Risoluzione del rapporto di lavoro Clausole campione

Risoluzione del rapporto di lavoro. La cessazione del rapporto di lavoro è determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto può comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista è tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'Amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La cessazione del rapporto di lavoro, superato il periodo di prova può avvenire: a) per risoluzione consensuale; b) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione o del lavoratore per aver l’interessato superato il periodo di conservazione del posto e l’eventuale periodo di aspettativa, nonché per invalidità totale e permanente; c) per risoluzione del rapporto da parte dell’Amministrazione al compimento del limite massimo di età del dipendente; d) per licenziamento con preavviso da parte dell’Amministrazione; e) per licenziamento senza preavviso da parte dell’Amministrazione; f) per dimissioni; g) per risoluzione del rapporto da parte del lavoratore per giusta causa; 2. In tutti i casi in cui il presente contratto prevede la cessazione del rapporto di lavoro con preavviso o con la corresponsione della relativa indennità sostitutiva, i termini sono i seguenti: a) 2 mesi per i dipendenti con anzianità non superiore a 5 anni di effettivo servizio; b) 3 mesi per i dipendenti con anzianità sino a 10 anni di effettivo servizio; c) 4 mesi per i dipendenti con anzianità superiore a 10 anni di effettivo servizio. 3. In caso di mancato rispetto dei termini indicati di cui sopra, la parte recedente è tenuta a corrispondere all’altra parte l’indennità di mancato preavviso. 4. Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti ai fini dell’anzianità. 5. In caso di risoluzione consensuale ai sensi del comma 1, lettera a) non trova applicazione l’obbligo del preavviso e dell’indennità sostitutiva. 6. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera b) esiste l’obbligo del preavviso da parte dell’Amministrazione, mentre esiste l’ esonero se tale risoluzione avviene ad iniziativa del lavoratore. 7. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera c) questa avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell’età prevista. L’Amministrazione comunica all’interessato la risoluzione del rapporto. 8. In caso di risoluzione ai sensi del comma 1, lettera e) non spetta al lavoratore né il preavviso né la corrispondente indennità. Il licenziamento senza preavviso ha effetto legale dal momento della consegna della comunicazione scritta all’interessato, ovvero quando quest’ultimo ne venga a conoscenza nelle forme di legge. 9. Se i fatti che hanno dato luogo al licenziamento hanno provocato danno materiale all’Amministrazione si conviene che è ammissi...
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. La risoluzione del rapporto di lavoro può avvenire: a) per disdetta da parte dell’agente secondo quanto previsto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, dalla Legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalla Legge 11.5.1990, n.108, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni già intervenute; b) per malattia nei casi previsti dall’articolo 43; c) per giusta causa imputabile al lavoratore o al datore di lavoro ai sensi dell’articolo 2119 Codice Civile; d) per dimissioni; e) per morte del lavoratore. 2. Il licenziamento determinato dall’appartenenza ad un Sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacale è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata.
Risoluzione del rapporto di lavoro. Il rapporto di lavoro a tempo determinato cessa alla scadenza del termine. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato può essere risolto a norma delle vigenti disposizioni di legge. Per quanto riguarda i docenti si risolve automaticamente alla fine dell'anno scolastico in cui il docente raggiungerà l'età del pensionamento. Al lavoratore dipendente che abbia raggiunto l'età pensionabile e non abbia raggiunto il numero di anni richiesti per il minimo della pensione, è consentito rimanere in servizio, su richiesta fino al raggiungimento del limite del minimo e comunque non oltre il 70mo anno di età. La facoltà di cui alla L. 54/82 deve essere espressa dal lavoratore in forma scritta 6 mesi prima del compimento dell'età pensionabile. Entro gli stessi termini e con la stessa forma il datore di lavoro può chiedere di prolungare il rapporto di lavoro per motivi 'clatti9i, oltre l'età pensionabile.
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Il rapporto di lavoro si risolve per i seguenti motivi: a) collocamento a riposo del dipendente per raggiungimento dei limiti di età di cui alle norme legislative vigenti; b) dimissioni del dipendente; c) licenziamento per superamento dei limiti massimi di aspettativa ai sensi dell’art. 40 e di malattia e successivo eventuale periodo di attesa ai sensi dell’art. 38; d) malattia contagiosa del dipendente nei casi in cui sia consentito dalla legge il licenziamento; e) licenziamento per invalidità determinata da malattia professionale od infortunio sul lavoro che dia diritto a pensione da parte della INPDAP; f) licenziamento per comprovata incapacità lavorativa del dipendente; g) licenziamento per motivi disciplinari ai sensi dell’art. 44. 2. Tanto il licenziamento quanto le dimissioni del dipendente devono essere comunicate per iscritto, con lettera raccomandata e nel rispetto dei termini di preavviso stabiliti dall’art. 49. 3. L’azienda colloca a riposo il personale al compimento dell’età pensionabile, fatta salva la facoltà del lavoratore, ai sensi delle leggi vigenti, di essere trattenuto oltre tale limite. 4. Quanto disposto dal presente articolo non trova applicazione per i lavoratori nominati direttori di azienda ai sensi dell’art. 4 del R.D.L. 15.10.1925, n. 2578.
Risoluzione del rapporto di lavoro. 1. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la parte recedente deve darne comunicazione per iscritto all'altra parte. 2. Nel caso di risoluzione ad iniziativa dell'azienda, quest'ultima è tenuta a specificarne contestualmente la motivazione. 3. Il dirigente, ove non ritenga giustificata la motivazione addotta dall'azienda, ovvero nel caso in cui detta motivazione non sia stata fornita contestualmente alla comunicazione del recesso, potrà ricorrere al Collegio arbitrale di cui all'art. 19. 4. Il ricorso dovrà essere inoltrato all'Organizzazione territoriale della Federmanager, a mezzo raccomandata a.r. che costituirà prova del rispetto dei termini, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta del licenziamento. 5. Il ricorso al Collegio non costituisce di per sé motivo per sospendere la corresponsione al dirigente delle indennità di cui agli artt. 23 e 24. 6. Le disposizioni del presente articolo, salva la comunicazione per iscritto di cui al comma 1, non si applicano in caso di risoluzione del rapporto di lavoro nei confronti del dirigente che sia in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia o che abbia comunque superato il 65° anno di età (60° se donna).
Risoluzione del rapporto di lavoro. La risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi previsti da altre norme del presente contratto, si realizza: a. al raggiungimento del limite di età, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età pensionabile secondo quanto previsto dalle normative vigenti per il conseguimento della pensione di vecchiaia; b. per recesso o dimissioni; c. per inabilità a svolgere qualsiasi mansione; d. licenziamento per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. o per giustificato motivo ai sensi della Legge n.604 del 15-7-1966 secondo quanto previsto dal precedente art. 76.
Risoluzione del rapporto di lavoro dimissioni
Risoluzione del rapporto di lavoro. Ai sensi dell’ art. 2119 del Codice Civile, ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro, prima della scadenza del termine se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione del rapporto (giusta causa). La comunicazione del recesso deve essere effettuata per iscritto. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando preavviso scritto, nei termini stabiliti nel successivo articolo 64. Ai sensi della legge 15 Luglio 1966 n. 604, e della legge 20 Maggio 1970 n. 300, nei confronti dei lavoratori che rivestano le qualifiche di cui all’art.2095 del C.C., il licenziamento non può effettuarsi che per “giusta causa” - art. 2119 del C.C. e per “giustificato motivo con preavviso”, intendendosi per tale il licenziamento determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del prestatore di lavoro, ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro, e al regolare funzionamento di essa. Il datore di lavoro deve comunicare al lavoratore il licenziamento per iscritto, lo stesso può chiedere, entro 15 giorni dalla comunicazione, i motivi che hanno determinato il recesso; in tal caso il datore di lavoro è tenuto ad indicarli per iscritto entro 7 giorni dalla richiesta. Il licenziamento intimato senza l’osservanza delle norme di cui al precedente comma è inefficace. Sono esclusi dalla sfera di applicazione del presente articolo i lavoratori, in periodo di prova e quelli che siano in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia, e che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età. Il licenziamento del lavoratore, assunto a tempo indeterminato, seguito da una nuova assunzione presso la stessa ditta deve considerarsi improduttivo di effetti giuridici quando sia rivolto alla violazione delle norme protettive del lavoratore e sempre che sia provata la simulazione. Il licenziamento si presume comunque simulato - salvo prova del contrario - se la nuova assunzione venga effettuata entro un mese dal licenziamento. Ai sensi dell’art.4 della Legge 15 Luglio 1966 n. 604, il licenziamento determinato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall’appartenenza ad un sindacato e della partecipazione ad attività sindacale, è nullo, indipendentemente dalla motivazione adottata. Ai sensi dell’art.1 della Legge 2 gennaio 1963, n. 7, è nullo i...
Risoluzione del rapporto di lavoro. Oltre ai motivi di giusta causa di licenziamento di cui al precedente art. 25, rappresentano giustificato motivo di licenziamento ai sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966 n. 604 i seguenti fatti: 1) maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia salvo che il lavoratore non si sia avvalso della facoltà di cui alla legge 54 del 1982; 2) cessazione dell'attività aziendale; 3) sostanziale riduzione della superficie e/o attività aziendale che impedisca alla residua azienda e/o attività il mantenimento del precedente personale con rapporto a tempo indeterminato. Gli eventuali licenziamenti di lavoratori a tempo indeterminato nei casi e con le procedure previste dalle leggi, saranno comunicati e discussi preventivamente anche con le rappresentanze sindacali, prima della fase esecutiva. In ogni caso le aziende sono tenute a ricercare le fonti di occupazione alternativa anche attraverso meccanismi di mobilità da ricercarsi con le Organizzazioni Sindacali. Possono rappresentare motivi di giusta causa di dimissioni senza preavviso i seguenti fatti: a) violenza e vie di fatto; b) riduzione arbitraria della retribuzione, mancata corresponsione della stessa per oltre 3 mesi; c) modifica unilaterale di eventuali condizioni e trattamenti individuali pattuiti.