Common use of FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA Clause in Contracts

FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. L’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi le circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi predetti, il Fornitore potrà altresì interrompere la Fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. In nessuno dei casi indicati, il Cliente ha diritto al risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore dunque rientrante in questa clausola.

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FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. L’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi le circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi predetti, il Fornitore potrà altresì interrompere la Fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. In nessuno dei casi indicati, il Cliente ha diritto al risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore dunque rientrante in questa clausola. Distributore/i non abbia/no provveduto ad eliminare l’abbinamento tra POD/PdR con il Fornitore.

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FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. L’adempimento degli Qualora, successivamente alla data di efficacia del Contratto, per atto o fatto indipendente dalla volontà o dalla responsabilità del Fornitore e stabilito dalle Autorità competenti, non fosse possibile o venisse meno la possibilità per il Fornitore di assolvere, in tutto od in parte, agli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto fornitura, ovvero di provvedere al trasporto sulle linee interconnesse gestite dal Distributore di riferimento, il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cuiFornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerremezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite PEC. Se l’impossibilità sopravvenuta attiene all’intera prestazione, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze a decorrere dalla data indicata nella comunicazione del Fornitore di cui al precedente paragrafo, il Contratto si intenderà automaticamente risolto ai sensi dell’art. 1463 cod. civ. In caso di impossibilità parziale, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la Parte che intenda farla valere avrà l’onere parte rimasta esigibile, salva la facoltà del Cliente, qualora non vi abbia più interesse, di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte recedere dal Contratto, a mezzo lettera raccomandata Acon avviso di ricevimento o PEC. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 gg. (sessanta giorni) dalla data in cui il Fornitore ne ha avuto conoscenza. In ogni caso, il Fornitore non è tenuto ad alcun obbligo di risarcimento o di indennizzo e non sarà responsabile per i casi di interruzione, sospensione o limitazione della fornitura di energia elettrica, derivanti da fatto o causa a lui non imputabili. Il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile per i casi di ritardato o mancato adempimento alle obbligazioni assunte con il presente Contratto derivanti da cause di forza maggiore. Si intendono quali cause di forza maggiore ogni evento e/Ro circostanza al di fuori del ragionevole controllo delle Parti, tra cui possono essere citati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, scioperi, serrate, calamità naturali, eventi bellici, impossibilità nei trasporti, intervento di provvedimenti legislativi, regolamentari o amministrativi. Il Fornitore non risponderà dei danni al medesimo non imputabili dovuti inoltre a eventuali interruzioni e/o sospensioni e/o limitazioni della somministrazione di energia elettrica dovute a factum principis (anche ascrivibili al Concessionario per il servizio di dispacciamento, trasporto e distribuzione dell’energia elettrica ovvero a Terna, quali, a titolo esemplificativo, variazioni della tensione/frequenza, della forma d’onda, interruzioni della continuità della fornitura o del servizio di trasporto e distribuzione del gas o di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, micro interruzioni, buchi di tensione e, in generale, anomalie derivanti dalla gestione della connessione degli impianti del Cliente alla rete elettrica.). In presenza di tali eventi o di cause di forza maggiore, non si procederà all’addebito di corrispettivi e la fornitura si intenderà temporaneamente sospesa fino al momento di cessazione della causa ostativa sopravvenuta. Allorché si verifichi una causa di forza maggiore, le parti devono darne comunicazione scritta, indicando la l’evento e/o circostanza intercorsaverificatasi, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso Le interruzioni di impedimento parziale fornitura di cui al presente articolo non daranno luogo a riduzioni del Fornitoreprezzo convenuto, quest’ultimo ha la facoltà né a risarcimento dei danni, né a risoluzione del Contratto, fatti salvi, in tale ultima ipotesi, i casi di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovuteimpossibilità sopravvenuta totale della prestazione e di impossibilità sopravvenuta temporanea della stessa, limitandole allorquando detta impossibilità perduri fino a quando, in relazione alla parte rimasta eseguibilenatura del rapporto ed alle condizioni delle parti, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti può più essere ritenuto obbligato ad eseguire la facoltà di recedereprestazione, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi le circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi predetti, il Fornitore potrà altresì interrompere la Fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. In nessuno dei casi indicati, ovvero il Cliente non ha diritto al risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore dunque rientrante in questa clausolapiù interesse a conseguirla.

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FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. L’adempimento degli obblighi di una delle Parti del Fornitore sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte lo stesso sia impedita impedito a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti straordinario, non avrebbero potuto prevedere prevedibili, prevenire prevenibili, con l’esercizio l’e- sercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo esemplificativo, ma non esaustivo: , le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizionedel Fornitore, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, o altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattualic.c. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, dandone comunicazione, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio dell’eser- cizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R a.r. da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi le circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi predettidi cui ai precedenti commi, il Fornitore potrà altresì interrompere la Forniturafornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio servizio, quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: , manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. Le interruzioni di fornitura di cui al presene articolo non daranno luogo a riduzioni del prezzo convenuto né a risarcimento dei danni né a risoluzione del Contratto. In nessuno nessun caso il Fornitore potrà essere ritenuto responsabile, neanche parzialmente e/o indirettamente, di danni causati dalla qualità di somministrazione o, in generale, dalla connessione dei casi indicatisiti alla rete elettrica, non esercitando attività di trasporto o dispacciamento. Eventuali interruzioni e/o limitazioni di somministrazione, con o senza preav- viso, dovute a cause accidentali e/o a cause di forza maggiore, oppure anche a provvedimenti di Pubbliche Autorità, non legittimeranno in nessun caso il Cliente ha a formulare una richiesta di risarcimento danni nei confronti del Fornitore e/o il diritto al risarcimento di danni né ad abbuoni risolvere il contratto e/o indennizzi di qualsiasi genere o natura. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore dunque rientrante in questa clausolala riduzione dei corrispettivi dovuti.

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FORZA MAGGIORE E CASI DI INTERRUZIONE DELLA FORNITURA. L’adempimento degli obblighi di una delle Parti sarà sospeso per tutto il tempo durante il quale detta Parte sia impedita a tale adempimento per il verificarsi di avvenimenti di carattere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né prevenire con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: le guerre, le sommosse e i tumulti, gli atti di terrorismo, gli espropri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli incendi, le alluvioni, i terremoti, gli scioperi, le interruzioni o sospensioni della somministrazione di Energia Elettrica e di Gas Naturale non dovute al fatto della Parte che invoca la presente disposizione, o norme di legge e decisioni di autorità che abbiano gli effetti di cui alla presente disposizione, altre circostanze che comportino impossibilità sopravvenuta di una obbligazione ai sensi dell’art. 1463 ss. cod. civ.. Al verificarsi di una delle circostanze di cui al precedente paragrafo, la Parte che intenda farla valere avrà l’onere di darne tempestivamente comunicazione all’altra Parte a mezzo lettera raccomandata A/R, indicando la circostanza intercorsa, le conseguenze prodotte o che potrebbero prodursi e la prevedibile durata della situazione di impossibilità al regolare adempimento delle obbligazioni contrattuali. In caso di impedimento parziale del Fornitore, quest’ultimo ha la facoltà di ridurre proporzionalmente le prestazioni dovute, limitandole alla parte rimasta eseguibile, ovvero di dichiarare il proprio recesso dal Contratto con effetto a decorrere dal 60° 60º (sessantesimo) giorno successivo alla comunicazione al Cliente dell’esercizio del recesso. Qualora il Fornitore non eserciti la facoltà di recedere, il Contratto continuerà ad avere esecuzione per la parte rimasta eseguibile, salva la facoltà del Cliente di recedere mediante dichiarazione a mezzo raccomandata A/R da spedire al Fornitore entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione che evidenzi le circostanze di impossibilità parziale. Il recesso del Cliente avrà efficacia decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il Fornitore ha avuto conoscenza di tale dichiarazione di recesso. Xxxxx i casi predetti, il Fornitore potrà altresì interrompere la Fornitura, adoperandosi, per quanto possibile, per ridurre il disagio del Cliente, per ragioni di servizio quali, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: manutenzione, riparazione di guasti, interventi di ampliamento, miglioramento o avanzamento tecnologico, motivi di sicurezza. In nessuno dei casi indicati, il Cliente ha diritto al risarcimento di danni né ad abbuoni o indennizzi di qualsiasi genere o natura. L’impossibilità del Cliente di adempiere ai propri obblighi di pagamento non può essere considerata Forza Maggiore dunque rientrante in questa clausola.

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