Esercizio del diritto di recesso. L’attuale formulazione del Regolamento (articolo 5) disciplina nel medesimo articolo sia il recesso per modifiche contrattuali riconosciuto dall’articolo 70, comma 4, del Codice, sia quello derivante dal Codice del consumo per i contratti a distanza. Per dare, invece, maggiore sistematicità al Regolamento si ritiene di introdurre una articolo apposito, subito dopo quello dedicato ai contratti conclusi a distanza, con le indicazioni sulle modalità di esercizio del diritto di recesso, rinviando in maniera dinamica alle future modifiche che dovessero intervenire in attuazione della direttiva n. 2011/83/UE del 25 ottobre 2011. A tal proposito va rimarcata la disponibilità, dichiarata da gran parte degli operatori, a rendere effettive sin da subito modalità di esercizio del diritto di recesso più favorevoli agli utenti, allungando il termine per l’esercizio dello stesso a 14 giorni (come previsto dalla citata delibera comunitaria) ovvero concedendo modalità di comunicazione più semplici rispetto alla lettera raccomandata. In tale ottica, allora, il comma 6 dell’articolo 2-bis ammette che le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo, nonché modalità semplificate per l’esercizio del diritto di recesso. In ordine, poi alle modalità di comunicazione del recesso da parte del consumatore, in attesa della piena attuazione della Direttiva 2011/83/UE, si propone di indicare anche la Posta elettronica certificata (PEC) quale strumento idoneo a comunicare il recesso. Infine, in accordo con la disciplina del Codice del Consumo, si ritiene utile specificare, al comma 5, che l’operatore, in caso di recesso, non potrà richiedere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite se l’esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata dal consumatore. Introduzione dell’articolo 2-bis:
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Esercizio del diritto di recesso. L’attuale formulazione del Regolamento (articolo 5) disciplina nel medesimo articolo sia il recesso per modifiche contrattuali riconosciuto dall’articolo 70, comma 4, del Codice, sia quello derivante dal Codice del consumo per i contratti a distanza. Per dare, invece, maggiore sistematicità al Regolamento si ritiene Le condizioni generali di introdurre una articolo apposito, subito dopo quello dedicato ai contratti conclusi a distanza, con le indicazioni sulle modalità di esercizio contratto spesso contengono la clausola sull’esercizio del diritto di recesso, rinviando la quale dovrà essere pertanto, se vessatoria, oggetto di specifica approvazione da parte del consumatore. Il recesso può essere definito come l’atto mediante il quale una delle parti manifesta la volontà di sciogliere un precedente contratto, precludendo ovvero estinguendo i suoi effetti giuridici. Esso può essere previsto: - dall’accordo delle parti (che liberamente ne stabiliscono il termine di preavviso e le modalità per il relativo esercizio); ovvero - dalla disciplina legale di un tipo contrattuale. Il recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio ed i suoi effetti si producono soltanto quando esso sia portato a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), applicandosi la presunzione di conoscibilità (art. 1335 c.c.). Ai sensi dell’art. 1373 c.c., il diritto di recesso può essere esercitato xxxxxx il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Mentre, nei contratti ad esecuzione continuata (es., il contratto di locazione) o periodica (es., il contratto di somministrazione di derrate), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in maniera dinamica alle future corso di esecuzione. Quest’ultima è, in ogni caso, una norma derogabile per cui le parti possono convenire che il recesso abbia effetto anche per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il D. Lgs. 21/2014 ha apportato alcune modifiche che dovessero intervenire in attuazione della direttiva n. 2011/83/UE al Codice del 25 ottobre 2011. A tal proposito va rimarcata la disponibilitàConsumo anche sotto questo profilo, dichiarata da gran parte degli operatori, a rendere effettive sin da subito modalità di esercizio introducendo dei termini più lunghi per l’esercizio del diritto di recesso più favorevoli agli utentida parte del consumatore e, allungando quindi, per quest’ultimo maggiormente favorevoli. Ed infatti, ai sensi del novellato art. 52 del Codice del Consumo, per i contratti a distanza (ivi compresi, pertanto, i contratti telematici), il termine per l’esercizio dello stesso a 14 giorni (come previsto dalla citata delibera comunitaria) ovvero concedendo modalità di comunicazione più semplici rispetto alla lettera raccomandata. In tale ottica, allora, il comma 6 dell’articolo 2-bis ammette che le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo, nonché modalità semplificate per l’esercizio del diritto di recesso, da parte del consumatore, è stato prolungato da 10 a 14 giorni, computati: dal giorno successivo della conclusione del contratto telematico nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi; ovvero dall’acquisizione del possesso del bene qualora si tratti di prodotto. Qualora si tratti di beni multipli, dal giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo bene. In ordinebase all’art. 53 del Codice del Consumo, poi alle qualora il professionista abbia omesso di fornire, al consumatore, le informazioni circa l’esistenza di tale diritto o sulle modalità di comunicazione esercizio dello stesso, il termine per l’esercizio del diritto è prolungato ad un anno (rispetto ai precedenti 60 giorni in base alla vecchia normativa, nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e 90 giorni nell’ipotesi di contratti a distanza). A seguito dell’esercitato recesso da parte del consumatore, si configureranno una serie di obblighi in attesa della piena attuazione della Direttiva 2011/83/UEcapo ad entrambe le parti: obblighi del professionista → rimborso entro 14 giorni di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, si propone eventualmente comprensivi delle spese di indicare anche consegna. Laddove il rimborso dovrà essere eseguito dal professionista con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la Posta elettronica certificata transazione iniziale, salvo diversa richiesta di quest’ultimo (PEC) quale strumento idoneo a comunicare il recessoart. Infine, in accordo con la disciplina 56 del Codice del Consumo); obblighi del consumatore → restituzione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dei beni al professionista o a un terzo, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. Il consumatore può eventualmente essere responsabile della diminuzione del valore dei beni (art. 57 del Codice del Consumo). NOTA BENE Il D. Lgs. 21/2014 ha altresì fornito, all’Allegato I, delle “Istruzioni tipo per il recesso”, ossia dei format che il professionista potrà impiegare - e che si ritiene utile specificare, consiglia di utilizzare - per adempiere agli obblighi informativi cui è tenuto in base a questa normativa. Tale allegato contiene anche il modulo tipo di recesso che il consumatore recedente potrà utilizzare per comunicare il recesso scritto al comma 5, che l’operatore, in caso di recesso, non potrà richiedere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite se l’esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata dal consumatore. Introduzione dell’articolo 2-bis:professionista.
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Esercizio del diritto di recesso. L’attuale formulazione del Regolamento (articolo 5) disciplina nel medesimo articolo sia il recesso per modifiche contrattuali riconosciuto dall’articolo 70, comma 4, del Codice, sia quello derivante dal Codice del consumo per i contratti a distanza. Per dare, invece, maggiore sistematicità al Regolamento si ritiene Le condizioni generali di introdurre una articolo apposito, subito dopo quello dedicato ai contratti conclusi a distanza, con le indicazioni sulle modalità di esercizio contratto spesso contengono la clausola sull’esercizio del diritto di recesso, rinviando la quale dovrà essere pertanto, se vessatoria, oggetto di specifica approvazione da parte del consumatore. Il recesso può essere definito come l’atto mediante il quale una delle parti manifesta la volontà di sciogliere un precedente contratto, precludendo ovvero estinguendo i suoi effetti giuridici. Esso può essere previsto: - dall’accordo delle parti (che liberamente ne stabiliscono il termine di preavviso e le modalità per il relativo esercizio); ovvero - dalla disciplina legale di un tipo contrattuale. Il recesso è un negozio giuridico unilaterale e recettizio ed i suoi effetti si producono soltanto quando esso sia portato a conoscenza del destinatario (art. 1334 c.c.), applicandosi la presunzione di conoscibilità (art. 1335 c.c.). Ai sensi dell’art. 1373 c.c., il diritto di recesso può essere esercitato xxxxxx il contratto non abbia avuto un principio di esecuzione. Mentre, nei contratti ad esecuzione continuata (es., il contratto di locazione) o periodica (es., il contratto di somministrazione di derrate), tale facoltà può essere esercitata anche successivamente, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in maniera dinamica alle future corso di esecuzione. Quest’ultima è, in ogni caso, una norma derogabile per cui le parti possono convenire che il recesso abbia effetto anche per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. Il D. Lgs. 21/2014 ha apportato alcune modifiche che dovessero intervenire in attuazione della direttiva n. 2011/83/UE al Codice del 25 ottobre 2011. A tal proposito va rimarcata la disponibilitàConsumo anche sotto questo profilo, dichiarata da gran parte degli operatori, a rendere effettive sin da subito modalità di esercizio introducendo dei termini più lunghi per l’esercizio del diritto di recesso più favorevoli agli utentida parte del consumatore e, allungando il quindi, per quest’ultimo maggiormente favorevoli. Ed infatti, ai sensi del novellato art. 52 del Codice del Consumo, per i contratti a distanza (ivi compresi, pertanto, i contratti telematici),il termine per l’esercizio dello stesso a 14 giorni (come previsto dalla citata delibera comunitaria) ovvero concedendo modalità di comunicazione più semplici rispetto alla lettera raccomandata. In tale ottica, allora, il comma 6 dell’articolo 2-bis ammette che le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo, nonché modalità semplificate per l’esercizio del diritto di recesso, da parte del consumatore, è stato prolungato da 10 a 14 giorni, computati: dal giorno successivo della conclusione del contratto telematico nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi; ovvero dall’acquisizione del possesso del bene qualora si tratti di prodotto. Qualora si tratti di beni multipli, dal giorno in cui il consumatore acquisisce l’ultimo bene. In ordinebase all’art. 53 del Codice del Consumo, poi alle qualora il professionista abbia tale diritto o sulle modalità di comunicazione esercizio dello stesso, il termine per l’esercizio del diritto è prolungato ad un anno (rispetto ai precedenti 60 giorni in base alla vecchia normativa, nel caso di contratti negoziati fuori dai locali commerciali e 90 giorni nell’ipotesi di contratti a distanza). A seguito dell’esercitato recesso da parte del consumatore, si configureranno una serie di obblighi in attesa della piena attuazione della Direttiva 2011/83/UEcapo ad entrambe le parti: obblighi del professionista → rimborso entro 14 giorni di tutti i pagamenti ricevuti dal consumatore, si propone eventualmente comprensivi delle spese di indicare anche consegna. Laddove il rimborso dovrà essere eseguito dal professionista con lo stesso mezzo di pagamento usato dal consumatore per la Posta elettronica certificata transazione iniziale, salvo diversa richiesta di quest’ultimo (PEC) quale strumento idoneo a comunicare il recessoart. Infine, in accordo con la disciplina 56 del Codice del Consumo); obblighi del consumatore → restituzione senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dei beni al professionista o a un terzo, a meno che il professionista abbia offerto di ritirare egli stesso i beni. Il consumatore può eventualmente essere responsabile della diminuzione del valore dei beni (art. 57 del Codice del Consumo). NOTA BENE Il D. Lgs. 21/2014 ha altresì fornito, all’Allegato I, delle “Istruzioni tipo per il recesso”, ossia dei format che il professionista potrà impiegare - e che si ritiene utile specificareconsiglia di utilizzare - per adempiere agli obblighi informativi cui è tenuto in base a questa normativa. Tale allegato contiene anche il modulo tipo di recesso che il consumatore recedente potrà utilizzare per comunicare il recesso scritto al professionista. I documenti informatici privi di firma digitale (ad esempio con un’immagine digitalizzata della propria firma) sono idonei a provare in giudizio i fatti in essi contenuti, al comma 5salvo disconoscimento, che l’operatore, in caso di recesso, non potrà richiedere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite se l’esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata e saranno tuttavia liberamente apprezzabili dal consumatore. Introduzione dell’articolo 2-bis:Giudice.
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Esercizio del diritto di recesso. L’attuale formulazione (1)
1. Prima della scadenza del Regolamento (articolo 5) disciplina nel medesimo articolo sia il recesso per modifiche contrattuali riconosciuto dall’articolo 70, comma 4, del Codice, sia quello derivante dal Codice del consumo per i contratti a distanza. Per dare, invece, maggiore sistematicità al Regolamento si ritiene di introdurre una articolo apposito, subito dopo quello dedicato ai contratti conclusi a distanza, con le indicazioni sulle modalità di esercizio del diritto periodo di recesso, rinviando in maniera dinamica alle future modifiche che dovessero intervenire in attuazione il consumatore informa il venditore della direttiva n. 2011/83/UE del 25 ottobre 2011sua decisione di esercitare il diritto di recesso dal contratto. A tal proposito va rimarcata fine il consumatore puo’:
a) utilizzare il modulo tipo di recesso di cui all’allegato I, parte B; oppure
b) presentare una qualsiasi altra dichiarazione esplicita della sua decisione di recedere dal contratto.
2. Il consumatore ha esercitato il proprio diritto di recesso entro il periodo di recesso di cui all’articolo 52, comma 2, e all’articolo 53 se la disponibilità, dichiarata da gran parte degli operatori, a rendere effettive sin da subito modalità di esercizio comunicazione relativa all’esercizio del diritto di recesso più favorevoli agli utentie’ inviata dal consumatore prima della scadenza del periodo di recesso.
3. Il venditore, allungando oltre alle possibilita’ di cui al comma 1, puo’ offrire al consumatore l’opzione di compilare e inviare elettronicamente il termine per l’esercizio dello stesso a 14 giorni (come previsto dalla citata delibera comunitaria) ovvero concedendo modalità modulo di comunicazione più semplici rispetto alla lettera raccomandatarecesso tipo riportato all’allegato I, parte B, o una qualsiasi altra dichiarazione esplicita sul sito web del venditore. In tale otticatali casi il venditore comunica senza indugio al consumatore una conferma di ricevimento, allorasu un supporto durevole, il comma 6 dell’articolo 2-bis ammette che le parti possono convenire garanzie più ampie nei confronti degli utenti rispetto a quanto previsto dal presente articolo, nonché modalità semplificate per l’esercizio del recesso esercitato.
4. L’onere della prova relativa all’esercizio del diritto di recessorecesso conformemente al presente articolo incombe sul consumatore.
(1) Articolo sostituito dall’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. In ordine21 febbraio 2014, poi alle modalità di comunicazione del recesso da parte del consumatoren. 21, in attesa della piena attuazione della Direttiva 2011/83/UE, si propone di indicare anche la Posta elettronica certificata (PEC) quale strumento idoneo a comunicare il recesso. Infine, in accordo con la disciplina decorrenza di cui all’articolo 2, comma 1, del Codice del Consumo, si ritiene utile specificare, al comma 5, che l’operatore, in caso di recesso, non potrà richiedere alcun corrispettivo per le prestazioni eseguite se l’esecuzione non sia stata preventivamente autorizzata dal consumatoreD.Lgs. Introduzione dell’articolo 2-bis:n. 21/2014.
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