Aspetti fiscali Clausole campione

Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma versata dallo sponsor o al valore in denaro del servizio, fornitura o intervento prestati gratuitamente. 2. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al precedente comma.. 3. Tra le due parti della sponsorizzazione opera il criterio della fatturazione permutativa, compresa la rilevanza ai fini IVA salvo che non intervengano nel tempo diverse disposizioni sul regime fiscale delle operazioni in questione.
Aspetti fiscali. Il valore della fatturazione della sponsorizzazione corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all’importo di cui al comma procedente.
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente.
Aspetti fiscali. 1. La prestazione di promozione dell’immagine dello sponsor genera l’emissione di fattura. 2. Il valore della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponde all'importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa; la fatturazione può coincidere con l'intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura, mediante sponsorizzazione, dei risultati del capitolo interessato. 3. Il valore della fatturazione correlata alla promozione dell'immagine dello sponsor (spazio pubblicitario) è pari all'importo specificato al comma 2.
Aspetti fiscali. 1. Le prestazioni oggetto dei contratti di sponsorizzazione/accordi di collaborazione/convenzioni disciplinate dal presente regolamento sono assoggettate alle vigenti disposizioni in materia fiscale. 2. Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente Regolamento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa a favore dell’Autorità Portuale e del concreto vantaggio per l’Amministrazione stessa, nell’ambito della definizione delle intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.
Aspetti fiscali. Il contributo contrattuale in esame è deducibile dal reddito complessivo del lavoratore (entro il limite generale di 5.164,57 euro, di cui all’art. 8, comma 4, del D.lgs. n. 252/05) • Tabelle valori mensili e orari contributo contrattuale Prevedi e Xxxxxxxxxxxx 1. CCNL INDUSTRIA E COOP 1 LUGLIO 2014 a) Operai di produzione Operaio di quarto livello 0,0767 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0641 Operaio comune 0,0548 b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 0,0456 c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio 0,0456 -IMPIEGATI: 8 euro mensili -OPERAI: 0,05 euro orari (**) (**) il contributo complessivo mensile di ciascun lavoratore dovrà essere arrotondato all’euro 2. CCNL ARTIGIANATO 26 GENNAIO 2014 a) Operai di produzione Operaio di quinto livello 0,0821 Operaio di quarto livello 0,0762 Operaio specializzato 0,0712 Operaio qualificato 0,0630 Operaio comune 0,0548 b) Xxxxxxx, guardiani, portinai, fattorini, uscieri e inservienti 0,0456 c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio 0,0456
Aspetti fiscali. La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (d.lgs. 25-01-1992 n.74 modificato dal d.lgs. 25-02-2000 n.67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale.
Aspetti fiscali. 1. Il valore della fatturazione per la “sponsorizzazione” corrisponde all’importo della somma stanziata in bilancio per la specifica iniziativa. La fatturazione può coincidere con l’intero stanziamento o con una quota dello stesso, in relazione alla totale o parziale copertura della spesa prevista con la sponsorizzazione. 2. La sponsorizzazione oggetto del presente regolamento si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la disciplina sull’I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall’Agenzia delle entrate in materia. 3. La disciplina sull’IVA si applica anche nel caso di fornitura di beni e servizi. In questo caso la fattura che lo sponsee emette deve essere rapportata al valore commerciale o ai prezzi di mercato degli stessi beni e/o servizi. 4. Sia l’ente pubblico che lo sponsor devono emettere fattura, indicando il valore dell’intervento o della prestazione o della fornitura e ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dalla normativa sull’IVA.
Aspetti fiscali. Nell'ambito delle operazioni in titoli, si distingue generalmente tra imposte di borsa, di transazione, plusvalenze e speculazioni. Si consiglia all'investitore, di effettuare una valutazione dell'impatto dell'investimento sulla situazione fiscale personale con l'assistenza del consulente. Va notato che le tasse di borsa e di transazione sono applicate a chiunque piazzi ordini in borsa, indipendentemente dalla loro residenza fiscale. Al contrario, la tassazione delle plusvalenze e delle speculazioni e dei redditi da capitale è regolata da trattati di doppia imposizione. Le imposte relative a singoli prodotti d'investimento e relative a specifiche operazioni sono sempre applicate indipendentemente dal luogo in cui l'investitore è domiciliato ai fini fiscali. Nel paese in cui l'investitore è fiscalmente residente, esso è tenuto a pagare l'imposta sulle plusvalenze.
Aspetti fiscali. Vedesi quanto previsto e disposto in tema di “Spese di pubblicità e propaganda” di cui all’art. 108 del d.P.R. n. 917/1986. (TUIR).