Conclusioni. La/le ditta/ditte che, a seguito di aggiudicazione dell’appalto, avrà/avranno accesso alle sedi aziendali della committente AMA SpA per lo svolgimento del servizio di cui al presente bando di gara, presa visione del presente DUVRI “statico”, ha/hanno la facoltà, di presentare proposte integrative (come previsto dall’art. 131 Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 163/2006), relative a diverse misure organizzative o comportamentali, che saranno oggetto di valutazione da parte della società ospitante. Tali integrazioni, in nessun caso, genereranno una rideterminazione dei costi. Il presente documento, sarà condiviso in sede di riunione congiunta con il Responsabile del Procedimento per il presente appalto e/o suo incaricato, ovvero, ove nominato, con il responsabile dell’esecuzione del servizio da parte del “soggetto” ospitante AMA SpA e i responsabili tecnici della/delle ditta/ditte appaltatrice/appaltatrici. In particolare, tali referenti avranno, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico, e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito. Durante la riunione congiunta: - sarà ribadita la nomina dei Responsabili Tecnici delle imprese esecutrici dei lavori, incaricati di sovrintendere i lavori e di garantire l’applicazione e il rispetto di tutte le norme di sicurezza, prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ai sensi del D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni. Tale incaricato avrà, altresì il compito di far applicare le disposizioni del DUVRI, di comunicare le eventuali modifiche da apportare al documento, al Responsabile d’impianto, a seguito di mutate esigenze di carattere tecnico, logistico e organizzativo incidenti sulle modalità realizzative, e di trasmettere ai lavoratori dell’impresa gli eventuali cambiamenti in merito; - saranno stabiliti i criteri di aggiornamento del documento e la tempistica delle eventuali successive riunioni di coordinamento.
Conclusioni. Come più volte segnalato, la preparazione, lo sviluppo e l’attivazione di Contratti EPC con Garanzia di Risultato, presuppone da una parte un forte “commitment” politico e d’altra parte una notevole esperienza e capacità di gestire un processo contrattuale non ancora consolidato a livello amministrativo. Inoltre per garantire una reale indipendenza, le Amministrazioni necessitano di un minimo di risorse per predisporre le diagnosi energetiche iniziali e per strutturare la complessa documentazione di gara. Anche se questi costi saranno ripagati nel corso degli anni con i risparmi economici che si otterranno, molte Amministrazioni, per vari motivi, preferiscono non avventurarsi su una strada che è ancora irta di rischi. Occorre considerare inoltre che i fornitori tradizionali non sempre hanno particolare interesse ad andare oltre ai contratti tipici di servizio energia, economicamente più semplici da gestire e con i margini più facili da controllare, specie se c’è il rischio di ritardati pagamenti, che ha messo in difficoltà diverse ESCO di recente56. D’altra parte le ESCO – potenzialmente più inclini a ragionare sugli interventi di riqualificazione – non sempre sono sufficientemente capitalizzate e solide per potersi impegnare a offrire investimenti consistenti e la Consip non può predisporre su questa tipologia di interventi delle gare realmente efficaci (sarebbe necessario un database nazionale di audit energetici delle Amministrazioni centrali e locali, su cui costruire una proposta di riqualificazione strutturata, e la conoscenza a priori delle Amministrazioni coinvolte). Il ruolo della domanda, rappresentata dai contratti delle Amministrazioni, risulta dunque fondamentale per stimolare l’evoluzione del mercato dei servizi energetici attaverso il ricorso a forme contrattuali più convenienti per la P.A. in un’ottica di riqualificazione degli immobili. Da questo punto di vista è necessario promuovere l’evoluzione del settore del credito (banche, fondi di investimento, etc.) verso la predisposizione di modelli e processi mirati a supportare i contratti EPC e l’FTT. Uno strumento di policy che potrebbe essere d’aiuto è quello dei fondi di garanzia, ma molto si può ottenere ricorrendo ai programmi della Banca europea degli investimenti (BEI) già disponibili e utilizzati finora da poche amministrazioni. Occorre sottolineare come operando con contratti innovativi o poco diffusi sia preferibile poter contare su un buon supporto legale, al fine di ridurre il ris...
Conclusioni. Nel presente lavoro è stata offerta una trattazione sistematica degli effetti che il fallimento di un imprenditore commerciale provoca su un contratto di leasing immobiliare “pendente” alla data della dichiarazione di fallimento stessa. Si è ritenuto corretto e coerente con le finalità di questo scritto soffermarsi anche sull’esecuzione del contratto stesso, confrontando le opposte obbligazioni dell’utilizzatore e del concedente per poi introdurre, finalmente, il leasing immobiliare. Un istituto che, seppur caratterizzato tuttora da incertezze applicative dovute ad una scarsa regolamentazione legislativa, è attualmente molto diffuso nelle pratiche commerciali in ragione degli innegabili vantaggi economici che comporta. Permettere ad un imprenditore di esercitare la propria attività d’impresa all’interno di un edificio ad hoc (eventualmente fatto costruire su sue indicazioni), consentendogli, alla scadenza del leasing, addirittura l’acquisto dello stesso edificio, in un periodo storico come il periodo attuale, caratterizzato da una certa diffidenza verso le attività commerciali, è indubbiamente una soluzione efficace e vantaggiosa per una qualsiasi attività commerciale. Anche perché, come si è ripetuto per l’intero lavoro, i canoni corrisposti dall’utilizzatore non sono il corrispettivo per il godimento dell’immobile ma bensì, scontano il prezzo dell’immobile stesso; per cui l’imprenditore oltre a esercitare la propria attività commerciale ad un costo quantomeno sostenibile per tutta la durata del leasing, “acquista”, in senso economico, canone dopo canone la proprietà dell’edificio, potendo, alla scadenza del contratto acquistarlo anche in senso pratico ad un prezzo molto più basso rispetto al prezzo cui l’immobile sarebbe venduto normalmente. Successivamente, si è approfondito il delicato rapporto tra il leasing immobiliare e la dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore intervenuta durante la pendenza del leasing: circostanza, purtroppo, alquanto probabile nella pratica. Partendo dall’analisi dei rapporti pendenti e dell’esatta portata interpretativa di questa espressione, e proseguendo con un breve excursus sull’evoluzione storico-normativa della disciplina dei rapporti pendenti, con doverose precisazioni in merito ai presupposti per considerare il leasing “pendente”, si è giunti a sottolineare che, almeno nella legge fallimentare, il legislatore ha operato un decisivo superamento della distinzione tra leasing di godimento e leasing traslativo, intro...
Conclusioni. Il presente CCNL, in funzione delle concrete situazioni delle Aziende, intende favorire una straordinaria e diffusa Contrattazione di Secondo livello che permetta il miglioramento delle retribuzioni reali dei Lavoratori, anche grazie ai recuperi di efficienza, alla promozione di servizi e all’attivazione di prestazioni di solidarietà, allo sviluppo del Welfare aziendale. Le Parti hanno scelto, perciò, di porre in essere, ai vari livelli, un modello di relazioni sindacali e di Contrattazione Collettiva, che sia ispirato al principio di collaborazione anche con Organizzazioni sindacali e Associazioni Datoriali diverse da quelle sottoscrittrici il presente CCNL, purchè in un rapporto di reciproca correttezza e di condivisione dei valori di sussidiarietà, regionalismo, solidarietà e flessibilità, nel rispetto dell’obiettivo primario di favorire la massima occupazione. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro rappresenta, quindi, lo strumento per definire, nelle situazioni normali, il complesso minimo inderogabile delle retribuzioni, delle norme, dei diritti e delle regole necessarie per configurare un rapporto di lavoro contrattualmente corretto. Tale livello minimo sarà poi, normalmente, integrato positivamente dalla Contrattazione di Secondo livello. Le Parti testimoniano questa volontà prevedendo che, qualora la Contrattazione di Secondo livello non fosse operante, si dovrà riconoscere ai Lavoratori un importo mensile a titolo di “Indennità di Mancata Contrattazione”, che non sarà spettante in caso di Accordo di Secondo livello. Resta però inteso che qualora il costo dei benefici di secondo livello fosse inferiore al costo dell’Indennità sostitutita, l’Accordo per essere applicabile dovrà essere sottoposto a Referendum e approvato dai Lavoratori interessati.
Conclusioni. La pandemia ha costretto tutti, lavoratori imprese e cittadini, a rivedere le proprie priorità, ha modificato approcci ormai consolidati nelle relazioni fra le persone e nelle attività negoziali, ha evidenziato nuove opportunità e nuove criticità. La pandemia accompagna ormai le nostre vite da quasi un anno e molto probabilmente la accompagnerà ancora per molti mesi, in attesa che la campagna vaccinale possa determinare una sostanziale immunità nella popolazione. Questo focus costruito assieme alla Fondazione Xx Xxxxxxxx, conferma come, anche per la contrattazione di secondo livello, il 2020 sia stato un anno di grandi sfide, veloci trasformazioni, cambiamenti radicali nella scala di priorità delle tematiche da affrontare. La contrattazione ai tempi del Covid offre molti spunti di riflessione e le evoluzioni e le trasformazioni che si sono già determinate o che si potranno determinare nei prossimi mesi, assumeranno, in molte circostanze, caratteristiche di strutturalità. Una contrattazione che si è dovuta concentrare sulle misure di protezione, sugli interventi in materia di salute e sicurezza, sulla riorganizzazione dei processi produttivi, sui cambiamenti nella organizzazione del lavoro e degli orari di lavoro. Una contrattazione focalizzata sulle risposte da dare nella fase di emergenza, alcune peraltro necessarie per la continuità delle attività produttive, che tuttavia ha già indicato e determinato opzioni di stabile cambiamento nei luoghi di lavoro. La contrattazione di secondo livello si è sviluppata in un contesto inedito, per la necessità di affrontare una situazione economica e sociale preoccupante e difficile, come testimonia il ricorso agli ammortizzatori che non ha precedenti, per intensità e diffusione, nella storia del nostro Paese. Migliaia di accordi, gestiti in modalità da remoto, spesso con la relazione con i lavoratori intrattenuta per telefono vista la chiusura di molte aziende e l’impossibilità di gestire, anche nei luoghi definiti essenziali, assemblee sindacali, organizzate, dopo le prime settimane, in modalità da remoto e riprese in presenza solo nella seconda metà del 2020 e non ancora in tutti i luoghi di lavoro. Una contrattazione che è avvenuta durante la fase di rinnovo di quasi tutti i contratti nazionali di lavoro e in una stagione in cui, anche in ragione delle difficoltà economiche determinate dalla crisi, il sindacato ha dovuto in primo luogo scongiurare il tentativo di bloccare i negoziati di primo livello. Una contratta...
Conclusioni. 1. La società Italia Trasporto Aereo S.p.A. (ITA Airways) è stata costituita con decreto interministeriale in data 9 ottobre 2020, in attuazione dell’art. 79 del decreto-legge n. 18 del 2020 e s.m.i., con un capitale sociale iniziale di 20 mln, interamente sottoscritto e versato dal Ministero dell’economia e delle finanze, con previsione di un apporto complessivo sino a 3 mld da versarsi in più fasi, anche mediante successivi aumenti di capitale, autorizzandosi, a tal fine, l’acquisto o l’affitto, anche a trattativa privata, di “…rami d’azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aereo rilasciata dall’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, anche in amministrazione straordinaria…”. Nel corso del 2022, a seguito dell’avvio dell’attività operativa, la Società ha implementato il Piano industriale, al netto dell’impatto derivante da alcuni fattori definiti “esogeni”, quali, ad esempio, il rilevante aumento del costo del carburante ed il mutamento dello scenario macroeconomico successivo ai noti eventi bellici russo-ucraini, nonché la debolezza della domanda relativamente al primo semestre 2022, dovuta alle residue restrizioni legate alla pandemia da Covid-19. La Compagnia ha operato circa 97.400 voli di linea, trasportando circa 10,1 milioni di passeggeri (6,2 milioni sulla rete nazionale, 3 milioni sulla rete internazionale e 0,9 milioni su quella intercontinentale), ottenendo un incremento sulla quota di mercato pari ad 8 punti percentuali fra marzo e settembre, ed implementando notevolmente anche il network della Compagnia nel lungo raggio. Il load factor (percentuale di riempimento di voli) si è attestato al 73,3 per cento, con punte, nella fase post-pandemica (giugno/dicembre 2022), pari al 78,7 per cento. Quanto agli indici di puntualità e regolarità, va evidenziato che è stata registrata una regolarità operativa del 99,8 per cento ed una puntualità pari all’80,4 per cento, relativamente ai voli in partenza, ed all’81,3 per cento dei voli in arrivo. Il programma di fidelizzazione ha fatto registrare, al 31 dicembre 2022, un portafoglio di oltre 865.000 iscritti, prevedendo, altresì, ulteriori partnership e collaborazioni. Il totale dei ricavi del traffico si è attestato a 1.487,464 mln, di cui: - 88,181 mln relativi al settore cargo; - 4,277 mln relativi al servizio posta; I costi operativi ammontano complessivamente a 2.127,795 mln, con una prevalenza dei costi per servizi, che hanno fatto registrare un valore di 949,198 mln; gli ammortamenti e l...
Conclusioni. Il Governo è intervenuto con il decreto legislativo n. 185/2016 per apportare al- cune correzioni ed integrazioni sui vari de- creti attuativi della legge delega sul jobs act. Erano emerse infatti una serie di proble- matiche relative alla applicazione di alcune disposizioni come quelle sopra riportate, le quali avrebbero lasciato spazi ad eventuali abusi. Le disposizioni previste in questo decre- to correttivo ora sommariamente esamina- te, ad avviso dello scrivente, sono valide ma del tutto insufficienti per colmare una serie di lacune emerse dopo l’entrata in vigore dei citati decreti attuativi del jobs act che 15 Art. 5 n. 2 d.lgs. n. 185/2016 riformando l’art. 4, co. 1 della l. 20/05/1970 n. 300 prevede che venga così sostituito il terzo periodo: “In mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di cui al primo periodo possono essere installati previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro o, in alternativa, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più sedi territoriali, della sede centrale dell’Ispettorato nazionale del lavoro. I provvedimenti di cui al terzo periodo sono definitivi”. in realtà hanno inciso non più di tanto sul mercato del lavoro. Certo, è meglio di niente, ma l’econo- mia e il lavoro non ripartono con risultati da 0,01. I giovani sono costretti ad emigrare e non ritornano in Italia. Sono tutte valide energie che non tro- vano spazio in un sistema poco attento alla meritocrazia e alle esigenze delle aziende che risultano soltanto oppresse da una in- giusta pressione fiscale. Si osserva, ad esempio, che le previsioni normative per le cosiddette semplificazioni sono abbastanza limitate: sarebbe stato in- vece necessario un intervento più drastico per sburocratizzare per davvero una serie di farraginose attività formali previste per rapporti di lavoro e per quanto segue al ter- mine di un contratto di lavoro o prima di andare in pensione. Questo intervento del Governo apprez- zabile per aver “alleggerito” i criteri di for- malizzazione delle dimissioni del lavoratore che, pur rimanendo “assistite” possono es- sere concretizzate con una forma più snella e anche dinanzi ad altri organismi abilitati, pongono rimedio ad alcune incongruenze, ma non servono a rendere più concreto e valido il sistema del mercato del lavoro che con la riforma del jobs act ha di certo rea- lizzato una riduzione delle garanzie e tutele dei lavoratori, non modernizzando per dav- vero il ...
Conclusioni. A conclusione delle attività di cui ai paragrafi precedenti i risultati sono riepilogati nei Form standard ESA PSS (Procedures, Specification and Standards) in particolare nei PSSA2 per partecipante e totale.
Conclusioni. Nel nostro Paese la contrattazione collettiva del settore agricolo ha conosciuto una evoluzione profonda segnata da una rilevante successione tra vari sistemi contrattuali diversi tra loro, potendosi individuare, al riguardo, tre distinte fasi, con riferimento ai rapporti tra livello provinciale e nazionale. La prima - che va dagli anni immediatamente successivi all'abrogazione dell'ordinamento corporativo fino alla metà degli anni '70 - caratterizzata da un sistema di contrattazione agricola fortemente decentrato il cui fulcro era rappresentato dal livello provinciale, mentre al patto nazionale era affidato solo il compito di generalizzare i livelli di tutela raggiunti nelle realtà territoriali maggiormente sindacalizzate. La seconda - che va dalla metà degli anni '70 alla metà degli anni '90 - caratterizzata, da un sistema centralizzato, imperniato quasi esclusivamente sul livello nazionale, e con una contrattazione provinciale relegata ad un ruolo marginale ed integrativo (cioè col solo potere di integrare le tutele economiche e normative, uguali per tutti, accordate centralmente). La terza - che va dalla metà degli anni ‘90 ad oggi – fortemente connotata dalla riscoperta della contrattazione provinciale cui non viene più attribuito un ruolo meramente marginale ed integrativo, bensì pari dignità rispetto al livello nazionale che si concretizza, soprattutto, con un più ampio spazio in materia di definizione e negoziazione della classificazione e del salario. Ancora vigente, ad oggi, il CCNL stipulato il 10 luglio 2002 tra le organizzazioni datoriali e sindacali del settore agricolo (Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil), un contratto che si muove nel segno della continuità anche se il contratto del luglio 2002 ha apportato significative novità su alcuni punti qualificanti della disciplina contrattuale collettiva; finalizzate a flessibilizzare e modernizzare la regolamentazione del rapporto di lavoro in agricoltura, e a renderla più rispondente alle esigenze dei datori di lavoro e dei lavoratori. Sono in corso le trattative per il rinnovo, che presumibilmente si concluderanno nell’estate prossima.
Conclusioni. Il presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (D.U.V.R.I.) : • È stato redatto ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08; • È soggetto ad aggiornamento periodico ove si verificano significativi mutamenti che potrebbero averlo reso superato. La valutazione dei rischi di cui al presente documento è stata effettuata dal Datore di Lavoro committente, come previsto dall’art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/08.