Financial Statements Clausole campione

Financial Statements. The statutory financial statements of GSI for the periods ended December 31, 2014 and December 31, 2013 have been audited without qualification by PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants and Statutory Auditors, 7 More Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, XX0 0XX in accordance with the laws of England. PricewaterhouseCoopers LLP is a registered member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales.
Financial Statements. The statutory financial statements of GSI for the periods ended December 31, 2015 and December 31, 2014 have been audited without qualification by PricewaterhouseCoopers LLP, Chartered Accountants and Statutory Auditors, 7 More Xxxxxx Xxxxxxxxx, Xxxxxx, XX0 0XX in accordance with the laws of England. PricewaterhouseCoopers LLP is a registered member of the Institute of Chartered Accountants in England and Wales. PricewaterhouseCoopers LLP, which is a member of the American Institute of Certified Public Accountants and regulated as an independent registered public accounting firm under the rules of the Public Company Accounting Oversight Board, of 000 Xxxxxxx Xxxxxx, Xxx Xxxx, Xxx Xxxx 00000, XXX, audited GSG's consolidated statements of financial condition as of December 31, 2015 and December 31, 2014 and the related consolidated statements of earnings, cash flows and changes in shareholders' equity for the fiscal years ended December 31, 2015 and December 31, 2014 and issued unqualified audit opinions thereon. The consolidated statements of GSG incorporated by reference in this Prospectus by reference from the GSG's 2015 Form 10-K for the fiscal year ended December 31, 2015 and management's assessment of the effectiveness of internal control over financial reporting (which is included in management's report on internal control over financial reporting) have been incorporated in reliance on the report of PricewaterhouseCoopers LLP included therein given on the authority of said firm as experts in auditing and accounting.
Financial Statements. Article 40
Financial Statements. The financial year of the Issuer is the calendar year (save that the first financial year is from the date of incorpo- ration to 31 December 2014). Set out below is an opening balance sheet of the Issuer as at 29 November 2013, the date of its incorporation. No financial statements of the Issuer have been drawn up (and audited) for any period since its incorporation. EUR (unaudited) Current assets Cash at bank 2,200,000 TOTAL ASSETS 2,200,000 Capital and reserves Subscribed capital 2,200,000 TOTAL LIABILITIES 2,200,000 In accordance with Articles 72, 74 and 75 of the Luxembourg act dated 10 August 1915 on commercial compa- nies, as amended, the Issuer is obliged to publish its annual accounts on an annual basis following approval of the annual accounts by the annual general meeting of the shareholders. The ordinary general meeting of share- holders takes place annually on the second Tuesday in April of each year at 3.00 p.m. Luxembourg time or, if such day is not a business day, the next following business day at the registered office of the Issuer or at such other place as may be specified in the convening notice. The first ordinary general meeting of shareholders should take place in 2015.

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  • Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi all’assicurazione sono a carico del Contraente.

  • Aspetti fiscali 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (“spazio pubblicitario”) è pari all’importo specificato al comma 1.

  • Diritti di informazione Il datore di lavoro è tenuto ad organizzare i propri flussi di comunicazione in modo da garantire una informazione rapida, efficace e completa a tutti i lavoratori per offrire pari condizioni a coloro i quali sono meno presenti nella struttura lavorativa. Anche ai fini di quanto previsto dall'art. 7 della legge 300/70, il datore di lavoro provvederà ad inviare al domicilio di ciascun telelavoratore copia del CCNL applicato, considerando con ciò assolto l'obbligo di pubblicità. Eventuali comunicazioni, anche di natura sindacali, ai sensi e per gli effetti delle norme di legge e contrattuali vigenti in materia potranno essere effettuate, oltre che con i sistemi tradizionali, anche con supporti telematici/informatici.

  • Informazioni complementari Si applicano al presente appalto:

  • Informazioni sulle varianti Sono autorizzate varianti: no

  • INFORMAZIONI E CHIARIMENTI Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto della presente Richiesta di Offerta, dello Schema di Contratto e degli altri documenti della procedura di confronto competitivo, potranno essere richiesti alla il Ministero dell’Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza Le richieste dovranno essere trasmesse in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti, e dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 12:00 del giorno 8/11. I chiarimenti e le informazioni sulla documentazione della procedura verranno inviati dal RUP in via telematica, attraverso l’apposita sezione del Sistema riservata alle richieste di chiarimenti.

  • ULTERIORI INFORMAZIONI Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli art. 85 del d.lgs, 50/2016, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione Europea del 5 gennaio 2016 si accetta il documento di gara unico europeo (DGUE) che deve essere compilato in ogni sua parte e che deve essere inserito all’interno della busta amministrativa (busta A). Come stabilito dall'articolo 59 della direttiva 2014/24/UE, il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell'operatore economico di non trovarsi in una delle situazioni nelle quali gli operatori economici devono o possono essere esclusi, di soddisfare i pertinenti criteri di selezione. Il DGUE e finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessita di produrre un considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione. Gli operatori economici possono riutilizzare le informazioni fornite in un DGUE già utilizzato in una procedura di appalto precedente, purchè le informazioni siano ancora valide e pertinenti. Il DGUE indica inoltre l'autorità pubblica o il terzo responsabile del rilascio dei documenti complementari e include una dichiarazione formale secondo cui l'operatore economico sara in grado di fornire, su richiesta e senza indugio, tali documenti complementari. L'operatore economico che partecipa per proprio conto ma che fa affidamento sulle capacita di uno o piu altri soggetti deve assicurarsi che l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore riceva insieme al proprio DGUE, un DGUE distinto che riporti le informazioni pertinenti per ciascuno dei soggetti interessati. Se piu operatori economici compartecipano alla procedura di appalto sotto forma di raggruppamento, comprese le associazioni temporanee, deve essere presentato per ciascuno degli operatori partecipanti un DGUE distinto contenente le informazioni richieste dalle parti da II a V del predetto documento. Il Documento di Gara Unico Europeo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante o da soggetto dotato di poteri di firma (di tali poteri deve essere fornita idonea documentazione) ed inserito nella busta A (busta amministrativa).

  • Codice Etico 1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione del Codice Etico di cui è dotata AMA, che è consultabile sul sito internet di quest’ultima, e di uniformarsi ai principi ivi contenuti. In particolare, il Fornitore prende atto ed accetta che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con AMA e, comunque, per i cinque anni successivi alla scadenza del medesimo Contratto. 2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.

  • Periodo di Carenza Se il decesso dell’Assicurato si verifica nei primi do- dici mesi dalla data di decorrenza del Contratto (perio- do di carenza), la Compagnia paga una somma pari al solo valore totale delle quote collegate al Contratto al netto della parte di commissione di gestione gravante sui fondi esterni maturata e non ancora prelevata dal contratto, come descritto al successivo Art. 27.2 “Co- sti indiretti”, senza l’aumento percentuale. a) una delle seguenti malattie infettive acute sopravve- nute dopo l’inizio della copertura assicurativa: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, polio- mielite anteriore acuta, meningite cerebro-spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, lep- tospirosi ittero-emorragica, xxxxxx, brucellosi, dissen- teria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemi- ca, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia genera- lizzata, encefalite post-vaccinica; b) shock anafilattico sopravvenuto dopo l’entrata in vigo- re del Contratto; c) infortunio avvenuto dopo l’entrata in vigore del Con- tratto, intendendo per infortunio l’evento dovuto a causa fortuita improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

  • Richiesta di informazioni L’Assicurato ha il diritto di richiedere alla Compagnia informazioni in merito all’evoluzione del rapporto assicurativo ed alle modalità di determinazione della prestazione assicurata. La richiesta può essere effettuata per iscritto all’indirizzo MetLife Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx X. Xxxxxxx, 0 - 00000 Xxxx oppure, attraverso il sito web, all’indirizzo xxx.xxxxxxx.xx cliccando su “Assistenza Clienti”. La Compagnia si impegna a fornire riscontro entro 20 giorni dalla data di ricezione della richiesta. L’Assicurato ha inoltre la possibilità di accedere ad un’area riservata, disponibile sul sito web della Compagnia xxx.xxxxxxx.xx, nella quale visualizzare le informazioni sulla propria Polizza assicurativa.