Variazioni al progetto e al corrispettivo Clausole campione

Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 12 Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. Articolo 13 Ritardo nei pagamenti.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’articolo 132 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento ai sensi dell’articolo 163 del d.P.R. n. 207 del 2010. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del d.P.R. n. 207 del 2010. 3. L’appaltatore risponde dei danni, dei ritardi e degli oneri conseguenti, causati da carenze, insufficienze, errori od omissioni riscontrabili nella progettazione esecutiva, nonché causati dalla necessità di rimediare a tali insufficienze, errori od omissioni.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della Direzione dei Lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 106 del DLgs 50/2016, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante. 2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del DLgs 50/2016.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Qualora l’ente appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del DLgs 163/06, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento, ai sensi dell’art. 136 del Reg. n. 554/99. 2. I prezzi unitari offerti dall’appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 132 del DLgs 163/06.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Qualora la stazione appaltante, nello sviluppo della progettazione esecutiva e, per il tramite della direzione dei lavori, nel corso dell’esecuzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all’art. 132 del Dlgs. n. 163/2006, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia redatta e approvata con riferimento all’elenco prezzi unitari di progetto o a prezzi di lavorazioni consimili comprese nel contratto o, ancora, a nuovi prezzi formulati con regolare analisi effettuate con riferimento alla data di formulazione dell’offerta. Qualora nel corso della progettazione esecutiva o in fase esecutiva fossero apportate varianti ai sensi del sopra citato art. 132, i relativi oneri progettuali saranno calcolati utilizzando lo schema di calcolo di cui al D.M. 143 del 31.10.2013, con riferimento all’importo dei lavori variati in aumento - distinti secondo le categorie d’opera indicate nel medesimo Decreto Ministeriale - rispetto all’importo del progetto approvato. All’onorario così desunto verrà applicato il medesimo ribasso offerto in sede di gara per l’attività di progettazione. 2. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del regolamento approvato con D.P.R. n. 207 del 5.10.2010. 3. Resta inteso che tutte le varianti edili ed impiantistiche, derivanti dalle proposte migliorative offerte dall’Appaltatore in sede di gara, saranno eseguite a totale onere dell’Appaltatore.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Qualora la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'art.106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1) Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, salvo quanto previsto ai successivi commi. 2) Nei casi previsti dall’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, il direttore dei lavori propone la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al RUP. A quest’ultimo è poi demandato l’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre varianti in corso d’opera, provvedendovi con apposita relazione. In particolare, nei casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. c), del Codice, il RUP, su proposta del direttore dei lavori, descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si rende necessaria la variazione. 3) Le perizie di variante, corredate dei pareri e delle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall’organo decisionale della stazione appaltante su parere dell’organo consultivo che si è espresso sul progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal RUP, sempre che non alterino la sostanza del progetto. 4) Qualora le varanti rientrino nei limiti previsti dall’art. 106 co. 12 del D.Lgs. 50/2016 (varianti fino alla concorrenza del quinto dell’importo del contratto), la perizia di variante o suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l’esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso, invece, di eccedenza rispetto a tale limite, la perizia è accompagnata anche da un atto aggiuntivo al contratto principale, sottoscritto dall’esecutore in segno di accettazione, nel quale sono riportate le condizioni alle quali è condizionata tale accettazione. 5) La stazione appaltante può inoltre disporre varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del contratto. Tale facoltà, tuttavia, deve essere comunicata all’esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’esecutore a titolo di indennizzo. 6) L’appaltatore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi ...
Variazioni al progetto e al corrispettivo. Qualora la Regione, per il tramite del referente RAS per l’esecuzione del presente incarico richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d’opera, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate secondo le tariffe previste nel Catalogo dei servizi allegato alla Convenzione Quadro. Tuttavia, nel caso in cui le medesime dovessero comportare categorie di servizi o attività non previste o l’impiego di beni o servizi per i quali non risulti fissato il prezzo contrattuale o di cui la società non abbia pronta disponibilità, si procederà alla formazione di nuove tariffe.
Variazioni al progetto e al corrispettivo. 1. Qualora la Unione Montana dei Comuni del Mugello per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuto preventivamente il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 136 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 207/2010. ========== 2. I prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la