Risoluzione per inadempimento Clausole campione

Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
Risoluzione per inadempimento. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
Risoluzione per inadempimento. 1. L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ciascuna Azienda mandante (eventualmente anche per conto di altra Azienda mandante) contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opererà con riferimento allo specifico rapporto contrattuale esistente con la/e Azienda/e mandante/i interessata/e Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda mandante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
Risoluzione per inadempimento. 1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore/beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso Ministero degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. E’ fatto salvo il diritto di ASM al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
Risoluzione per inadempimento. Nella misura consentita dalle disposizioni di legge applicabili, ciascuna delle parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, se (a) l’altra parte non adempie le sue obbligazioni ai sensi del Contratto, tale inadempimento non ha scarsa importanza e la parte inadempiente non pone rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’inadempimento, o (b) l’altra parte cessa la propria attività, o è assoggettata a una procedura di insolvenza e tale procedura non viene archiviata entro 90 giorni.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro e più precisamente qualora siano stati accertati • tre inadempienze nel corso di ciascuna annualità di durata contrattuale, • e/o grave inadempimento ESTAR avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatti salvi il diritto del risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Si procederà pertanto all’incameramento della relativa cauzione definitiva. Per grave inadempimento vengono qualificate l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore del Contratto Attuativo. Al verificarsi della suddetta ipotesi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108 del Codice e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.
Risoluzione per inadempimento. Salvo quanto previsto al paragrafo che segue, in caso di inadempimento dell’Utente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, quando l’utilizzo di uno o più Servizi da parte dell’Utente è (a) in contrasto con le clausole del Contratto; (b) in contrasto con le leggi e i regolamenti; (c) in contrasto con la deontologia, o (d) a seguito di comportamento inopportuno, come definito all’art. 18.2, o suscettibile di recare pregiudizio alla reputazione di Doctolib, o all’integrità fisica o mentale dei Pazienti, Xxxxxxxx potrà risolvere, senza che l’Utente maturi alcun diritto a indennizzi, penali, risarcimenti o ulteriori importi di qualsivoglia natura, il Contratto o parte dei Servizi, con preavviso di trenta (30) giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione di sospensione effettiva ai sensi del precedente articolo 18. In tale eventualità, è fatto salvo il diritto di Doctolib ad esperire qualsiasi rimedio previsto dalla normativa applicabile (a titolo esemplificativo e non esaustivo, azione per il risarcimento dei danni subiti). Doctolib non sarà tenuta a rispettare il preavviso di cui sopra e a fornire i motivi della risoluzione per colpa nel caso in cui (i) sia soggetta a un obbligo legale o regolamentare di interrompere la fornitura di tutti i Servizi, (ii) eserciti un diritto di risoluzione per un motivo imperativo previsto dalla legge nazionale o (iii) possa fornire la prova che l'Utente ha ripetutamente violato il Contratto. L'Utente riconosce e accetta che, in caso di risoluzione per inadempimento dell'Utente, qualunque Corrispettivo del Servizio relativo al mese in cui Doctolib ha esercitato il diritto di risoluzione resterà dovuto.
Risoluzione per inadempimento. Fermo restando quanto previsto dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, il Ministero si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso il Ministero avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’aggiudicatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che il Ministero, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi: