Conciliazione In coerenza con quanto previsto dall' art. 410 c.p.c. - nel cui nuovo testo il legislatore ha inteso valorizzare, in modo particolare, la sede sindacale - le Parti hanno stabilito che, in caso di controversie individuali di lavoro, i soggetti interessati, anziché adire la commissione di conciliazione amministrativa presso le Direzioni provinciali del lavoro, possono scegliere di esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione con l' assistenza delle rispettive Organizzazioni sindacali, secondo modalità e procedure previste dallo stesso contratto. Tra gli aspetti da segnalare, occorre ricordare l' estensione dell' istituto della conciliazione a tutte le controversie di lavoro, diversamente da quanto stabilito nella precedente disciplina contrattuale, la quale lasciava fuori dall' ambito di applicazione la regolamentazione concernente le controversie in tema di risoluzione del rapporto di lavoro. La nuova normativa regola dettagliatamente l' istituto sia sotto il profilo della composizione dell' organo all' uopo preposto (c.d. "Commissione paritetica di conciliazione"), sia per quanto attiene alle modalità con le quali il ricorso deve essere presentato, nonché ai criteri nel rispetto dei quali deve essere adottato il relativo verbale di conciliazione. Riguardo al primo aspetto, le Parti hanno concordato che l' organismo in questione, che ha sede presso l' ABI di Roma o Milano, è composto pariteticamente da rappresentanti delle Parti (per le aziende, un rappresentante dell' ABI; per i lavoratori, un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo). È previsto altresì che le riunioni di tale organismo possano svolgersi, oltre che nelle predette sedi, anche "presso l' azienda interessata alla controversia". Vengono inoltre stabilite le modalità con le quali tale organismo è investito della controversia, stabilendosi al riguardo che la richiesta può essere inoltrata dall' interessato alla Commissione anche per il tramite di una Organizzazione sindacale stipulante il contratto, ovvero, se si tratta di azienda, dell' ABI. La norma indica poi nel dettaglio gli elementi che devono essere contenuti nella richiesta (generalità del ricorrente e l' azienda interessata; delega a favore del proprio rappresentante in seno al Collegio; luogo nel quale debbono essere effettuate le comunicazioni inerenti la procedura; oggetto della vertenza). Vengono inoltre fissate modalità piuttosto snelle e celeri per l' esperimento del tentativo di conciliazione, il quale deve comunque concludersi entro il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta alla Commissione (cfr. art. 410-bis c.p.c). Conformemente alla disciplina di legge (art. 412-bis c.p.c) è poi stabilito che il tentativo si considera comunque espletato qualora il suddetto termine di 60 giorni sia decorso inutilmente. La norma contrattuale, sempre in ossequio alla disciplina di legge (art. 411 c.p.c), dispone che le Parti sono tenute a redigere processo verbale non solo in caso di esito positivo, anche parziale, del tentativo di conciliazione, ma anche in caso di esito negativo dello stesso, nel rispetto dei criteri indicati dall' art. 412 c.p.c. (nel quale, è opportuno ricordare, è espressamente stabilito che le disposizioni in materia si applicano anche al tentativo di conciliazione in sede sindacale).
Controversie - Arbitrato irrituale Le controversie possono essere demandate per iscritto ad un collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei medici. Il Collegio medico risiede nel comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. E’ data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l'opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. Le decisioni del Collegio medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa salvo i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali. I risultati delle operazioni arbitrali devono essere raccolti in apposito verbale, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Per le controversie derivanti dal contratto è competente il Foro di Roma, rimanendo espressamente esclusa la compromissione in arbitri.
Composizione delle controversie In caso di controversia sull’interpretazione o sull’applicazione dell’Accordo, ciascu- na delle Parti può adire il Comitato, il quale si adopera per dirimere la controversia. Le Parti forniscono al Comitato tutti gli elementi d’informazione utili ai fini di un esame approfondito della situazione che consenta di addivenire ad una soluzione accettabile. Il Comitato esamina tutte le possibilità atte a salvaguardare il buon funzionamento dell’Accordo.
Risoluzione delle controversie Eventuali controversie tra le Parti in merito all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte per via diplomatica tramite negoziati diretti.
Controversie Qualora tra l’Assicurato e la Società insorgano eventuali controversie sulla natura o sulle conseguenze dell’Infortunio o della Malattia oppure sulla durata della Inabilità Totale Temporanea, la decisione della controversia può essere demandata ad un collegio di tre medici. L’incarico deve essere conferito per iscritto indicando i termini controversi. I medici del Collegio sono nominati uno per parte ed il terzo, che deve essere scelto tra i consulenti medici legali, di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Consiglio dell’Ordine dei Medici della città ove ha sede l’istituto di medicina legale più vicina alla residenza dell’Assicurato, luogo dove si riunirà il Collegio stesso. Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono vincolanti per le parti, anche se uno dei medici rifiuta di firmare il relativo verbale.
CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE Le controversie che dovessero eventualmente insorgere nell’interpretazione e nell’esecuzione della Convenzione saranno devolute alla giurisdizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria, escluso il ricorso al Collegio Arbitrale, previsto dagli artt. 806 e seguenti C.P.C. Per qualsiasi controversia sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.
Sanzioni e procedure disciplinari Le violazioni, da parte dei lavoratori, dei doveri previsti dal codice disciplinare danno luogo, secondo la gravità dell’infrazione, all’applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari, previo procedimento disciplinare nei casi previsti: a) rimprovero verbale; b) rimprovero scritto; c) multa d’importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione; d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a dieci giorni; e) licenziamento con preavviso; f) licenziamento senza preavviso. L’Ente per i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale deve effettuare la contestazione scritta al lavoratore con l’indicazione specifica dei fatti costitutivi dell’infrazione. La contestazione dell’addebito deve effettuarsi tempestivamente e, comunque, non oltre 20 giorni da quando l’Ente è venuto a conoscenza del fatto. Il lavoratore ove lo richieda, dovrà essere sentito a discolpa anche con l’assistenza di un procuratore o di un rappresentante dell’associazione sindacale cui egli aderisce o conferisce mandato, e/o avrà la facoltà di presentare giustificazione scritta. Il provvedimento potrà essere adottato solo dopo che siano decorsi 15 giorni dalla data della contestazione, in assenza di presentazione delle giustificazioni da parte del lavoratore ovvero se le stesse non siano state accolte. L’Ente, sulla base degli accertamenti effettuati e delle giustificazioni addotte dal dipendente, irroga la sanzione applicabile tra quelle indicate nel presente articolo. Quando, invece, ritenga che non vi sia luogo a procedere disciplinarmente, dispone la chiusura del procedimento dandone comunicazione all’interessato. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. I provvedimenti di cui al comma 1 non sollevano i lavoratore da eventuali responsabilità di altro genere nelle quali egli sia incorso. Il procedimento disciplinare deve concludersi, salvo quanto previsto dall’art. 11 8° comma, entro 120 giorni dalla data della contestazione dell’addebito. Il procedimento si estingue qualora per un periodo continuativo di 120 giorni non sia stato compiuto alcun atto istruttorio. I provvedimenti di cui al comma 1 e 2, sono adottati dal Direttore Generale. L’Ente nel quale l’adozione dei predetti provvedimenti è assegnata ad altro organo o ad altre Funzioni, ne da comunicazione con avviso al personale e alle XX.XX.
Modalità di soluzione delle controversie Per tutte le controversie, comunque dipendenti dal contratto d’appalto, è competente il Foro di Roma. È escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio arbitrale di cui agli artt. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall’esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.