Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del...
Risoluzione per inadempimento. 1. L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per 19 l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: “Garanzia definitiva” (art. 10); “Responsabilità civile per infortuni e danni” (art. 11); “Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro” (art. 12); “Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari” (art. 16); “Divieto di cessione del contratto; cessione del credito” (art. 21); “Subappalto” (art. 22); “Codice di comportamento e patto di integrità” (art. 29); “Riservatezza e trattamento dei dati personali” (art. 30).
Risoluzione per inadempimento. 1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore- beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso Ministero degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Risoluzione per inadempimento. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
Risoluzione per inadempimento. Il Comune ha diritto, oltre che nei casi previsti dall’articolo precedente, di promuovere nel modo e nelle forme di legge la risoluzione del contratto - senza pregiudizio di ogni altra rivalsa di danni -, anche nei seguenti casi:
1. per abbandono dell’appalto, salvo che per forza maggiore;
2. per gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati in seguito a diffida formale da parte di quest’ Amministrazione;
3. impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio;
4. per violazione di norme d’igiene, qualora tale violazione costituisca reato;
5. per fallimento della ditta;
6. la sospensione o comunque la mancata esecuzione, anche in parte, della fornitura affidata;
7. quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato;
8. accertata tossinfezione alimentare determinata da condotta colposa e/o dolosa da parte della ditta appaltatrice, salvo ogni ulteriore responsabilità civile e penale;
9. riscontro di gravi irregolarità nello stabilimento e nei mezzi di trasporto;
10. Mancato rispetto del D.Lgs. n.163/2006;
11. ogni altra inadempienza qui non contemplata o per ogni fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del Codice Civile. Il Comune comunicherà le suindicate inadempienze, a mezzo lettera raccomandata A/R, alla ditta appaltatrice; essa avrà cinque giorni di tempo per trasmettere eventuali controdeduzioni. Nel caso in cui non pervenga nessuna eccezione da parte dell’appaltatore o nel caso in cui queste non giustificano le inadempienze, il contratto sarà risolto di diritto a seguito della dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nel caso di risoluzione del contratto, l’Amministrazione incamererà la cauzione definitiva, e applicherà alla ditta le penali previste dall’art. 28.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ciascuna Azienda mandante (eventualmente anche per conto di altra Azienda mandante) contesterà per iscritto, anche per fax, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. La risoluzione opererà con riferimento allo specifico rapporto contrattuale esistente con la/e Azienda/e mandante/i interessata/e Le parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 c.c., il rifiuto di eliminare le violazioni contestate secondo le suddette modalità. E’ fatto salvo il diritto dell’Azienda mandante al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
Risoluzione per inadempimento. II diritto alla risoluzione del presente Contratto potrà essere esercitata dal Comune in caso di gravi inadempimenti imputabili alla Società nella gestione del Servizio. A titolo meramente esemplificativo, potranno costituire motivi di risoluzione dell'affidamento del Servizio alla Società i seguenti casi:
a) scioglimento della Società, fallimento e altre procedure concorsuali previste dalla legge fallimentare;
b) dismissione, cessione o conferimento a terzi del ramo d'Azienda della Società rappresentante la gestione del Servizio, nonché fusioni e/o incorporazioni, in assenza di espressa autorizzazione del Comune;
c) gravi, reiterati e qualificati inadempimenti del presente Contratto e/o delle norme di legge che regolano o regoleranno i Servizi di pubblica utilità in quanto imputabili alla responsabilità della Società, tali comunque da pregiudicare in modo diffuso e grave la prestazione del Servizio. Con esclusione del caso di cui alla presente lettera "a)", rispetto al quale il presente articolo si intende quale clausola risolutiva espressa, il Comune notificherà alla Società una diffida di contestazione dell'inadempimento con la quale dovrà essere assegnato un termine congruo entro cui la Società dovrà rimuovere gli effetti dell'inadempimento e provvedere al ripristino della gestione del Servizio in conformità al presente Contratto. Verificatasi la risoluzione, il ramo d'azienda della Società rappresentante la gestione del Servizio, dovrà essere ceduto a titolo oneroso al Comune ovvero al diverso soggetto a cui verrà affidata la gestione del medesimo Servizio. E' comunque fatto salvo il diritto del Comune all'eventuale risarcimento del danno subito.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. E’ fatto salvo il diritto di ASM al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
Risoluzione per inadempimento. Nella misura consentita dalle disposizioni di legge applicabili, ciascuna delle parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, se (a) l’altra parte non adempie le sue obbligazioni ai sensi del Contratto, tale inadempimento non ha scarsa importanza e la parte inadempiente non pone rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’inadempimento, o (b) l’altra parte cessa la propria attività, o è assoggettata a una procedura di insolvenza e tale procedura non viene archiviata entro 90 giorni.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro e più precisamente qualora siano stati accertati • tre inadempienze nel corso di ciascuna annualità di durata contrattuale, • e/o grave inadempimento ESTAR avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatti salvi il diritto del risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Si procederà pertanto all’incameramento della relativa cauzione definitiva. Per grave inadempimento vengono qualificate l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore del Contratto Attuativo. Al verificarsi della suddetta ipotesi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108 del Codice e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.