FALLIMENTO DELL’IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE. L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed aventi causa. In caso di fallimento dell’Appaltatore, ciascuna Stazione appaltante provvederà senz'altro alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà delle Stazioni appaltanti di scegliere, nei confronti degli eredi ed aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d’impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, le Stazioni appaltanti avranno la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di risolvere il contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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Samples: Outsourcing Agreement, Capitolato Speciale D’appalto, Outsourcing Agreement
FALLIMENTO DELL’IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE. L’Appaltatore L’appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi ed e aventi causa. In caso di fallimento dell’Appaltatoredell’appaltatore, ciascuna Stazione appaltante l’Istituto provvederà senz'altro senz’altro alla revoca dell’appalto. In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà delle Stazioni appaltanti dell’Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi ed e aventi causa, tra la continuazione o la risoluzione il recesso del contratto. Nei raggruppamenti temporanei d’impresadi impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, le Stazioni appaltanti avranno l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di risolvere il recedere dal contratto. In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
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