Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
1. in caso di fallimento del Gestore, o di ammissione ad altre procedure concorsuali, ovvero in caso di scioglimento della Società;
2. in caso di inadempienze ripetute di particolare gravità degli obblighi assunti con la presente Convenzione, e in particolare quando il Gestore non abbia posto in essere il Servizio alle condizioni fissate dalla Convenzione, ovvero in caso di interruzione totale e prolungata del servizio senza che sussistano cause di forza maggiore;
3. xxx xxxxxxxxx gli estremi di cui all’art. 22
4. in caso di sentenza definitiva che annulli l’affidamento;
5. in caso di modificazioni soggettive comportanti il venir meno dei requisiti presupposto dell’affidamento;
6. in caso di mancato trasferimento del contributo annuale di cui all’art. 14. Per quanto riguarda la causa di risoluzione prevista al punto 2), ai sensi dell'art. 1454 Cod. Civ. l'Agenzia, a mezzo di regolare diffida, è tenuta a concedere al Gestore un congruo termine per rimuovere le irregolarità. Decorso infruttuosamente il termine concesso, si produrrà la risoluzione di diritto del contratto. Sono assunte quali clausole risolutive espresse, così da costituire motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 Cod. Civ., l’interruzione totale del Servizio di raccolta dei rifiuti urbani per una durata superiore a tre giorni consecutivi, imputabili a colpa grave o dolo del Gestore. Le conseguenze della risoluzione saranno addebitate al Gestore e la Agenzia avrà facoltà di attingere alla cauzione per la rifusione di spese, oneri e danni subiti.
Risoluzione della convenzione. Le parti concordano che il contratto possa essere risolto dall’ASL Salerno qualora l’Associazione:
1. commetta più di due infrazioni, ritenute gravi dall’ASL, in violazione delle clausole convenzionali;
2. si renda responsabile di frode amministrativa e contabile nei riguardi dell’ASL Salerno;
3. richieda o percepisca compensi dall’utente a fronte delle prestazioni erogate in convenzione;
4. sia responsabile di vicende gestionali che si ripercuotano sull’utenza e sul pubblico interesse;
5. eserciti, in occasione del servizio convenzionato, qualsivoglia attività pubblicitaria o di procacciamento, svolta con qualunque mezzo atto a procurare un profitto ovvero a offrire una qualunque attività di trasporto infermi, effettuata con qualsiasi mezzo;
6. non provveda tempestivamente, secondo quanto indicato al precedente articolo 3, alla sostituzione del veicolo indicato con un altro automezzo dotato di caratteristiche analoghe;
7. non provveda, in caso di indisponibilità del personale in servizio sull’automezzo, alla sua adeguata e tempestiva sostituzione;
8. ceda, in tutto o in parte, il servizio oggetto della presente convenzione, ovvero lo faccia eseguire per interposta persona o lo subappalti a terzi;
9. utilizzi per scopi personali o per qualsivoglia ragione le informazioni raccolte durante l’esecuzione del servizio in oggetto;
10. ometta di osservare gli obblighi di legge in materia di disciplina del lavoro, di trasparenza fiscale e di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della normativa vigente. In tutti i casi predetti l’Azienda ha facoltà di recedere ai sensi dell’art. 1456 CC, senza che l’Associazione possa sollevare eccezioni o pretendere risarcimenti di sorta o che occorrano adempimenti specifici quali citazione in giudizio, pronuncia del giudice o qualsiasi altra formalità all’infuori delle semplice notifica, a mezzo PEC e/o raccomandata A/R, del provvedimento di irrogazione della penale e/o della mera comunicazione di risoluzione del contratto. L’ASL Salerno, a seguito di circostanze sopravvenute, ovvero in caso di disposizioni regionali, nazionali od europee ostative al prosieguo del vincolo convenzionale, nonché al venir meno delle condizioni che hanno richiesto l’esternalizzazione del servizio in parola, quali, ad esempio, procedure di reclutamento di personale interno le cui unità assegnate sopperissero integralmente alle carenze di organico del predetto Presidio, procederà unilateralmente all’immediata risoluzione del rapporto contrattua...
Risoluzione della convenzione. La presente convenzione è stipulata con patto di risoluzione espressa:
a) Qualora l’assegnatario sia responsabile di mancato pagamento del corrispettivo di cui al precedente articolo 4 protrattosi oltre 60 gg. dalla scadenza;
b) Utilizzazione, previa diffida a voler ripristinare lo stato di normalità, dell’alloggio in contrasto con la destinazione indicata nell’articolo 3 della presente convenzione.
c) A seguito di scioglimento del soggetto gestore;
d) Per mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione,
e) Per gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
f) Per frode dimostrata dell’assegnatario in danno degli utenti, dell'Amministrazione comunale o di Aler, o di altri soggetti, nell'ambito dell'attività convenzionale;
g) A seguito di accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte del soggetto gestore o loro aventi causa per fatti occorsi nell’ambito delle unità abitative.
h) Per grave danno all’immagine dell’Amministrazione e/o di Aler, determinato dal soggetto assegnatario o loro aventi causa, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti.
i) La fruizione anche parziale del bene stesso da parte di soggetto diverso dall’assegnatario se non diversamente concordato tra le parti.
Risoluzione della convenzione. Il contratto si risolverà di diritto ex art. 1456 Cod. Civ. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora, nei seguenti casi:
1. xxxxx, dolo, colpa grave nell’esecuzione del servizio;
2. inosservanza da parte del Concessionario riguardo a tutti i debiti contratti per l’esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto, incluso il pagamento delle spese e della realizzazione degli allacci autonomi che si rendessero necessari per la gestione degli impianti a rete (energia elettrica, acqua, gas);
3. manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio;
4. inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
5. sospensione del servizio da parte del Concessionario senza giustificato motivo;
6. reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti;
7. nei casi di sub-appalto non autorizzati;
8. mancato reintegro del deposito cauzionale;
9. in tutte le ipotesi previste dal presente capitolato;
10. provvedimenti definitivi che attestino violazioni rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse;
11. in caso di mancato pagamento del canone annuo;
12. in caso di mancato rispetto del crono-programma degli eventuali lavori proposti. Il Concedente, qualora non ritenga soddisfacente la qualità del servizio reso nei primi quattro mesi di esecuzione del contratto, potrà risolvere lo stesso dandone semplice comunicazione scritta al Concessionario entro il quinto mese di vigenza contrattuale. Con la risoluzione del contratto il Concedente può affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno del Concessionario. L’affidamento a terzi verrà notificato al Concessionario nelle forme prescritte con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e relativi importi. Al Concessionario saranno addebitati gli eventuali maggiori oneri derivanti dal Concessionario a seguito della risoluzione del contratto, mediante prelievo dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti del Concessionario. Nel caso di minore spesa, nulla compete al Concessionario. L’esecuzione in danno non esime il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di risoluzione il Concedente potrà incamerare il deposito cauzionale.
Risoluzione della convenzione. In caso di inadempimento da parte del “vettore” rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al “vettore”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l’importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara” richiamato al precedente articolo 3 nonché di procedere nei confronti del “vettore” per il risarcimento del danno subito. Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal “vettore” rispetto a quanto previsto nelle disposizioni del “Bando di gara”, del capitolato d’oneri ed in quelle previste nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”.
Risoluzione della convenzione. 14.1 La Commissione può rescindere la convenzione di sovvenzione nel caso in cui il beneficiario non tenga fede a uno degli obblighi essenziali in essa stipulati, senza addurre valide ragioni d’ordine economico o tecnico. A tal fine la Commissione applica la seguente procedura. Viene inviata una prima lettera nella quale si invita il beneficiario ad adempiere agli obblighi summenzionati. In mancanza di risposta entro due mesi dalla data della prima lettera o se la risposta pervenuta è ritenuta insufficiente, viene inviata una seconda lettera, nella quale la Commissione informa il beneficiario della decisione proposta alla luce delle informazioni disponibili in quella fase. In mancanza di risposta entro un mese dalla data della seconda lettera o se la risposta pervenuta è ritenuta insufficiente, viene inviata una lettera raccomandata (con ricevuta di ritorno), con la quale la Commissione notifica al beneficiario la decisione presa. Eventuali osservazioni/informazioni trasmesse dal beneficiario sono prese in considerazione solo se vengono inviate entro un mese dal ricevimento della raccomandata. Sulla base delle osservazioni/informazioni pervenute, la Commissione può confermare/modificare la sua decisione. Quest’ultima è quindi considerata definitiva e viene notificata tramite raccomandata. In caso di risoluzione della convenzione, la Commissione può esigere il rimborso totale o parziale degli importi già versati. L’importo delle spese ammissibili sarà calcolato solo in base alle informazioni disponibili in quella fase.
14.2 La Commissione può rescindere la convenzione di sovvenzione, senza preavviso e senza pagare compensazioni di alcun genere, nei seguenti casi: • in caso di forza maggiore o quando il beneficiario è dichiarato in stato di fallimento o forma oggetto di una procedura di liquidazione o di ogni altra procedura analoga; • se il beneficiario ha presentato dichiarazioni volutamente false o incomplete per ottenere il contributo finanziario della Commissione previsto nella convenzione o se ha commesso, intenzionalmente o per negligenza, un’irregolarità sostanziale nell’esecuzione della convenzione, oppure in caso di frode, corruzione o qualsiasi altra attività illecita da parte del beneficiario, tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità europee. Costituisce irregolarità sostanziale qualsiasi infrazione ad una disposizione della convenzione o di un regolamento, derivante da atti o da omissioni del beneficiario, che abbia o potrebbe aver...
Risoluzione della convenzione. La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: – grave inadempimento della COOPERATIVA; – ritardato pagamento del corrispettivo da parte del COMUNE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 6; – riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del COMUNE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Risoluzione della convenzione. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Risoluzione della convenzione. Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo, l’ASST può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previo preavviso di 15 giorni, per provata inadempienza da parte dell’E.T.S. a gli impegni previsti nei precedenti articoli, senza oneri a proprio carico. Altresì l’ASST può dare corso alla risoluzione del presente rapporto convenzionale, senza obbligo di preavviso, per comprovati motivi di interesse sanitario e/o di interesse pubblico che devono essere comunicati all’E.T.S. tempestivamente. La convenzione si risolve di diritto qualora sopraggiungano per l’Organizzazione cause di carattere organizzativo e/o amministrativo che compromettano la possibilità di attuarla.
Risoluzione della convenzione. La presente convenzione può essere risolta da ciascuno dei due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: - grave inadempimento della ditta aggiudicataria; - ritardato pagamento del corrispettivo da parte dell’Ente per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’art.6, ferma restando la possibilità per la ditta di porre l’eccezione di inadempimento prima del termine di cui sopra; - mancato raggiungimento degli obiettivi del servizio; Nel caso in cui ricorresse una delle cause di risoluzione sopra indicate, la parte non inadempiente avrà facoltà di dichiarare la risoluzione della convenzione, comunicando alla parte inadempiente il proprio intendimento di valersi della presente clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art.1456, 2° comma, C.C., a mezzo raccomandata A.R. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della Cooperativa dall’Albo Regionale delle cooperative sociali.