Divieto di cessione del contratto e subappalto Clausole campione

Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo Quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo Quadro e/o i singoli Contratti. È ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto a ciascun Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l’Accordo quadro, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, Xx.Xx.Xx. S.p.A. e le Amministrazioni contraenti, ciascuna per la propria parte, e fermo restando il diritto al risarcimento del danno, hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto, rispettivamente, l’Accordo quadro e/o i singoli Contratti. E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 entro la percentuale del ………% dell’importo complessivo del contratto e per le seguenti parti della fornitura/servizio ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………, come indicato dal Fornitore in sede di gara. L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ assolutamente vietata ogni cessione totale o parziale della fornitura appaltata, sotto pena della perdita della cauzione definitiva a titolo di penale e possibilità dell’A.O. stessa di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni. Il subappalto segue le indicazioni di legge e quanto previsto dal bando e dal disciplinare di gara.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. In conformità a quanto stabilito dall'art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente Contratto. Resta fermo quanto previsto all'art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto a pena di risoluzione del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. 1. Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell’articolo 9 del presente Capitolato.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. E’ fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto ed i singoli Ordinativi di fornitura, a pena di nullità della cessione stessa, , ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. In tal caso il Politecnico di Milano, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. E’ ammesso il subappalto, comunque secondo le modalità dell’art. 118 del D.Lgs 163/2006. Nel caso l’impresa intenda avvalersi di tale possibilità dovrà indicarlo nell’offerta, indicandone altresì la percentuale. Al fine di ottenere l’autorizzazione al subappalto, è fatto obbligo all’impresa di consegnare il contratto di subappalto unitamente alla certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti necessari e alla documentazione richiesta ai sensi dell’art.18 del D.Lgs 136/2006 almeno venti giorni prima dell’inizio effettivo delle prestazioni. In caso di subappalto l’Ateneo verificherà in occasione di ogni pagamento all’appaltato e con interventi di controllo ulteriori, l’assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della Legge n. 136/2010.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte, a pena di risoluzione del medesimo, con conseguente perdita della cauzione definitiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento dei danni eventualmente arrecati al Politecnico di Milano. È ammesso il subappalto nella misura non eccedente il 30% dell’importo complessivo dell’appalto, nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità, ai sensi dell’art. 105, co. 1 del Codice. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, la Xx.Xx.Xx. S.p.A., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto. Non è ammesso il subappalto.
Divieto di cessione del contratto e subappalto. È fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere il contratto di appalto del Servizio in concessione. È consentito il subappalto, così come disciplinato dall’art. 30 e dall’art. 174 del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii.. L’esecuzione delle attività in subappalto resta subordinata, sotto pena di risoluzione del contratto, all’assenso della Stazione Appaltante, che dovrà accertare il possesso dei requisiti occorrenti in capo alla ditta subappaltatrice proposta prima dell’esecuzione. Non è considerato subappalto l’affidamento a Ditta esterna dell’esecuzione dei servizi di seguito elencati: - pulizia dei piazzali; - taglio erba e manutenzione verde; - derattizzazione e disinfestazioni e sanificazioni; - monitoraggi ambientali; - trasporto compost all’utilizzo; - trasporto dei rifiuti solidi e liquidi provenienti dalle attività dell’impianto ad impianti esterni di smaltimento autorizzati. In tal caso la Ditta deve essere in possesso delle relative iscrizioni all’Albo Nazionale Gestione Rifiuti. Per l’affidamento dei servizi di cui sopra resta fermo l’obbligo di rispetto di quanto disciplinato in materia di contratti pubblici e Codice dell’Ambiente. È fatto inoltre divieto di cessione totale o parziale del contratto. Nel caso di contravvenzione a tale divieto, la cessione si intenderà nulla e l’Ente appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto medesimo e di chiedere il risarcimento di ogni eventuale danno. È vietata la cessione di qualsiasi credito, anche parziale, se non preventivamente autorizzata dalla Provincia. Ogni cessione di credito non autorizzata è da ritenersi nulla.