Modifica del contratto durante il periodo di efficacia 1. Nessuna modifica o variante ai contratti di appalto in corso di validitĂ può essere introdotta dallâAppaltatore se non è autorizzata dal RUP. Il mancato rispetto di tale previsione comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dellâappaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi. 2. Le modifiche, nonchĂŠ le varianti possono essere ammesse esclusivamente, qualora ricorrano i presupposti ed i casi previsti dallâart.106 del Codice. Il Direttore dei lavori propone al RUP le modifiche, le varianti e le relative perizie di variante, indicandone i motivi in apposita relazione. 3. Ai sensi dellâart. 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice il contratto può essere modificato in presenza di tutte le seguenti condizioni: 1) la necessitĂ di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'Amministrazione comunale, tra le quali può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autoritĂ od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti; 2) la modifica non altera la natura generale del contratto; 3) l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale; in caso di piĂš modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare il presente codice. In tali casi le modifiche al contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Il Direttore dei lavori può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dellâimporto contrattuale, comunicandole al RUP ai fini della preventiva autorizzazione delle stesse; tali modifiche non devono in ogni caso essere qualificabili come sostanziali ai sensi dellâart. 106, comma 4 del Codice. 4. Lâappaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il Direttore lavori gli abbia ordinato purchĂŠ non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nel presente appalto. Per il mancato adempimento dellâappaltatore si applicano le disposizioni di cui allâarticolo 17 sexies del presente Capitolato. Qualora lâimporto delle variazioni rientri nel limite stabilito dal successivo comma 11, la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che lâappaltatore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dallâappaltatore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali, in relazione a quanto disposto dal successivo comma 12, è condizionata tale accettazione. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione. 5. L'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che a norma dellâarticolo 106, co. 1, lett. c) e co. 7 del Codice consentono di disporre varianti in corso dâopera è demandato al Responsabile del procedimento, che vi provvede con apposita relazione a seguito di approfondita istruttoria e di motivato esame dei fatti. Il RUP, su proposta del Direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilitĂ alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilitĂ al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione. Qualora i lavori non possano eseguirsi secondo le originarie previsioni di progetto a causa di atti o provvedimenti della pubblica amministrazione o di altra autoritĂ , il Responsabile del procedimento riferisce alla stazione appaltante. 6. Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante, qualora comportino la necessitĂ di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento. 7. I componenti dell'ufficio della Direzione lavori sono responsabili, nei limiti delle rispettive attribuzioni, dei danni derivati alla stazione appaltante dalla inosservanza del presente articolo. Essi sono altresĂŹ responsabili delle conseguenze derivate dall'aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuta regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprietĂ delle stazioni appaltanti. 8. Eventuali varianti al progetto saranno valutate con i prezzi contenuti nellâelenco prezzi unitari allegato. In carenza si applicheranno i prezzi desumibili dai prezzari di cui allâart. 23, comma 7 del Codice (in particolare Prezzario Lavori Pubblici Regione Toscana), aggiornati allâanno di avvio dellâesecuzione del contratto, ovvero, qualora i prezzi non siano desumibili da tali documenti, si provvederĂ alla formulazione di nuovi prezzi, approvati dal RUP, mediante analisi basata sui prezzi elementari contenuti negli stessi prezzari sopra citati. In tutti i casi si applicherĂ il ribasso che risulta dallâofferta dellâAppaltatore. 9. Ai sensi dellâart. 106, co. 12 del Codice, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la Stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto, è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario, salva l'eventuale definizione di nuovi prezzi, e non ha diritto ad alcuna indennitĂ ad eccezione del corrispettivo relativo ai nuovi lavori. 10. Se la variante, nei casi previsti dal comma precedente, supera tale limite il Responsabile del procedimento ne dĂ comunicazione allâappaltatore che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare allâappaltatore le proprie determinazioni. Qualora lâappaltatore non dia alcuna risposta alla comunicazione del Responsabile del procedimento si intende manifestata la volontĂ di accettare la variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato, si intendono accettate le condizioni avanzate dallâappaltatore. 11. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dellâimporto degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti giĂ intervenute, nonchĂŠ dellâammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti allâesecutore per transazioni o accordi bonari. La disposizione non si applica nel caso di variante disposta ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice. 12. Nel calcolo di cui al comma precedente non sono tenuti in conto gli aumenti, rispetto alle previsioni contrattuali, delle opere relative a fondazioni. Tuttavia, ove tali variazioni rispetto alle quantitĂ previste superino il quinto dell'importo totale del contratto e non dipendano da errore progettuale ai sensi dell'articolo 106, comma 2, del Codice, lâappaltatore può chiedere un equo compenso per la parte eccedente. 13. Ai sensi dellâart. 106, co. 1, lett. d) si ha una modifica soggettiva del contratto se all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purchĂŠ ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice. Per la verifica della sussistenza dei suddetti presupposti, è fatto obbligo allâAppaltatore di comunicare preventivamente al RUP le suddette modifiche, documentando il possesso dei requisiti di qualificazione necessari per lâesecuzione del presente appalto. In mancanza di tale comunicazione, le modifiche non producono effetti nei confronti della Stazione appaltante. A seguito della comunicazione ricevuta dallâAppaltatore, la stazione appaltante procede, entro i sessanta giorni successivi, alle verifiche in merito al possesso dei requisiti di qualificazione, mancando i quali può opporsi alle modifiche di cui al presente comma. Decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, le modifiche di cui al presente comma producono i propri effetti nei confronti della Stazione appaltante, fatto salvo quanto previsto dallâart. 88, co. 4-bis e dallâart. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011 âCodice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchĂŠ nuove disposizioni in materia di documentazione antimafiaâ. 14. Quanto riportato ai commi precedenti è da intendersi riferito al singolo contratto applicativo. 15. Ă facoltĂ della Stazione appaltante apportare modifiche al contratto di Accordo Quadro, nei limiti di quanto prescritto dal citato art. 106 del Codice nonchĂŠ della normativa vigente.
TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITĂ Organismo di diritto pubblico. L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: no.
Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.
Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori 1. Ai sensi dellâarticolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facoltĂ di risolvere il contratto, nei seguenti casi: a) al verificarsi della necessitĂ di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dallâarticolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui allâarticolo 38; b) allâaccertamento della circostanza secondo la quale lâappaltatore, al momento dellâaggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative allâaggiudicazione previste dallâarticolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma. 2. Costituiscono altresĂŹ causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facoltĂ di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui allâarticolo 21, i seguenti casi: a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; b) manifesta incapacitĂ o inidoneitĂ , anche solo legale, nellâesecuzione dei lavori; c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza; d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dellâappaltatore senza giustificato motivo; e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dellâopera; h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire lâaccesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dellâA.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui allâarticolo 51 del Decreto n. 81 del 2008; i) applicazione di una delle misure di sospensione dellâattivitĂ irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero lâazzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI GeneralitĂ
Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dellâart. 2952 del Codice Civile.
Xxxxxx, decorrenza, tempi e procedure di applicazione del contratto 1. Il presente contratto concerne il periodo 1° gennaio 2016 â 31 dicembre 2018, sia per la parte giuridica che per la parte economica. 2. Gli effetti decorrono dal giorno successivo alla data di stipulazione, salvo diversa prescrizione del presente contratto. Lâavvenuta stipulazione viene portata a conoscenza delle amministrazioni mediante la pubblicazione nel sito web dellâARAN e nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 3. Gli istituti a contenuto economico e normativo con carattere vincolato ed automatico sono applicati dalle amministrazioni entro trenta giorni dalla data di stipulazione di cui al comma 2. 4. Il presente contratto, alla scadenza, si rinnova tacitamente di anno in anno qualora non ne sia data disdetta da una delle parti con lettera raccomandata, almeno sei mesi prima della scadenza. In caso di disdetta, le disposizioni contrattuali rimangono integralmente in vigore fino a quando non siano sostituite dal successivo contratto collettivo. 5. In ogni caso, le piattaforme sindacali per il rinnovo del contratto collettivo nazionale sono presentate sei mesi prima della scadenza del rinnovo del contratto e comunque in tempo utile per consentire lâapertura della trattativa tre mesi prima della scadenza del contratto. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto, le parti negoziali non assumono iniziative unilaterali nĂŠ procedono ad azioni dirette. 6. A decorrere dal mese di aprile dell'anno successivo alla scadenza del presente contratto, qualora lo stesso non sia ancora stato rinnovato e non sia stata disposta l'erogazione di cui allâart. 47-bis comma 1 del d. lgs. n. 165/2001, è riconosciuta, entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali, una copertura economica che costituisce un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale. Lâimporto di tale copertura è pari al 30% della previsione Istat dellâinflazione, misurata dallâindice IPCA al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicata agli stipendi tabellari. Dopo sei mesi di vacanza contrattuale, detto importo sarĂ pari al 50% del predetto indice. Per lâerogazione della copertura di cui al presente comma si applicano le procedure di cui agli articoli 47 e 48, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 165/2001. 7. Il presente CCNL può essere oggetto di interpretazione autentica ai sensi dellâart. 49 del d. lgs. n. 165/2001, anche su richiesta di una delle parti, qualora insorgano controversie aventi carattere di generalitĂ sulla sua interpretazione. Lâinterpretazione autentica può aver luogo anche ai sensi dellâart. 64 del medesimo decreto legislativo.
Termini per il collaudo o per lâaccertamento della regolare esecuzione 1. Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso entro tre mesi dallâultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio. Esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dellâemissione. Decorso tale termine, il certificato di regolare esecuzione si intende tacitamente approvato anche se lâatto formale di approvazione non sia intervenuto. 2. Durante lâesecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.
Consegna e inizio dei lavori 1. Lâesecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dellâappaltatore. 2. Se nel giorno fissato e comunicato lâappaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 3 (tre) giorni e non superiore a 10 (dieci) giorni; i termini per lâesecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltĂ della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il risarcimento del danno (ivi compreso lâeventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dellâappaltatore. Se è indetta una nuova procedura per lâaffidamento del completamento dei lavori, lâappaltatore è escluso dalla partecipazione in quanto lâinadempimento è considerato grave negligenza accertata. 3. Eâ facoltĂ della Stazione appaltante procedere in via dâurgenza alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi dellâarticolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del Codice dei contratti, se il mancato inizio dei lavori determina un grave danno all'interesse pubblico che lâopera appaltata è destinata a soddisfare, oppure la perdita di finanziamenti comunitari; la DL provvede in via dâurgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente sul verbale le motivazioni che giustificano lâimmediato avvio dei lavori, nonchĂŠ le lavorazioni da iniziare immediatamente. 4. Il RUP accerta lâavvenuto adempimento degli obblighi di cui allâarticolo 41 prima della redazione del verbale di consegna di cui al comma 1 e ne comunica lâesito alla DL. La redazione del verbale di consegna è subordinata a tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna è inefficace e i lavori non possono essere iniziati. 5. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via dâurgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilitĂ di aree ed immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e lâultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per lâesecuzione, se non diversamente determinati. Il comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se lâurgenza è limitata allâesecuzione di alcune di esse.
INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui allâart. 45 comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attivitĂ esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di unâaggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalitĂ indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo allâiscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di cui al punto 7.1 deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettivitĂ giuridica. Il requisito relativo al fatturato globale medio annuo, di cui al punto 7.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dallâimpresa mandataria. Il requisito di capacitĂ tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. a) deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso. Detto requisito deve essere posseduto in misura maggioritaria dallâimpresa mandataria. Il requisito di capacitĂ tecnica e professionale di cui al punto 7.3 lett. b) deve essere posseduto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.