Aspetti fiscali Clausole campione

Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione.
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente.
Aspetti fiscali. 1. Le iniziative derivanti da contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali, per la cui applicazione il presente regolamento fa rinvio.
Aspetti fiscali. 1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale.
Aspetti fiscali. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo di cui al precedente comma. Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA.
Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente.
Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05) • Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx 8 (*) 20,00 7 16,00 6 14,40 5 12,00 4 11,20 3 10,40 2 9,36 1 8,00 (*) per le imprese cooperative
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (d.lgs. 25-01-1992 n.74 modificato dal d.lgs. 25-02-2000 n.67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale.
Aspetti fiscali. Le spese di sponsorizzazione rientrano nella definizione di contratti pubblicitari, il cui trattamento fiscale è contenuto nell’articolo 108, comma 2, del Tuir, laddove è previsto che “le spese di pubblicità e propaganda siano deducibili nell’esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell’esercizio stesso e nei quattro successivi”. Con la risoluzione del 5/11/74 n. 2/1016 l’Amministrazione Finanziaria aveva enunciato il principio di carattere generale secondo cui potevano essere considerate di natura pubblicitaria le somme corrisposte a società sportive a condizione che “abbiano come unico scopo quello di reclamizzare il prodotto commerciale per incrementare i ricavi e sempre che ai contributi faccia riscontro in tal senso una somma di obblighi contrattuali, anche in fatto osservati, a carico delle società percipienti”, in mancanza di tali requisiti le somme devono essere considerate delle mere elargizioni a titolo di liberalità e, pertanto non deducibili. Due sono i punti fondamentali, secondo la risoluzione n. 2/1016, per distinguere le sponsorizzazione dalle liberalità e dalle spese di rappresentanza: - Contratto bilaterale a prestazioni corrispettive: a fronte del corrispettivo versato dallo sponsor in denaro o in natura, la parte che percepisce il corrispettivo si obbliga ad effettuare determinate prestazioni pubblicitarie, attraverso la reclam durante la manifestazione sportiva o culturale o attraverso l’intermittenza di messaggi promozionali durante le riprese televisive ecc. Qualora manchi un contratto e vi sia quindi assoluta mancanza reciproca di impegni, la spesa deve ricadere tra le spese di rappresentanza. - La sponsorizzazione ha lo scopo di reclamizzare i prodotti commerciali dello sponsor al fine di incrementarne i ricavi. Normalmente nella sponsorizzazione ciò che viene reclamizzata è la ditta nella sua globalità e non i singoli prodotti commercializzati. L’orientamento della risoluzione n. 2/1016 è stato superato dalla risoluzione ministeriale n. 9/2014 del 17 giugno 1992, con la quale il Ministero delle Finanze ha espressamente accomunato le spese di sponsorizzazione alle spese di pubblicità, rilevando che le prime “sono connesse ad un contratto la cui caratterizzazione è costituita, di regola, da un rapporto sinallagmatico tra lo sponsor e il soggetto sponsorizzato, in base al quale le parti interessate fissano le clausole contrattuali in relazione agli scopi che esse intendono raggiungere. Generalmente mediante tal...
Aspetti fiscali. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione dell’intervento. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor, (spazio pubblicitario) è pari all’importo specificato al comma 1.