Fascicolo virtuale dell’operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce. 2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al presente Codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa. 3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale, tramite accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità come individuate con linee guida dell'AgID. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse. 4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice: a) le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici; b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Fascicolo virtuale dell’operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 94 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al presente Codicedisciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 94 realizzano, mediante l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale, tramite accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità come individuate con linee guida dell'AgID. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice:
a) le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Fascicolo virtuale dell’operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per economico che consente la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 94 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dei dati e i dei documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al presente Codicedisciplinate dal codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono aggiornati automaticamente mediante interoperabilità e sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa.
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni o delle informazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire 94 garantiscono alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici pubblici, attraverso la Piattaforma di cui all’articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005 e l’accesso per interoperabilità alle proprie banche dati, ai sensi dell’articolo 23, comma 3, del presente codice la disponibilità in tempo reale delle informazioni e delle certificazioni in formato digitaledigitali necessarie ad assicurare l’intero ciclo di vita digitale di contratti pubblici. La violazione del predetto obbligo è punita ai sensi dell’articolo 23, tramite accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità come individuate con linee guida dell'AgIDcomma 8. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi aggiornati di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dei trasporti e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice:
a) codice le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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Fascicolo virtuale dell’operatore economico. 1. Presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici opera il fascicolo virtuale dell'operatore economico, recante i dati e le informazioni per la verifica dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 e per l'attestazione di cui all'articolo 103 per i soggetti esecutori di lavori pubblici, nonché i dati e i documenti relativi ai criteri di selezione di cui all'articolo 100 che l'operatore economico inserisce.
2. Il fascicolo virtuale dell'operatore economico è utilizzato per la partecipazione alle procedure di gara di cui al presente Codice. I dati e i documenti contenuti nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, nei termini di efficacia di ciascuno di essi, sono utilizzati in tutte le gare cui l’operatore partecipa.. XXX.XXXXXXXXXXXXXX.XX
3. Le amministrazioni competenti al rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 80 realizzano, mediante l’adozione delle necessarie misure organizzative e la revisione dei processi e dei regolamenti interni, sistemi informatici atti a garantire alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici la disponibilità in tempo reale delle certificazioni in formato digitale, tramite accesso alle proprie banche dati, con modalità automatizzate mediante interoperabilità come individuate con linee guida dell'AgID. L'ANAC garantisce l'accessibilità al fascicolo virtuale dell’operatore economico alle stazioni appaltanti, agli operatori economici e agli organismi di attestazione di cui all'articolo 103, commi 1 e seguenti, limitatamente ai dati di rispettiva competenza. L'ANAC può predisporre elenchi di operatori economici già accertati secondo quanto previsto dal comma 1 e le modalità per l'utilizzo degli accertamenti per gare diverse.
4. Per le finalità di cui al comma 1, l'ANAC individua, con proprio provvedimento, adottato d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'AgID entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del codice:
a) le tipologie di dati da inserire nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, concernenti la partecipazione alle procedure di gare e il loro esito, in relazione ai quali è obbligatoria la verifica attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
b) i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati, anche mediante la piattaforma di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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