Conclusioni Le prospettive aperte dal dettato costituzionale orientavano, dunque, verso la considerazione degli enti ecclesiastici come un “tertium genus” tra gli enti pubblici e le persone giuridiche private, o se si vuole un “quartum ge- nus”, se si considerano le persone giuridiche straniere operanti in Italia. Detta categoria, dopo la legge n. 222, appare regolata da una disciplina giu- ridica peculiare sia sotto il profilo soggettivo che sotto quello oggettivo, ca- ratterizzata da un riparto di competenze tra legislatore canonico e legislato- re civile. Le caratteristiche proprie dell’ente ecclesiastico civilmente riconosciu- to, ricavabili dall’ordito originario della ricordata legge del 1985, risultano sostanzialmente in attuazione di principi costituzionali: a) innanzitutto il principio dualistico per cui, posta la distinzione fra ordina- menti indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ambito, da un lato si nega la sussistenza di una “competenza delle competenze” a favore di un ordinamento rispetto all’altro, e dall’altro lato si pone la regola della sana collaborazione per la determinazione della regolamentazione di materie di comune interesse; b) in secondo luogo il principio della libertà religiosa istituzionale, che signi- fica libertà per la Chiesa di modellare le proprie strutture interne secondo 4 E ciò similmente agli enti di fatto di cui all’art. 38 cod. civ. Inoltre, nel caso di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti ma non registrati, non potrebbero essere oppo- ste a terzi le limitazioni del potere di rappresentanza non risultanti a causa della mancata iscrizione e salva prova contraria della loro conoscenza (art. 19 cod. civ.). In tal senso ▇. ▇▇▇▇▇▇▇▇, Enti e beni religiosi in Italia, Bologna 1992, p. 87 ss. la propria natura e le proprie finalità, vedendole così come sono ricono- scibili nell’ordinamento civile; c) in terzo luogo il principio della libertà religiosa individuale e collettiva, che se da un lato postula il riconoscimento civile delle forme aggregative e fondazionali nate per finalità religiose, con una disciplina giuridica rispet- tosa della loro identità; dall’altro lato postula quel riconoscimento come strumentale al soddisfacimento dei bisogni religiosi e alla rimozione degli ostacoli che , in concreto, possono impedire la fruizione delle libertà in materia religiosa. In sostanza il legislatore del 1985, esprimendo chiaramente il proces- so di armonizzazione delle disposizioni concordatarie sugli enti al quadro costituzionale, si è sforzato di forgiare una disciplina peculiare, riflesso della peculiarità data dal fatto insolito della sussistenza di due sovranità sullo stesso territorio e – almeno potenzialmente – sugli stessi soggetti giuridici.
Modalità operative Al ricevimento del Modulo di Adesione AmbienteScuola® S.r.l. invierà alla scuola la lettera di copertura provvisoria – unico documento valido per la co- pertura immediata. Se il numero degli alunni indicato nel Modulo di Adesione è: - definitivo, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza. Se nel frattempo la scuola avrà già provveduto al pagamento riceverà la Polizza quietanzata; - non definitivo, entro i successivi 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, la scuola potrà modificarlo secondo le proprie esigenze e ri- ceverà un’ulteriore copertura per il nuovo numero di alunni comunicato. AmbienteScuola® S.r.l. potrà inviare eventuali avvisi per informare la scuola della scadenza del termine utile (30 giorni) per la comunicazione del nume- ro definitivo. Comunque onde evitare ritardi nella consegna del Contratto di Assicurazione, dal 30° giorno dalla data di decorrenza della copertura verrà emessa la Polizza considerando l’ultimo numero di Assicurati comunicato, come definitivo.