FASCE ORARIE. 1. Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia oraria di riferimento secondo la suddivisione: - antimeridiana (6/14); - postmeridiana (14/22); - serale notturna (22/6); - fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estensibili ad 8 con il consenso scritto del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione. 2. La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere successivamente modificata con un preavviso minimo di una settimana. In caso di mancato rispetto del preavviso viene riconosciuta, per le sole ore lavorate nei successivi 7 giorni dalla comunicazione di cambio fascia, una maggiorazione non incrementale del 10% della retribuzione. Tale maggiorazione non si applica qualora il cambio fascia sia richiesto per iscritto dal lavoratore per un massimo di 2 volte al mese. 3. Dopo il quarto cambio fascia, anche nel rispetto del preavviso di cui al punto 2, la maggiorazione diviene permanente per tutta la durata del contratto inizialmente pattuito, proroghe escluse. In regime di proroga si applicano le medesime modalità di calcolo ex novo. Tale istituto si applica a tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2019. 4. L’attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione delle effettive esigenze organizzative dell’utilizzatore: l’orario e/o il giorno della prestazione devono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività stessa. 5. Il lavoratore, nell’ambito della fascia prevista e fino al limite del monte ore stabilito contrattualmente, deve prestare la propria disponibilità alla chiamata: in caso di rifiuto giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima. 6. Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il monte ore minimo contrattualmente previsto, si configura come assenza ed è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34, del presente CCNL. 7. Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia oraria contrattualmente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del lavoratore. 8. Al termine del rapporto di lavoro con MOG deve essere effettuata una verifica dell’orario medio svolto e, qualora complessivamente inferiore rispetto all’orario minimo previsto dal CCNL dell’utilizzatore, deve essere riconosciuta al lavoratore la differenza retributiva a conguaglio con l’orario inferiore svolto. Ai fini della determinazione del suddetto conguaglio, nel calcolo dell’orario svolto si computano tutte le ore non lavorate (e non retribuite) a causa di rifiuto del lavoratore.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Del Lavoro
FASCE ORARIE. 1. Nel contratto di lavoro in MOG, oltre al monte ore garantito, viene indicata la fascia oraria di riferimento secondo la suddivisione: - antimeridiana (6/14); - postmeridiana (14/22); - serale notturna (22/6); - fascia oraria alternativa: massimo 6 ore, estensibili ad 8 con il consenso scritto del lavoratore da indicare nel contratto di assunzione.
2. La fascia oraria, previo consenso del lavoratore, può essere successivamente modificata con un preavviso scritto minimo di una settimana.
3. In caso di mancato rispetto del preavviso di cui al punto 2 viene riconosciuta, per le sole ore lavorate nei successivi 7 giorni dalla comunicazione di cambio fasciaun periodo pari a quello del preavviso dovuto, una maggiorazione non incrementale del 10% della retribuzionenon incrementale su tutte le ore lavorate successivamente. Tale maggiorazione non si applica qualora il Per ciascun cambio fascia sia richiesto per iscritto dal lavoratore per un massimo in violazione del suddetto preavviso il periodo di 2 volte al mese.
3applicazione della maggiorazione è pari ad una settimana. Dopo il quarto cambio fascia, anche nel rispetto del preavviso di cui al punto 2, la maggiorazione diviene permanente per tutta la durata del contratto inizialmente pattuito, proroghe escluse. In regime di proroga si applicano le medesime modalità di calcolo ex novo. Tale istituto si applica a tutti i contratti stipulati dal 1° gennaio 2019dall’1.1.2019.
4. L’attività L'attività lavorativa può essere richiesta al lavoratore in funzione delle effettive esigenze organizzative dell’utilizzatore: l’orario l'orario e/o il giorno della prestazione devono essere comunicati al lavoratore con un preavviso di 24 ore prima dell’inizio dell’attività dell'attività stessa.
5. Il lavoratore, nell’ambito della fascia prevista e fino al limite del monte ore stabilito contrattualmente, deve prestare la propria disponibilità alla chiamata: in caso di rifiuto giustificato non vi è obbligo di retribuzione minima.
6. Il rifiuto ingiustificato, nell’ambito della fascia oraria ed entro il monte ore minimo contrattualmente previsto, si configura come assenza ed è e soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti nell’articolo 34nell'articolo 5, del comma 3, della presente CCNLIntesa.
7. Qualora venga richiesta una attività lavorativa al di fuori della fascia oraria contrattualmente prevista non vi è obbligo di disponibilità da parte del lavoratore.
8. Al termine del rapporto di lavoro con MOG deve essere effettuata una verifica dell’orario dell'orario medio svolto e, qualora complessivamente inferiore rispetto all’orario all'orario minimo previsto dal CCNL dell’utilizzatoreC.C.N.L. dell'utilizzatore, deve essere riconosciuta al lavoratore la differenza retributiva a conguaglio con l’orario l'orario inferiore svolto. Ai fini della determinazione del suddetto conguaglio, nel calcolo dell’orario svolto si computano tutte le ore non lavorate (e non retribuite) a causa di rifiuto del lavoratore.
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Samples: c.c.n.l. Per La Categoria Delle Agenzie Di Somministrazione Di Lavoro