FRATERNALE, I Contratti a Distanza, cit., pag. 162 Clausole campione

FRATERNALE, I Contratti a Distanza, cit., pag. 162 richiedendo l’inserimento nell’elenco di cui al successivo art. 5 della stessa legge, l’ambito delle associazioni abilitate”,92 se, quindi, una associazione non è presente in tale elenco (tenuto dal Ministero dell’ Industria del Commercio e dell’Artigianato e periodicamente aggiornato) non potrà avvalersi dell’art.12. Per altro verso si afferma che “anche gli enti rappresentativi della categoria professionale di appartenenza dei fornitori potranno, attraverso l'esperimento di « azioni collettive », contribuire ad assicurare il rispetto delle prescrizioni del decreto. Oltre che degli interessi collettivi dei consumatori, le condotte tenute dai fornitori in violazione del decreto sono infatti spesso lesive anche del generale interesse ad un corretto e leale svolgimento della concorrenza tra le imprese. In queste ipotesi, qualora nel comportamento dell'impresa siano ravvisabili gli estremi di un atto di concorrenza sleale, potrà essere promossa, dalle imprese concorrenti e dalle associazioni professionali, l'azione inibitoria di cui all'alt. 2599 c.c.”93 La prima tesi sembra essere quella seguita dalla giurisprudenza, infatti il Consigli di Stato ha escluso la legittimazione ad agire di una associazione non iscritta nell’elenco di cui al richiamato art. 5.94 L’associazione che voglia tutelare gli interessi collettivi dei consumatori dovrà proporre l’azione nel rispetto dell’art.3 della legge n.281/1998; quindi, ai sensi del quinto comma del medesimo articolo, tale azione dovrà essere preceduta da un’intimazione al fornitore responsabile della condotta lesiva tendente ad evidenziare la corrotta scorretta e cercare una composizione stragiudiziale della lite. L’azione medesima non potrà essere iniziata se non dopo che siano trascorsi 15 giorni dall’invio della lettera (raccomandata con avviso di ricevimento) di contestazione. Il legislatore, con il richiamo all’art.3, tende a far si che le controversie possano trovare la loro composizione in sede stragiudiziale95, in applicazione del secondo comma del medesimo articolo, che regola la procedura di conciliazione dinanzi alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio. Un problema ancora irrisolto riguarda la necessità o meno di una intimazione che deve precedere l’esercizio dell’azione cautelare. La giurisprudenza e parte della dottrina96 sostengono che, a pena di inammissibilità dell’azione, quest’ultima debba essere preceduta da una richiesta formale dell’associazione di ...

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