MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA Conformemente a quanto previsto dall’art.52 del D.Lgs. n.50/2016, l’offerta per la presente procedura e tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni relative alla stessa, devono essere effettuate esclusivamente attraverso il Sistema e quindi per via telematica mediante l’invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale. Pertanto tutta la documentazione richiesta dovrà essere firmata digitalmente dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare l’offerente in possesso di procura. Quindi, nel caso in cui la documentazione sia collocata a sistema da un soggetto differente dal Legale Rappresentante, dovrà essere collocato a sistema anche copia della procura firmata digitalmente. La presentazione della documentazione amministrativa, offerta tecnica ed economica deve essere effettuata a Sistema secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della nuova piattaforma accessibili dal sito ▇▇▇▇://▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇▇▇▇-▇▇▇▇▇▇▇.▇▇/▇▇▇▇▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇-▇▇▇- sistema/guide/guide. Oltre a detto termine non sarà possibile inserire a sistema alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva a quella precedente. Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, l’Operatore Economico può sottoporre una nuova offerta che all’atto dell’invio invaliderà quella precedentemente inviata (funzione modifica). A tale proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti a sistema più offerte dello stesso fornitore, salvo diversa indicazione del fornitore stesso, verrà ritenuta valida l’offerta collocata temporalmente come ultima. L’operatore economico, con la presentazione dell’offerta, dà per valido e riconosce senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all’interno del Sistema dall’account riconducibile all’operatore economico medesimo; ogni azione inerente l’account all’interno del Sistema si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all’operatore economico registrato. La presentazione dell’offerta mediante il Sistema è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell’offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti, o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità dell’Azienda USL ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, ovvero per qualsiasi motivo, l’offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio di scadenza. In ogni caso il concorrente esonera l’Azienda USL di Bologna e l’Agenzia per lo Sviluppo dei Servizi Telematici (SATER) da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del Sistema. Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r.445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell’Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza. Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r.445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l’offerta tecnica e l’offerta economica devono essere sottoscritte dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore. La documentazione potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r.445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia semplice. In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione. In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti facenti parte della Documentazione Amministrativa, si applica l’art. 83, comma 9 del Codice. Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice. È consentito presentare direttamente in lingua inglese la seguente documentazione: letteratura scientifica pubblicata in riviste ufficiali oppure a certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti. ad es. : certificati ISO, etc. L’offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice, di confermare la validità dell’offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.
Corrispettivo e modalità di pagamento L'importo contrattuale per la prestazione professionale di Direttore dei Lavori, ammonta a € *******, oneri 4% e I.V.A. 22% esclusi per lo svolgimento di DL per la Realizzazione di RESIDENZE E SERVIZI CORRELATI PER GLI STUDENTI PRESSO L’AREA DELLO "SDO" DI PIETRALATA – ▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ - ▇. ▇▇▇/▇▇” CODICE MIUR:E1S4FT3/01 – FASC. n° 424. CUP: J89H11003590000. La procedura di appalto che si intende avviare è caratterizzata da prestazioni meramente intellettuali, pertanto, l’art. 23 comma 16 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi in combinato disposto con l’art. 95 comma 10 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, presuppone la non necessità di indicare espressamente, nei documenti posti a base di gara, i costi della manodopera e di sicurezza aziendale interni. Relativamente a quanto previsto dal D. Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro circa l’obbligo del datore di lavoro committente di elaborare un documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), si precisa che l’art. 26, comma 3-bis dispone che l’obbligo della redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore a cinque uomini-giorno; allo stesso modo l’Autorità di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ sui Contratti Pubblici, con deliberazione n. 3 del 05.03.2008, si era espressa nel senso di “escludere preventivamente la predisposizione del DUVRI e la conseguente stima dei costi della sicurezza (…) per i servizi di natura intellettuale, anche se effettuati presso la stazione appaltante”. Di conseguenza, l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è di valore pari a € 0,00. Il valore dell’affidamento calcolato come sopra è stato effettuato sulla base delle lavorazioni effettuate e che saranno effettuate. Nell’eventualità che al momento della stipula del contratto siano state eseguite ulteriori lavorazioni (rispetto a quelle prese in considerazione indicate nella tabella di cui sopra), le stesse provocheranno un riproporzionamento del valore dell’affidamento. In tal caso opereranno le previsioni dell’art. 106, comma 12 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi e l’operatore economico non potrà vantare alcun onere economico a carico dell’Amministrazione se non il corrispettivo spettante in relazione alla propria prestazione in corrispondenza con le lavorazioni per la realizzazione degli interventi edilizi poste in essere dal momento dell’affidamento. L’importo del Compenso Professionale, non prevede il riconoscimento delle spese e degli oneri accessori, poiché questi ultimi non vengono riconosciuti come prassi per DiSCo. Il compenso è da ritenersi remunerativo per: - l’esecuzione di sopralluoghi e rilievi; - tutte le attività di cui al presente affidamento; - l’esecuzione degli incontri previsti dal presente affidamento. Le pratiche autorizzative di cui al presente affidamento devono intendersi già compensate nell’onorario complessivo della parcella posto a base di gara. Tutte le spese conglobate vengono compensate con l’offerta economica in sede di gara, con ciò rinunciando a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacazione, trasferta, diritto e quant’altro non specificatamente contenuto nel presente contratto disciplinare. Tali spese si intendono ricomprese all’interno dell’onorario di cui al presente affidamento. I corrispettivi sono immodificabili. Le prestazioni professionali, di DL, saranno liquidate contestualmente e proporzionalmente secondo quanto sotto riportato: • agli stati di avanzamento lavori fino al raggiungimento del 90% di quanto dovuto per la quota lavori. • Il restante 10% verrà liquidato all’ emissione del certificato collaudo La richiesta di pagamento della prestazione avverrà dopo l’emissione dei rispettivi certificati di pagamento, mentre la restante parte del 10% dopo l’emissione del certificato di collaudo. Con l'assunzione dell'incarico l’operatore economico si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione. L’affidatario, ai sensi dell'art. 2235 del c.c., trattiene la documentazione fornita da DISCo per il tempo strettamente necessario all’espletamento dell’incarico, salvo diversi accordi. L’operatore economico deve rispettare il segreto professionale non divulgando fatti o informazioni di cui è venuto a conoscenza in relazione all'espletamento dell'incarico; né degli stessi può fare uso, sia nel proprio che nell'altrui interesse, curando e vigilando che anche i collaboratori, i dipendenti ed i tirocinanti mantengano lo stesso segreto professionale. Il pagamento delle spettanze dovute avverrà entro i termini di legge dalla presentazione della fattura, a mezzo accreditamento sul conto dedicato comunicato dal professionista ai sensi dell’art. 3 c.7 della L. 136/2010. Il pagamento dei corrispettivi è subordinato all’acquisizione della documentazione comprovante la regolarità contributiva (DURC), in difetto della stessa si provvederà nei termini di legge e secondo disposizioni vigenti in materia. L’Amministrazione, qualora l’operatore economico sia inadempiente agli obblighi di tracciabilità finanziaria previsti dalla L. 13 agosto 2010 n°. 136, provvederà all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale ed a tutte le conseguenze previste dalla stessa ▇▇▇▇▇. L’Amministrazione prima di effettuare i pagamenti con le modalità sopra previste, provvederà a conformarsi all’adempimento di cui all’art. 3, comma 5 della L. 13 agosto 2010 n°. 136. Sono vietati ai terzi contraenti la cessione anche parziale dell’incarico ed il subentro di soggetti estranei nei rapporti obbligatori sorti con ▇▇▇▇▇. In fase di compilazione della fattura andranno indicati i seguenti dati: - Numero e data della determinazione direttoriale di aggiudicazione della gara - CIG - Codice dell’amministrazione destinataria; - CUP In caso di inadempimento contrattuale, la Stazione appaltante si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento. In caso di contestazione in ordine all’entità e/o spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento delle somme rimarrà sospeso per la sola parte dell’importo oggetto di contestazione. Il Soggetto affidatario non potrà in nessun caso rifiutare, sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto invocando eventuali divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o sull’entità dei medesimi. Nessun compenso o indennizzo spetterà al Soggetto affidatario nel caso che le lavorazioni per qualsiasi motivo non siano comunque iniziate. L’Incaricato è tenuto a fatturare in modalità elettronica. In conformità a quanto previsto dal D. Lgs. 231/02 e smi, tutti i pagamenti avverranno entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricevimento della fattura. Le spese conglobate forfettariamente verranno corrisposte in quota proporzionale alla prestazione da liquidare. L'emissione dei mandati di pagamento di tutte le prestazioni professionali ricomprese nell’incarico è comunque subordinata alla verifica, da parte della SA, della regolarità contributiva. In caso di inadempimento contrattuale, la SA si riserva di non procedere alla liquidazione degli acconti sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento, fatta salva la facoltà di attivare contestualmente le relative penali. Sull’importo netto progressivo delle prestazioni la SA opererà una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva (si veda l’art 30, comma 5-bis D.Lgs. n. 50/2016 e smi).
Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di ▇▇▇▇▇▇ - ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇, ▇▇, Codice IBAN ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.
Lavoro a tempo parziale Il lavoro a tempo parziale è disciplinato dagli artt. 4-12 del D.lgs. n. 81/2015. Il contratto è stipulato in forma scritta e deve contenere la puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno. Quando l'organizzazione del lavoro è articolata in turni, l'indicazione può avvenire anche mediante rinvio a turni programmati di lavoro articolati su fasce orarie prestabilite. Il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere, entro i limiti dell'orario normale di lavoro, lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti, anche in relazione alle giornate, alle settimane o ai mesi, in misura non superiore al 25% delle ore di lavoro settimanali concordate. La percentuale del 25% di orario supplementare verrà calcolata con riferimento all’orario mensile, salva diversa previsione della contrattazione collettiva aziendale. Il lavoro supplementare è retribuito con una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Il lavoratore può rifiutare lo svolgimento del lavoro supplementare ove giustificato da comprovate esigenze lavorative, di salute, familiari o di formazione professionale. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale è consentito lo svolgimento di prestazioni di lavoro straordinario. Le parti del contratto possono pattuire, per iscritto, clausole elastiche relative alla variazione della collocazione temporale della prestazione lavorativa ovvero relative alla variazione in aumento della sua durata. Il prestatore di lavoro ha diritto a un preavviso di 3 giorni lavorativi, nonché a specifiche compensazioni. La misura massima dell’aumento non può eccedere il limite del 20% della normale prestazione annua a tempo parziale con facoltà della contrattazione aziendale di elevare tale percentuale al 25%. Le modifiche dell'orario comportano il diritto del lavoratore ad una maggiorazione del 15% della retribuzione oraria globale di fatto, comprensiva dell'incidenza della retribuzione sugli istituti retributivi indiretti e differiti. Al lavoratore che si trova nelle condizioni di cui all'art. 8, co. da 3 a 5, ovvero in quelle di cui all'art. 10, co. 1, della Legge 20 maggio 1970, n. 300, è riconosciuta la facoltà di revocare il consenso prestato alla clausola elastica. Il rifiuto del lavoratore di concordare variazioni dell'orario di lavoro non costituisce giustificato motivo di licenziamento. Su accordo delle parti risultante da atto scritto è ammessa la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale. Il rifiuto del lavoratore di trasformare il proprio rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto a tempo parziale, o viceversa, non costituisce giustificato motivo di licenziamento. I lavoratori affetti da patologie oncologiche nonché da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per i quali residui una ridotta capacità lavorativa, eventualmente anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da una commissione medica istituita presso l'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno in lavoro a tempo parziale. A richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale è trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno. In caso di patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti riguardanti il coniuge, i figli o i genitori del lavoratore o della lavoratrice, nonché nel caso in cui il lavoratore o la lavoratrice assista una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che abbia necessità di assistenza continua in quanto non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. In caso di richiesta del lavoratore o della lavoratrice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap, è riconosciuta la priorità nella trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale. Il lavoratore il cui rapporto sia trasformato da tempo pieno in tempo parziale ha diritto di precedenza nelle assunzioni con contratto a tempo pieno per l'espletamento delle stesse mansioni o di mansioni di pari livello e aree contrattuali rispetto a quelle oggetto del rapporto di lavoro a tempo parziale. In caso di assunzione di personale a tempo parziale il datore di lavoro è tenuto a darne tempestiva informazione al personale già dipendente con rapporto a tempo pieno occupato in unità produttive site nello stesso ambito comunale, anche mediante comunicazione scritta in luogo accessibile a tutti nei locali dell'impresa, ed a prendere in considerazione le domande di trasformazione a tempo parziale dei rapporti dei dipendenti a tempo pieno. Il lavoratore a tempo parziale ha i medesimi diritti di un lavoratore a tempo pieno comparabile ed il suo trattamento economico e normativo è riproporzionato in ragione della ridotta entità della prestazione lavorativa. Ai fini della applicazione di qualsiasi disciplina di fonte legale o contrattuale per la quale sia rilevante il computo dei dipendenti del datore di lavoro, i lavoratori a tempo parziale sono computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno. Per quanto non espressamente richiamato, si fa riferimento alla normativa legale vigente.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA Il Concorrente nella presentazione dell’offerta dovrà osservare le seguenti prescrizioni, a pena di esclusione dalla procedura. - CHIUSURA E SIGILLATURA DEL PLICO E DELLE BUSTE Il plico e la busta contenente l’offerta e la documentazione richiesta devono essere chiusi e sigillati e controfirmati sui lembi di chiusura, devono recare all’esterno, oltre all’intestazione del mittente e all’indirizzo dello stesso, le indicazioni relative all’oggetto dell’invito PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA EMESSA DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI PER CONTO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - CODICE CIG 7391443BB6 – NON APRIRE I lembi di chiusura sui quali è obbligatoria l’apposizione della controfirma o sigla sono quelli chiusi manualmente dopo l’introduzione del contenuto e non quelli chiusi meccanicamente in sede di fabbricazione del plico e della busta. - CONTENUTO DEL PLICO Il plico dovrà contenere due buste: BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA BUSTA B - OFFERTA ECONOMICA BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA: la busta riportante le indicazioni del mittente dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura (sia i lembi chiusi meccanicamente sia i lembi chiusi a mano) e sigillata con nastro adesivo trasparente apposto sulle controfirme e dovrà riportare la dicitura PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA EMESSA DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI PER CONTO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - CODICE CIG 7391443BB6 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA La busta, a pena di esclusione del Concorrente, (fatti salvi elementi integrabili ai sensi di legge) dovrà contenere: - istanza di partecipazione alla gara, resa in bollo da € 16,00 salvo esenzioni, utilizzando il Modello A2 fornito dalla stazione appaltante, sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda. Nel caso di Concorrente costituito da raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario non ancora costituiti ovvero da GEIE, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il predetto raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE. All’istanza, in alternativa all'autenticazione della sottoscrizione, deve essere allegata copia fotostatica di un documento d'identità del/dei sottoscrittore/i. La domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore speciale del legale rappresentante e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i. - dichiarazione ai sensi del D.P.R 445/2000 attestante il possesso dei REQUISITI DI ORDINE GENERALE potendo utilizzare al tal fine il DGUE fornito dalla stazione appaltante e allegato al presente disciplinare - dichiarazioni/attestazioni sul possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali di cui al punto 5 del presente disciplinare di gara - Modello A1 di dichiarazione attestante il rispetto dei principi di lealtà, trasparenza, correttezza, legalità e anticorruzione - Il PASSOE necessario per procedere alla verifica dei requisiti a mezzo Sistema AVCpass da parte della stazione appaltante - garanzia provvisoria a corredo dell’offerta di cui all’art. 22 del presente disciplinare di gara - dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.83, c.3, del D. Lgs. 50/2016, dell’iscrizione alla C.C.I.A.A. con dicitura antimafia, rilasciata utilizzando il Documento di gara unico europeo di cui all’art. 85 del D. Lgs. 50/2016, a pena di esclusione del Concorrente - dichiarazione della Regolarità Contributiva (DURC) o documento equivalente per i partecipanti stranieri - dichiarazione conto corrente dedicato debitamente compilata e firmata - dichiarazione resa da legale rappresentante con la quale autorizza il Consorzio a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara, qualora un Concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti. In caso contrario il Concorrente dovrà indicare chiaramente, con opportuna motivazione, le parti progettuali coperte da segreto tecnico/commerciale non divulgabili. Il Consorzio si riserva di valutare la compatibilità dell’istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati - fotocopia della carta d'identità del/i sottoscrittore/i di tutte le dichiarazioni/modelli sopra richiamate/i. Nel caso in cui all'interno della busta non fosse presente almeno una fotocopia della carta d'identità del/i sottoscrittore/i, l'offerta del Concorrente sarà esclusa. Il Concorrente dovrà predisporre un Progetto tecnico-operativo, da inserire in una distinta busta riportante la dicitura: PROGETTO TECNICO-OPERATIVO – NON APRIRE, da inserire nella busta A (DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TECNICA). La suddetta relazione tecnica richiesta ai Concorrenti, che sarà oggetto di valutazione e attribuzione di punteggio da parte della Commissione giudicatrice, dovrà essere dettagliata e composta secondo quanto indicato nel precedente articolo 3 punto B. BUSTA B – OFFERTA ECONOMICA: la busta dovrà riportare sul frontespizio l’oggetto della presente procedura: PROCEDURA DI GARA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TIA EMESSA DAL CONSORZIO DEI COMUNI DEI NAVIGLI PER CONTO DEL COMUNE DI MOTTA VISCONTI (MI) - CODICE CIG 7391443BB6 – OFFERTA ECONOMICA – NON APRIRE. La busta dovrà essere controfirmata sui lembi di chiusura e sigillata con nastro adesivo trasparente. La busta dovrà contenere esclusivamente l’offerta economica, formulata utilizzando l’apposito Modello A3 Offerta Economica, in bollo da € 16 salvo esenzioni debitamente compilato in ogni parte. Come da precedente punto 3.1, lettera A, il Concorrente dovrà formulare le offerte economiche indicando chiaramente in cifre e in lettere la propria offerta (Iva esclusa ove presente un valore economico): - valore (ribasso percentuale offerto) rispetto all’aggio % posto a base di gara. Le offerte economiche dovranno essere opportunamente sottoscritte dal legale rappresentante del Concorrente (o da soggetto munito di poteri di firma) e alle stesse andrà allegata, pena esclusione, la fotocopia della carta d'identità del soggetto firmatario. In caso di sottoscrizione da parte di un procuratore dovrà essere allegata alle offerte copia conforme all’originale della relativa procura. In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere prevarrà quella più economicamente vantaggiosa per la stazione appaltante. Per quanto attiene il parametro economico di cui alla lettera A, il valore % dell’aggio offerto non potrà essere superiore al valore % posto a base di gara, pena l’automatica esclusione della stessa. Le offerte economiche presentate non potranno presentare correzioni che non siano espressamente confermate e sottoscritte dal Concorrente stesso. Le offerte economiche saranno accompagnate da idonea dichiarazione, presente nello stesso Modello A3, resa dal legale rappresentante del Concorrente (o da soggetto munito di poteri di firma) attestante l’impegno dell’azienda ad assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e ad osservare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti. Tutte le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti e in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o copia conforme all’originale ai sensi degli artt. 19 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.