Risoluzione per inadempimento. L’ISMEA si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’ISMEA ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’ISMEA, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ISMEA;
b. giusta causa;
c. ragioni di pubblico interesse, debitamente motivate;
d. interruzione della effettuazione del servizio/fornitura;
e. inosservanza delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente contratto;
f. grave inadempimento o frode dell’impresa;
g. perdita, in capo al soggetto affidatario, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, che, a giudizio dell’Ismea, ovvero per disposizioni legislative, non consentano la prosecuzione o il regolare svolgimento dell’appalto;
h. inadempimento agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. L’Ismea potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti i casi previsti dal codice civile e dal codice dei contratti pubblici. Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall’art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell’Appaltatore). In caso di risoluzione del contratto, l’Appaltatore si impegnerà a fornire all’ISMEA tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell’art. 110 del Codice l’ISMEA interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del...
Risoluzione per inadempimento. L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Affidatario. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cau- zione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Affidatario. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa di- chiarazione da comunicarsi all’Affidatario con raccomandata a.r., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni la- vorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli che seguono: sospensione unilaterale del servizio (art. 3); condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 4); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 9); obblighi di riservatezza (art.10); responsabilità per infortuni e danni (art. 11); cauzione definitiva (art. 13); il rispet- to degli obblighi tracciabilità finanziaria (art. 12); subappalto (art. 17); divieto di cessione del contratto, cessione del credito (art. 18).
Risoluzione per inadempimento. Fuori dai casi indicati al precedente articolo, il contratto può essere risolto per inadempimento di non scarsa importanza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida con la quale venga indicato all’aggiudicatario un termine non inferiore a giorni quindici dalla sua ricezione per l’adempimento. Alla fine di detto termine, in caso di inadempimento, il contratto si intende risolto di diritto.
Risoluzione per inadempimento. 1. Il Ministero potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora il Soggetto attuatore- beneficiario non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l’assolvimento da parte dello stesso Ministero degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.
Risoluzione per inadempimento. L'Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'Amministrazione ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l'Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (art. 3); obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (art. 6); obblighi di riservatezza (art. 7); responsabilità per infortuni e danni (art. 9); subappalto (art.10); cauzione definitiva (art. 12); divieto di cessione del contratto; cessione del credito (art. 15); obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (art. 23). Costituisce causa di risoluzione di diritto, la fattispecie prevista dall'art. 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore). Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, co. 9bis, della l. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'art. 110 del Codice l'Amministrazione interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle me...
Risoluzione per inadempimento. 1. L’Azienda si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Contraente. In tal caso l’Azienda ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno del Contraente. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
2. In ogni caso si conviene che l’Azienda, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Contraente con PEC., nei seguenti casi:
a. mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escusse, entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda;
b. nei casi di cui ai seguenti articoli: “Garanzia definitiva” (art. 10); “Responsabilità civile per infortuni e danni” 20
Risoluzione per inadempimento. 13.1. Quando emerga che il Concessionario sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal Contratto, il Comune contesterà, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al Concessionario è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
13.2. Trascorso il termine fissato dal Comune senza che il Concessionario abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il Comune potrà decidere di risolvere il Contratto e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio. Le Parti convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal Comune.
13.3. La risoluzione del Contratto comporta la revoca dell’affidamento del Servizio e l’estinzione del diritto alla gestione della farmacia, fatto in ogni caso salvo l’accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
13.4. Nell’ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del Contratto), il Comune (qualora il Concessionario non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata) potrà applicare al Concessionario una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto della gravità dell’infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.
13.5. È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal Comune, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
13.6. Il Comune si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell’ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il Comune si avvalga del deposito cauzionale, il Concessionario è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
13.7. Per quanto non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’appaltatore, ASM contesterà per iscritto, la violazione contrattuale, con invito ad eliminare l’inadempimento entro un congruo termine perentorio, comunque non superiore a 5 giorni. Decorso tale termine, senza l’eliminazione dell’inadempimento, il Contratto sarà risolto di diritto. E’ fatto salvo il diritto di ASM al risarcimento del maggior danno eventualmente subito, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile, nonché di affidare a terzi il servizio in danno all’appaltatore inadempiente, fermi restando l’applicazione delle penali, nonché il diritto della stazione appaltante al risarcimento dei danni subiti e comunque l’introito dell’eventuale cauzione prestata dall’appaltatore.
Risoluzione per inadempimento. Nella misura consentita dalle disposizioni di legge applicabili, ciascuna delle parti può risolvere il presente Contratto con effetto immediato, dandone comunicazione scritta, se (a) l’altra parte non adempie le sue obbligazioni ai sensi del Contratto, tale inadempimento non ha scarsa importanza e la parte inadempiente non pone rimedio a tale inadempimento entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione scritta dell’inadempimento, o (b) l’altra parte cessa la propria attività, o è assoggettata a una procedura di insolvenza e tale procedura non viene archiviata entro 90 giorni.
Risoluzione per inadempimento. In caso di inadempimento da parte del Fornitore, in relazione alle prestazioni oggetto della presente Accordo Quadro e più precisamente qualora siano stati accertati • tre inadempienze nel corso di ciascuna annualità di durata contrattuale, • e/o grave inadempimento ESTAR avrà la possibilità di risolvere il Contratto, con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo PEC, fatti salvi il diritto del risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. Si procederà pertanto all’incameramento della relativa cauzione definitiva. Per grave inadempimento vengono qualificate l’applicazione delle penali per un importo pari al 10% del valore del Contratto Attuativo. Al verificarsi della suddetta ipotesi si procede ai sensi del comma 3, dell’art. 108 del Codice e dunque, alle condizioni ivi previste, dispone la risoluzione del contratto. Nessun indennizzo è dovuto al fornitore aggiudicatario inadempiente.