Common use of Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali Clause in Contracts

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. (art. 8 CCNL 31 luglio 2009 – art. 9 CCNL 10 aprile 2008 ) 1. Il fondo complessivo per l’anno 2013 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali , di cui all’art. 9 del CCNL 10 aprile 2008 e art. 8 CCNL 31 luglio 2009, quantificato con determina n. 525, del 18 giugno 2013 è pari a € 2.378.035,00 (duemilionitrecentosettantomilatrentacinque). Tale fondo è finalizzato ad incentivare le performance organizzativa e individuale . La valutazione della produttività individuale e collettiva, sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti ai dipendenti, da valutare tramite scheda individuale (allegato M) compete al dirigente del Settore al quale il dipendente è assegnato. 2. La valutazione, che deve interessare tutti i dipendenti individuati con l’art. 1, viene effettuata annualmente entro il primo mese successivo all’anno di riferimento ed è trasmessa per competenza al dirigente dell’UOC risorse umane. La scheda di valutazione è contestualmente consegnata in copia, da parte del dirigente che l’ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevuta. 3. Il dipendente interessato, entro e non oltre 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita tramite formale e motivato ricorso indirizzato al dirigente che ha effettuato la valutazione di merito e firmato la scheda. 4. Il Dirigente, esaminato il ricorso e le valutazioni di merito prodotte dal dipendente entro ulteriori 5 (cinque) giorni dalla ricezione del ricorso esprime parere definitivo in forma scritta che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare motivatamente la valutazione precedentemente assegnata. E’ fatta salva la facoltà del dipendente di avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla vigente normativa in materia. La misurazione e la valutazione della performance organizzativa e individuale è orientata ai principi contenuti nella legge regionale n.3 del 3 febbraio 2012, e nelle “Linee guida regionali in materia di valutazione delle Performance nel Servizio sanitario Regionale” adottate con Decreto Dirigenziale n. 3957 del 27 marzo 2012. Le medesime disposizioni sono state fatte proprie dall’Azienda con delibera n. 256 del 31 dicembre 2012.

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Samples: Contratto Decentrato Integrativo

Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali. (art. 8 CCNL 31 luglio 2009 – art. 9 CCNL 10 aprile 2008 ) 1. Il fondo complessivo per l’anno 2013 della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali , di cui all’art. 9 38, comma 3 del CCNL 10 7 aprile 2008 e art1999 è confermato. 8 CCNL L’ ammontare del fondo al 1 gennaio 2002 è quello consolidato al 31 luglio 2009, quantificato dicembre 2001 con determina n. 525, del 18 giugno 2013 è pari a € 2.378.035,00 (duemilionitrecentosettantomilatrentacinque). Tale fondo è finalizzato ad incentivare le performance organizzativa e individuale . La valutazione della produttività individuale e collettiva, sulla base degli obiettivi assegnati dai dirigenti ai dipendenti, da valutare tramite scheda individuale (allegato M) compete al dirigente del Settore al quale il dipendente è assegnatoprecisazioni contenute nel comma 2. 2. La valutazioneNel consolidamento del fondo non vanno considerate le seguenti risorse: a) le risorse aggiuntive previste dall’art. 3, che deve interessare tutti i dipendenti individuati con l’artcomma 2 , primo periodo e dall’art. 14 comma 1 del CCNL 20 settembre 2001, viene effettuata annualmente entro relativo al II biennio economico 2000 – 2001, queste ultime nella misura in cui – in contrattazione integrativa - sono state destinate ad incrementare il primo mese successivo all’anno fondo stesso; b) gli incrementi derivanti da economie di riferimento gestione accertate espressamente ed è trasmessa per competenza al dirigente dell’UOC risorse umane. La scheda a consuntivo dai servizi di controllo interno o dai nuclei di valutazione è contestualmente consegnata in copiae corrispondenti ad effettivi incrementi di produttività o di miglioramento dei servizi o di ottimizzazione delle risorse; c) le risorse di cui al successivo comma 3, da parte del dirigente che l’ha redatta, al dipendente che la sottoscrive per ricevutalettera a). 3. Il dipendente interessatoDal 1 gennaio 2002 il fondo del comma 1 è incrementato: a) previa verifica a consuntivo 2001, dalle risorse derivanti dall’attuazione dell’art. 43 della legge 449 del 1997, nella misura destinata dalle aziende ed enti alla contrattazione integrativa nonché dalle economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, ai sensi e nei limiti previsti dalla legge 662 del 1996 e successive modificazioni ed integrazioni; b) sulla base di disposizioni di legge che destinano una parte di proventi delle aziende o enti ad incentivi al personale ovvero di vigenti disposizioni , anche regionali, che destinano una parte delle risorse ad incentivi al personale; c) sulla base del consuntivo 2001, dall’1%, come tetto massimo del monte salari annuo calcolato con riferimento al 2001 al netto degli oneri riflessi, in presenza di avanzi di amministrazione o pareggio di bilancio, secondo le modalità stabilite dalle Regioni negli atti di indirizzo per la formazione dei bilanci di previsione annuale ovvero della realizzazione annuale di programmi – correlati ad incrementi quali – quantitativi di attività del personale – concordati tra Regione e singole aziende ed enti, finalizzati al raggiungimento del pareggio di bilancio entro e non oltre 5 (cinqueun termine prestabilito, ai sensi delle vigenti disposizioni; d) giorni dalla sottoscrizione della scheda per ricevuta, può produrre eventuali contestazioni sulla valutazione conseguita tramite formale e motivato ricorso indirizzato al dirigente che ha effettuato la valutazione dalle somme derivanti da economie di merito e firmato la schedagestione accertate come indicato nel comma 2 lettera b). 4. Il Dirigentepredetto fondo è, esaminato il ricorso altresì, incrementato con le ulteriori risorse contrattuali dell’art. 32 e con le valutazioni risorse aggiuntive regionali di merito prodotte dal dipendente entro ulteriori 5 (cinque) giorni cui all’ art. 33 comma 1, secondo le misure stabilite dalla ricezione del ricorso esprime parere definitivo in forma scritta che può anche prevedere soluzioni finalizzate a modificare motivatamente la valutazione precedentemente assegnatacontrattazione integrativa. 5. E’ fatta salva confermata la facoltà regola che, ove a consuntivo i fondi degli artt. 29 e 31 non risultino momentaneamente del dipendente tutto utilizzati, le relative risorse sono temporaneamente assegnate al fondo di avvalersi degli strumenti cui al presente articolo per l’attuazione delle sue finalità. Tali risorse sono riassegnate ai fondi di tutela previsti dalla vigente normativa in materiapertinenza dal gennaio dell’anno successivo e, pertanto, non si storicizzano nel fondo della produttività. 6. La misurazione Con riguardo all’art. 38 del CCNL 7 aprile 1999 è confermato il comma 5 con riferimento alle finalità delle risorse aggiuntive regionali ed il comma 6 per la verifica e la valutazione della performance organizzativa e individuale è orientata ai principi contenuti nella legge regionale n.3 del 3 febbraio 2012, e nelle “Linee guida regionali in materia dei risultati di valutazione delle Performance nel Servizio sanitario Regionale” adottate con Decreto Dirigenziale n. 3957 del 27 marzo 2012. Le medesime disposizioni sono state fatte proprie dall’Azienda con delibera n. 256 del 31 dicembre 2012gestione.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro