Common use of Età per l’assunzione Clause in Contracts

Età per l’assunzione. Possono essere assunti, come Apprendisti, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n° 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 2081/93 del Consiglio del 20 Luglio 1993 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari. – Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n° 482, e successive modificazioni.

Appears in 3 contracts

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Età per l’assunzione. Possono essere assunti, come Apprendisti, i giovani di età non inferiore ai 16 anni e non superiore a 24, a 26 anni nelle aree di cui agli obbiettivi n° 1 e 2 del regolamento (CEE) n° 2081/93 del Consiglio del 20 Luglio 1993 e successive modificazioni, ovvero gli eventuali limiti superiori previsti da norme particolari. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni previsti dalla Legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti. Qualora l’apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al presente comma sono elevati di due anni, i soggetti portatori di handicap impiegati nell’apprendistato sono computati nelle quote di cui alla Legge 2 Aprile 1968 n. 482, e successive modificazioni.

Appears in 1 contract

Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro