Common use of Forme associative dell’assistenza primaria Clause in Contracts

Forme associative dell’assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell’ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda; b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • medici di continuità assistenziale; • medici pediatri di libera scelta; d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Forme associative dell’assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell’ambito nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda; b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori processi assistenziali dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate prevalenza, anche con modalità e modelli innovativi, individuati concordemente a livello di comitato aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dell'attività dei medici di medicina generale in associazione, con i servizi e le attività del Distretto territoriali, in coerenza con il programma delle attività distrettuali la programmazione locale, e quale parte integrante con l’attività delle equipes territoriali di cui all'artnel rispetto dell'art. 26, se costituite26 dell’Accordo Collettivo Nazionale; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare attuare, in coerenza con le linee guida diagnostico terapeutiche regionali o aziendali ove esistenti, percorsi diagnostico-terapeutici condivisi a livello aziendale per le patologie a più alta prevalenza e attuare prevalenza, anche con momenti di verifica periodica; i . 3. I medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, secondo i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associativeaccordo, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generalidistinte in: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • medici di continuità assistenziale; • medici pediatri di libera scelta; d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già A. La medicina in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, eccassociazione., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.

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Samples: Accordo Regionale Dei Medici Di Assistenza Primaria, Accordo Regionale

Forme associative dell’assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell’ambito nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda;, b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività l'attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • medici di continuità assistenziale; • medici pediatri di libera scelta; d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.comma

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Samples: Accordo Collettivo Nazionale, Accordo Collettivo Nazionale

Forme associative dell’assistenza primaria. I principi organizzativi ed operativi condivisi nel precedente Accordo regionale ex DPR 270/00, art. 40, sono stati ulteriormente sviluppati attraverso il riconoscimento delle forme associative (medicine in rete e medicina di gruppo), come strumento prioritario per il conseguimento dell’obiettivo di integrazione multiprofessionale, su cui si basa il modello assistenziale di Nucleo di Cure Primarie, così come definito dal presente Accordo. Si riconferma che le medicine in rete dovranno altresì adeguare i loro sistemi informatici a quanto previsto al comma 8) anche alla luce delle recenti normative relative al trattamento dei dati. Con riferimento a quanto indicato al paragrafo 5 “L’evoluzione dei Nuclei di Cure Primarie”, punto 2, i medici in rete potranno utilizzare a proprie spese, anche un sistema di collegamento diverso purchè soddisfi gli obiettivi di interscambio di informazioni cliniche e tutela della privacy. Fermo restando quanto sopra si riconoscono le forme associative di cui al comma 3 secondo capoverso (società di servizio, anche cooperativa), purché non in contrasto con le caratteristiche organizzative del Nucleo di Cure Primarie. Per dette forme associative si rileva quanto segue: 1) La società di servizio, anche cooperativa è una società che può formire beni e servizi ai medici che operano in forma singola e/o associata con oneri a proprio carico; 2) Nel caso in cui l’azienda richieda attività che comportino uno specifico impegno organizzativo ai medici in rete o in gruppo, la cooperativa potrà fornire i supporti necessari ( personale sanitario, dotazioni strumentali ecc) 3) La società di servizio, anche cooperativa, in quanto soggetto dotato di personalità giuridica può impegnare i propri soci a fornire, nell’ambito dei compiti e mansioni derivanti dalla titolarità convenzionale, allo svolgimento di attività professionali aggiuntive o erogate con modalità diverse . Il presente articolo disciplina le Eventuali altre attività dei svolte dai medici soci della cooperativa dovranno essere preventivamente approvate in sede di Comitato Aziendale. 4) La società di servizi anche cooperativa, può fornire beni e/o servizi alle aziende USL nel rispetto nella normativa vigente. I beni e/o servizi oggetto della fornitura non dovranno in ogni caso determinare delle condizioni di incompatibilità, a termini convenzionali, per i medici stessi. 5) Laddove la cooperativa sia organizzata territorialmente in forme di medicina in rete o di gruppo, coerenti con l’organizzazione del Nucleo di Cure Primarie, i medici di medicina generale convenzionati nell’ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 soci della stessa hanno gli stessi diritti e successive modificazioni ed integrazionidoveri previsti nel presente accordo per la medicina di rete e di gruppo. 2. Al fine di: a6) facilitare il rapporto tra cittadino e medico Il verificarsi di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda; b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei sanitarie complesse (medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • scelta,medici di continuità assistenziale; • , collaboratori ed infermieri di studio, servizio CUP e prelievi, infermieri e specialisti SSN) all’interno di strutture con polistudi, fornite e/o gestite da società di servizi anche cooperativa riconosciuta ex comma 3 b per i medici pediatri o per i Nuclei di libera scelta;Cure Primarie e limitate a prestazioni previste da accordi locali od approvate dal Comitato Aziendale, sono soggette alle norme vigenti di autorizzazione ed accreditamento e non costituiscono alcuna causa di incompatibilità convenzionale. Sempre in tema in associazionismo si rileva quanto segue: d1) la sede rappresentativa della Il numero medici per ciascuna forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria norma deve essere non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 710 medici (compresa la m. di gruppo). Eventuali deroghe sulla base di specifiche esigenze organizzative, 8 e 9. Le forme associative ivi compresa, ad esempio, la definizione del numero minimo nei casi di associazioni composte da soli due medici di medicina generale e già pediatri di libera scelta sono demandate ai Comitati Aziendali. Il singolo medico operante in essere all’atto medicina di pubblicazione gruppo può mantenere anche altri studi aperti oltre quello principale nella sede del presente Accordo sono fatte salvegruppo con orario adeguato alle esigenze assistenziali. Premesso quanto sopra, se previste dagli Accordi Regionali si concorda sulla necessità di aggiornare nel tempo più breve, e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri comunque entro il 31.12.2006, il testo del precedente documento sull’associazionismo di cui al presente articolo; fpunto 2) ciascun medico può aderire ad una sola delle dell’ACR ex DPR 270/00, ivi compresi i modelli di contratto di associazione per le forme associative di previste dai commi 3 a e 3 b che rimangono in vigore, i cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da contenuti condivisi saranno parte dell’assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III integrante del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, eccaccordo., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.

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Samples: Accordo Regionale

Forme associative dell’assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell’ambito nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazionimodificazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda;, b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici;, d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 2615, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • medici di continuità assistenziale; • medici pediatri di libera scelta; d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.

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Samples: Regolamento Di Esecuzione Dell'accordo Collettivo Nazionale

Forme associative dell’assistenza primaria. 1. Il presente articolo disciplina le attività dei medici di medicina generale convenzionati nell’ambito nell'ambito delle forme associative, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera e) ed f), del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Al fine di: a) facilitare il rapporto tra cittadino e medico di libera scelta, nonché lo snellimento delle procedure di accesso ai diversi servizi della Azienda;, b) garantire un più elevato livello qualitativo e una maggiore appropriatezza delle prestazioni erogate, anche attraverso l'attivazione di ambulatori dedicati al monitoraggio di patologie croniche ad alta prevalenza individuate concordemente a livello aziendale; c) realizzare adeguate forme di continuità dell’assistenza dell'assistenza e delle cure anche attraverso modalità di integrazione professionale tra medici; d) perseguire il coordinamento funzionale dell’attività dell'attività dei medici di medicina generale con i servizi e le attività del Distretto in coerenza con il programma delle attività distrettuali e quale parte integrante delle equipes territoriali di cui all'art. 26, se costituite; e) realizzare forme di maggiore fruibilità e accessibilità, da parte dei cittadini, dei servizi e delle attività dei medici di medicina generale, anche prevedendo la presenza di almeno uno studio nel quale i medici associati svolgono a rotazione attività concordate; f) perseguire maggiori e più qualificanti standard strutturali, strumentali e di organizzazione della attività professionale; g) condividere ed implementare linee guida diagnostico terapeutiche per le patologie a più alta prevalenza e attuare momenti di verifica periodica; i medici di medicina generale, possono concordare tra di loro e realizzare forme di lavoro associativo, secondo, i principi, le tipologie le modalità indicate ai successivi commi. 3. Le forme associative oggetto del presente articolo sono distinte in: - forme associative, che costituiscono modalità organizzative del lavoro e di condivisione funzionale delle strutture di più professionisti, per sviluppare e migliorare le potenzialità assistenziali di ciascuno di essi; - forme associative, quali società di servizio, anche cooperative, i cui soci siano per statuto permanentemente in maggioranza medici di assistenza primaria e pediatri di libera scelta iscritti negli elenchi della Azienda, o dei comuni comprendenti più Aziende, in cui esse operano e che garantiscono anche le modalità operative di cui al comma precedente. In ogni caso dette società di servizio non possono fornire prestazioni sanitarie e assicurano esclusivamente beni e servizi ai medici. 4. Le forme associative dell’attività di assistenza primaria di cui alla lettera a) del comma 3 sono ispirate ai seguenti criteri generali: a) la forma associativa è libera, volontaria e paritaria fra i medici partecipanti; b) l’accordo l'accordo che costituisce la forma associativa, stipulato sulla base dei criteri definiti dal presente articolo, è liberamente concordato tra i medici partecipanti e depositato presso la Azienda e l'Ordine dei Medici di competenza; i medici aderenti alla associazione sono tenuti a comunicare ai cittadini iscritti nei propri elenchi le forme e le modalità organizzative dell’associazione anche al fine di facilitare l’utilizzazione dei servizi offerti; c) della forma associativa possono far parte: • medici che svolgono l’attività l'attività di medico convenzionato ai sensi del presente Capo, e che operano all’interno del medesimo ambito territoriale di scelta di cui all’articolo 33 del presente Accordo, nei limiti fissati dalla successiva lettera e); • medici di continuità assistenziale; • medici pediatri di libera scelta; d) la sede rappresentativa della forma associativa è unica ed è indicata dai suoi componenti; e) la forma associativa è costituita da un numero di medici di assistenza primaria non inferiore a 3 e non superiore a quanto previsto dai commi 7, 8 e 9. Le forme associative composte da soli due medici e già in essere all’atto di pubblicazione del presente Accordo sono fatte salve, se previste dagli Accordi Regionali e fino a che le rispettive condizioni associative restino immutate. Gli Accordi regionali disciplinano modalità e tempi per l’adeguamento delle forme associative costituite da soli due medici ai criteri di cui al presente articolo; f) ciascun medico può aderire ad una sola delle forme associative di cui al successivo comma 6; g) fatto salvo il principio della libera scelta del medico da parte dell’assistito dell'assistito e del relativo rapporto fiduciario individuale, ciascun partecipante alla forma associativa si impegna a svolgere, secondo l’accordo di cui alla lettera b), la propria attività anche nei confronti degli assistiti degli altri medici della forma associativa medesima, anche mediante l’accesso l'accesso reciproco agli strumenti di informazione di ciascun medico; h) nell’ambito nell'ambito della forma associativa devono prevedersi le modalità di erogazione delle prestazioni incentivanti e/o aggiuntive, previste da Accordi nazionali, regionali e/o aziendali; i) ciascun medico aderente alla forma associativa garantisce una presenza nel rispettivo studio per cinque giorni la settimana. Qualora il medico sia impegnato in altre attività previste dall'Accordo Nazionale, come consulti con specialisti, accessi in luoghi di ricovero, assistenza a pazienti non ambulabili, partecipazione a incontri o convegni formativi, tale presenza può essere limitata a quattro giorni la settimana; j) fermi restando per ciascun medico gli obblighi previsti all’art. 36, gli orari dei singoli studi devono essere coordinati tra di loro in modo da garantire complessivamente una disponibilità all’accesso per un arco di almeno 6 ore giornaliere, distribuite equamente nel mattino e nel pomeriggio, secondo un congruo orario determinato dai medici in rapporto alle esigenze della popolazione assistita e alla effettiva accessibilità degli studi, anche tenendo conto delle condizioni geografiche e secondo quanto stabilito all’art. 36, comma 5. Nella giornata di sabato e nei giorni prefestivi, ad estensione di quanto previsto dall’art. 47, comma 6 e fatto salvo quanto previsto in materia di continuità assistenziale dal Capo III del presente Accordo, deve essere assicurata da parte di almeno uno dei medici associati la ricezione delle richieste di visite domiciliari, anche mediante la disponibilità di mezzi e strumenti che consentano all’assistito una adeguata comunicazione con il medico; k) i medici della forma associativa realizzano il coordinamento della propria attività di Assistenza domiciliare, in modo tale da garantire la continuità di tale forma assistenziale sia nell'arco della giornata sia anche nei periodi di assenza di uno o più medici della associazione o, eventualmente, nei casi di urgenza, nel rispetto delle modalità previste dal presente Accordo in materia di recepimento delle chiamate; l) a ciascun medico della forma associativa vengono liquidate le competenze relative alle scelte di cui è titolare; m) non possono effettuarsi variazioni di scelta all’interno all'interno della forma associativa senza la preventiva accettazione da parte del medico destinatario della nuova scelta, salvaguardando in ogni caso la possibilità da parte del cittadino di effettuare un'altra scelta nello stesso ambito territoriale; n) all’interno all'interno della forma associativa può adottarsi il criterio della rotazione interna per ogni tipo di sostituzione inferiore a 30 giorni, anche per quanto concerne la partecipazione a congressi, corsi di aggiornamento o di formazione permanente, ecc., allo scopo di favorire una costante elevazione della professionalità; o) la suddivisione delle spese di gestione dello studio viene liberamente concordata tra i componenti della forma associativa; p) devono essere previste riunioni periodiche fra i medici costituenti la forma associativa per la verifica degli obiettivi raggiunti e per la valutazione di coerenza dell’attività della forma associativa con gli obiettivi della programmazione distrettuale, anche in merito a progetti relativi a livelli di spesa programmati ai quali la forma associativa medesima abbia aderito; q) all’interno della forma associativa deve essere eletto un delegato alle funzioni di raccordo funzionale e professionale, particolarmente per quanto previsto alla precedente lettera p), con il direttore del Distretto e con la componente rappresentativa della medicina generale nell’Ufficio di Coordinamento delle attività Distrettuali, oltre che di rappresentanza organizzativa e deontologica rispettivamente nei confronti della Azienda e dell’Ordine dei medici; r) in caso di conflitti insorti in seno alla forma associativa sono arbitri: • per le questioni deontologiche, l’Ordine provinciale dei medici; • per le questioni contrattuali, il Comitato di cui all’art 24; s) l’azienda, ricevuto l’atto costitutivo, ne verifica i requisiti di validità e, entro 15 giorni, ne prende atto con provvedimento del Direttore generale. Gli effetti economici decorrono dal ricevimento dell’atto costitutivo.

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Samples: Ipotesi Di Accordo Collettivo Nazionale