Common use of Estinzione anticipata dei mutui immobiliari Clause in Contracts

Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. 1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' del contratto.

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Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. 1. E' nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' nullità del contratto.

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Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. 1. E' È nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' nullità del contratto.

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Estinzione anticipata dei mutui immobiliari. 1. E' è nullo qualunque patto o clausola, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si convenga che il mutuatario sia tenuto al pagamento di un compenso o penale o ad altra prestazione a favore del soggetto mutuante per l'estinzione anticipata o parziale dei mutui stipulati o accollati a seguito di frazionamento, anche ai sensi del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, per l'acquisto o per la ristrutturazione di unita' unità immobiliari adibite ad abitazione ovvero allo svolgimento della propria attivita' attività economica o professionale da parte di persone fisiche. La nullita' nullità del patto o della clausola opera di diritto e non comporta la nullita' nullità del contratto.

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