Common use of Fondo pensione complementare Clause in Contracts

Fondo pensione complementare. Le parti individuano nel Fondo Eurofer il fondo di previdenza complementare per le aziende che applicano il presente CCNL. Le Parti convengono di definire a livello aziendale l’importo della somma annua che, a far data dal 1.1.2017, le aziende destineranno al Fondo Eurofer per ogni lavoratore occupato a tempo indeterminato, compresi tra questi i lavoratori con contratto di apprendistato professionalizzante. Tale contributo è aggiuntivo rispetto a quanto già destinato al Fondo Eurofer dai lavoratori già iscritti su base volontaria alla data di stipula del presente CCNL e da quelli che vi si iscriveranno e dalle aziende. Per i lavoratori che alla data del 1.1.2017 non risultino iscritti al Fondo Eurofer, tale contributo comporta l’adesione contrattuale degli stessi al Fondo medesimo, senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico e a carico delle aziende. Non vi è pertanto l’obbligo, per i lavoratori che non siano già iscritti volontariamente al Fondo Eurofer alla data del 31.12.2016 di trasferire al medesimo Fondo le quote di TFR maturate e maturande, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 252/2005. Qualora successivamente tali lavoratori intendano aderire al Fondo, ai medesimi si applicheranno le condizioni stabilite dal D.Lgs. 252/2005 e dagli accordi vigenti sull’istituzione ed il funzionamento del Fondo Eurofer.

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