Risoluzione della convenzione Clausole campione

Risoluzione della convenzione. L’Ente affidante può recedere di diritto dal contratto quando l’affidatario si renda colpevole di frode e/o di grave negligenza di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni stipulate. E’ convenuto altresì che, oltre a quanto genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del C.C., le seguenti ipotesi: • Contravvenzioni sostanziali ai patti contrattuali rilevate e contestate o delle disposizioni relative al servizio; • Contegno abituale scorretto da parte della Cooperativa affidataria o del personale dipendente dallo stesso adibito al servizio; • Apertura di una procedura fallimentare a carico della Cooperativa affidataria; • Messa in liquidazione o cessione della società concessionaria; • Inosservanza del divieto di subappalto sancito dall’art. 3; • Inadempienza dei contratti di lavoro; • riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto; • In occasione della terza irregolarità contestata ex art. 12, fatto salvo comunque il pagamento delle penali; • Per motivi di pubblico interesse; • In caso di frode nell’adempimento degli obblighi contrattuali. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte dell’ENTE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza. In tutti i casi di risoluzione sopra previsti, l’infrazione dovrà essere contestata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla Cooperativa affidataria, con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.
Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: - il verificarsi, durante il periodo contrattuale, delle clausole di esclusione indicate dall’art. 38 del D. lgs. 163/2006; - sospensione non autorizzata delle attività, salvo festività definite nel programma gestionale offerto in gara; - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge; - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti; - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione; - l’affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell’Amministrazione; - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione; - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione; - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle garanzie assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti; - mancato o ritardato pagamento del canone di concessione per più di due rate consecutive. La revoca della concessione da parte dell’Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).
Risoluzione della convenzione. In caso di inadempimento da parte del “vettore” rispetto a quanto previsto nel decreto di imposizione di oneri, nel bando di gara, nel capitolato d’oneri e nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, mediante diffida scritta, potrà assegnare al “vettore”, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1454 del codice civile, un termine di 15 (quindici) giorni dalla ricezione di detta diffida per porre fine all’inadempimento. Decorso inutilmente tale termine, la Regione Autonoma della Sardegna avrà la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di trattenere definitivamente l’importo indicato nella fideiussione di cui al paragrafo 13 del “Bando di gara” richiamato al precedente articolo 3 nonché di procedere nei confronti del “vettore” per il risarcimento del danno subito. Inoltre, in caso di violazione di obblighi e prestazioni assunti dal “vettore” rispetto a quanto previsto nelle disposizioni del “Bando di gara”, del capitolato d’oneri ed in quelle previste nella presente Convenzione, la Regione Autonoma della Sardegna, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 del codice civile, ha diritto di risolvere la Convenzione, previa comunicazione scritta al “vettore”. Il “vettore”, qualora intenda concludere un accordo commerciale con un altro vettore aereo comunitario per l’effettuazione del servizio aereo sulle rotte considerate, dovrà preventivamente acquisire l’autorizzazione dell’ENAC, rimanendo comunque il solo responsabile dell’esatto adempimento della presente Convenzione. Ai voli onerati sulle rotte della presente convenzione si applica in ogni caso il “Regolamento per l’uso della lingua italiana a bordo degli aeromobili che operano sul territorio italiano”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’ENAC nella seduta del 12 settembre 2006 e consultabile sul sito dell’ENAC xxx.xxxx.xxx.xx.
Risoluzione della convenzione. 1. Qualora si verificassero da parte del Tesoriere gravi inadempienze, negligenze, gravi o reiterati abusi o irregolarità riguardo agli obblighi convenzionali, la Provincia ha facoltà di risolvere la convenzione, previa regolare diffida ad adempiere in un termine assegnato, da comunicare mediante raccomandata A/R.
Risoluzione della convenzione. 34.1. Sono causa di risoluzione automatica della Convenzione, ai sensi dell’art. 1456 x.x., xx xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx:
Risoluzione della convenzione. Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell’ente.
Risoluzione della convenzione. La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a: – grave inadempimento della COOPERATIVA; – ritardato pagamento del corrispettivo da parte del COMUNE per oltre sei mesi dalla scadenza di cui all’articolo 6; – riduzione dei giorni di prestazione delle persone svantaggiate inserite superiore al 50 % rispetto a quello previsto. È causa di risoluzione della convenzione la cancellazione della COOPERATIVA dall’Albo Regionale delle cooperative sociali, fatta salva la volontà da parte del COMUNE, sulla base di provvedimento motivato, di fare procedere la convenzione sino alla sua naturale scadenza.
Risoluzione della convenzione. 7.1 Le Parti convengono che la Convenzione si risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1353 cod. civ., in caso di scioglimento o fallimento del Gestore, o di ammissione dello stesso ad altre procedure concorsuali, fatto salvo quanto previsto dall’art. 186-bis del r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (c.d. legge fallimentare).
Risoluzione della convenzione. L’Agenzia potrà risolvere unilateralmente la presente Convenzione, con conseguente automatica revoca dell’affidamento, fermo restando l’obbligo per il Gestore di continuare l’erogazione del Servizio fino al subentro del nuovo Gestore, nei seguenti casi:
Risoluzione della convenzione. Oltre alle cause di risoluzione di cui all’art. 1453 del Codice Civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi: