Divieto di cessione del contratto e subappalto Clausole campione

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro e/o i singoli Contratti. E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………, come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni: a) che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; b) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale della fornitura appaltata, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell’A.O. stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il subappalto segue le indicazioni di legge e quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano. È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Non è ammesso il subappalto.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. In caso di violazione del divieto. L’azienda ha diritto alla risoluzione del contratto, fatta salva ogni azione a tutela degli eventuali danni subiti. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici, sono ammessi nei limiti e con le modalità previste dall’art. 116 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previsti dall’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’azienda di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - la ditta concorrente, all’atto dell’offerta, deve indicare la parte del servizio che intende eventualmente subappaltare a terzi, in ogni casi non superiore al 30% della prestazione principale; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della prestazione subappaltata; - l’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Nel contratto di subappalto, a pena di nullità assoluta, deve essere inserita un’apposita clausola con cui sia l’appaltatore che il subappaltatore assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’appaltatore o il subappaltatore che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la stazione appaltante. La ditta dovrà produrre dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento ai sensi dell’art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto. Il subappalto dovrà comunque essere autorizzato con formale atto dalla stazione appaltante. Nell’ipotesi di subappalto occulto, indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla legislazione vigente, la ditta aggiudicataria dovrà rispondere, sia verso l’azienda, sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme degli atti di gara da parte del subappaltatore. In tale ipotesi, l’azienda ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'articolo 9 del presente Capitolato. 2. Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 40% dell'importo complessivo del contratto. 1. I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè: a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs 50/2016); b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs 50/2016); c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs 50/2016). 2. Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano.