. Qualora l’acquirente rifiuti ingiustificatamente la consegna del bene, il venditore lo invita a ricevere la prestazione entro un termine ulteriore appropriato alle circostanze. Decorso tale termine inutilmente, il venditore può recedere dal contratto, ritenendo la caparra, o chiedere l’esecuzione o la risoluzione del contratto stesso, salvo l’eventuale risarcimento del danno, come previsto dall’art. 1385 c.c Se il venditore non adempie all'obbligo di consegna entro il termine pattuito, il cliente lo invita ad effettuare la consegna entro un termine supplementare appropriato alle circostanze. Tale onere non si applica in caso di rifiuto espresso del venditore di consegnare il bene, o qualora il rispetto del termine pattuito dalle parti per la consegna del bene debba considerarsi essenziale, tenuto conto di tutte le circostanze che hanno accompagnato la conclusione del contratto, o se il consumatore abbia informato il venditore, prima della conclusione del contratto, che la consegna entro o ad una data determinata è essenziale. In caso di mancata consegna del bene entro il termine pattuito, decorso anche l’eventuale termine supplementare, il consumatore può recedere dal contratto, esigendo il doppio della caparra, oppure chiedere la immediata risoluzione del contratto e il risarcimento del danno. In particolare, nel ...
Consegna. La consegna della fornitura oggetto del presente Accordo dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità ed entro i termini stabiliti nella documentazione di gara ovvero entro quello eventualmente stabilito nella Richiesta Specifica di fornitura, se migliorativo. Resta inteso che l'Amministrazione Beneficiaria acquisisce la piena proprietà dei prodotti a partire dalla "Data di Accettazione della Fornitura”. Prima di tale data tutti i rischi relativi ai prodotti saranno a carico del Fornitore.
Consegna. L'immobile è consegnato al soggetto convenzionato, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'immobile presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo. I locali dovranno essere immediatamente riconsegnati alla Civica Amministrazione, a semplice richiesta, in buono stato di conservazione, liberi e sgombri da persone e cose, in caso di mancato adempimento anche di una sola delle obbligazioni preliminari alla stipula, di cui all’art. 23, o qualora il Legale Rappresentante dell’Ente non si presentI per la formale sottoscrizione del contratto nella data indicata dal Settore Contratti della Città di Torino. Tale evenienza comporterà le conseguenze di cui all’art. 27 salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori danni conseguenti all’inadempimento. La definizione di eventuali aspetti tecnici potrà essere definita durante la stesura del successivo verbale di consegna dell’immobile.