Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili. 1. Entro 90 (novanta) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all’articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata: a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione: 1) del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 18, comma 5; 2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione; 3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato; b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziarie. 2. Con il medesimo provvedimento è altresì: a) approvato l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo della verifica preliminare effettuata dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione; b) approvato l’elenco delle domande non sottoposte all’attività di valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione. 3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b). 4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), che non sono finanziate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate. 5. Le graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
Appears in 2 contracts
Samples: Bando Linea Di Intervento 2.1.b.1 Bis, Bando Linea Di Intervento 2.1.b.1 Bis
Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili. 1. Entro 90 120 (novantacentoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all’articolo 15, comma 3, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata:
a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione:
1) del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi ai sensi dell’articolo 18, comma 54;
2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione;
3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato;
b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziarie.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì:
a) approvato l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo della verifica preliminare effettuata dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione;
b) approvato l’elenco delle domande non sottoposte all’attività di valutazione del Comitato tecnico di cui all’articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo delle verifiche istruttorie prescritte agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica della correlata motivazione.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progetti. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarie, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), che non sono finanziate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. Le graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Sovvenzioni Per Programmi Di Pre Incubazione E Incubazione D’impresa
Formazione della graduatoria dei progetti ammissibili. 1. Entro 90 120 (novantacentoventi) giorni decorrenti dalla scadenza del termine finale per la presentazione delle domande di sovvenzione previsto all’articolo 15, comma 34, e fatte salve le cause di sospensione del procedimento previste dall’articolo 7 della legge regionale 7/2000, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura è approvata:
a) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento, recante l’indicazione:
1) del punteggio complessivo attribuito a ciascuno di essi da parte del Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 54;
2) dei candidati beneficiari ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione;
3) dell’Incubatore certificato preposto all’esecuzione dell’Operazione, individuato in ragione della posizione in graduatoria riscontrata dal progetto selezionato, dell’ordine di preferenza espresso dal candidato beneficiario in sede di presentazione della domanda di sovvenzione, nonché della disponibilità garantita da ciascun Incubatore certificato;
b) la graduatoria dei progetti ammissibili a finanziamento e dei candidati beneficiari non ammessi a partecipare al procedimento di formazione della Convenzione di sovvenzione per carenza di risorse finanziarierisorse.
2. Con il medesimo provvedimento è altresì:
a) approvato l’elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento in conseguenza del riscontro negativo a seguito della verifica preliminare effettuata valutazione espressa dal Comitato tecnico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, lettere a) e b), unitamente alla descrizione sintetica sintesi della correlata motivazione;
b) approvato l’elenco delle domande non sottoposte all’attività ammesse alla fase di valutazione del Comitato tecnico tecnica di cui all’articolo 18 in conseguenza del riscontro negativo mancato superamento delle verifiche istruttorie prescritte di cui agli articoli 16 e 17, unitamente alla descrizione sintetica sintesi della correlata motivazione.
3. Non è previsto il finanziamento parziale dei progettiprogetti ammissibili. Qualora si rendano successivamente disponibili ulteriori risorse finanziarierisorse, la SRA procede allo scorrimento della graduatoria di cui al comma 1, lettera b).
4. Le domande ricomprese nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), che non sono finanziate entro due anni dalla data di adozione del decreto di cui al comma 1, vengono archiviate.
5. Le graduatorie di cui al comma 1, lettere a) e b), sono pubblicate sul sito Internet della Regione nella sezione dedicata al bando, nonché sul Bollettino Ufficiale della Regione, assolvendo l’onere di comunicazione dell’ammissione a finanziamento.
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Di Sovvenzioni