Formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs.626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue: - il rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 626/94 e al decreto ministeriale del 16.1.97 del Mini-stero del Lavoro e della Sanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma e i moduli formativi predisposti dall'Organismo Paritetico Nazionale ed i contenuti stabiliti dal decreto Ministeriale 16.1.97 del Ministero del Lavoro e della Sanità: a) principi costituzionali e civilistici; b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro; c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio; e) la valutazione dei rischi; f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione; g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori; h) nozioni di tecnica della comunicazione. I corsi di formazione possono essere organizzati dai datori di lavoro direttamente o dall'Organismo Paritetico Territoriale tramite, eventualmente, strutture esterne specializzate. Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati. Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazioni organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni. Al termine del corso sarà rilasciata, in triplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all'azienda, un'altra al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la terza all'Organismo Paritetico Territoriale..
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Formazione dei componenti la rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza. Al fine di consentire ai componenti la rappresentanza Rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza l'acquisizione delle conoscenze in materia di sicurezza e salute per un corretto esercizio dei compiti loro affidati dal D.Lgs.626/94 D.Lgs. n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni, si stabilisce quanto segue: - il rappresentante Rappresentante della sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) ), del D.Lgs. 626/94 n. 626/1994 e al decreto ministeriale del 16.1.97 16 gennaio 1997 del Mini-stero Ministero del Lavoro lavoro e della Sanitàsanità; la formazione non può comportare oneri economici a carico del rappresentante Rappresentante della sicurezza e si svolge mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la sua attività. Tale formazione avverrà sugli argomenti di seguito indicati con una durata di 32 ore secondo il programma e i moduli formativi predisposti dall'Organismo Paritetico Nazionale paritetico nazionale ed i contenuti stabiliti dal decreto Ministeriale 16.1.97 ministeriale 16 gennaio 1997 del Ministero del Lavoro lavoro e della Sanitàsanità:
a) principi costituzionali e civilistici;
b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;
c) i principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;
e) la valutazione dei rischi;
f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;
g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione. I corsi di formazione possono essere organizzati dai datori di lavoro direttamente o dall'Organismo Paritetico Territoriale paritetico territoriale tramite, eventualmente, strutture esterne specializzate. Le ore di cui sopra assorbono, fino a concorrenza, quanto concesso allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro in ogni sede stipulati. Sono inclusi, ai fini del presente articolo, i corsi di formazioni formazione organizzati antecedentemente alla stipula del presente accordo, in applicazione del D.Lgs. 626/94 n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Al termine del corso sarà rilasciata, in triplice copia, attestazione di partecipazione dalla struttura che ha tenuto il corso; una copia sarà consegnata all'azienda, un'altra al rappresentante Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e la terza all'Organismo Paritetico Territoriale..paritetico territoriale.
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