GARANTÍA Clausole campione

GARANTÍA a) Esta garantía, en lo que se refiere a las relaciones comerciales o en caso de venta de bienes para uso profesional, se limita a la reparación o sustitución de la pieza del Producto reconocida por FRATELLI COMUNELLO SPA como defectuosa por Productos regenerados equivalentes (en adelante, “Garantía convencional”); ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇▇ ejemplo, los gastos de mano de obra, alquiler de materiales, etc.). b) ▇▇▇▇▇ excluida la aplicación de las disposiciones establecidas en los artículos 1490-1495 del Código Civil italiano. c) FRATELLI COMUNELLO SPA garantiza el funcionamiento de los Productos dentro de los límites indicados en el apartado a) anterior. Salvo acuerdo en contrario, la validez de la ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇ ▇ ▇▇▇▇) meses a partir de la fecha de fabricación indicada en los Productos. La garantía será válida y vinculante para COMUNELLO sólo si el producto es montado correctamente y mantenido de conformidad con las normas de instalación y de seguridad indicadas en la documentación suministrada por COMUNELLO o consultable en la página internet ▇▇▇▇://▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇. com/ corporate/general_conditions_sales/ d) La garantía no incluye: averías o daños causados por el transporte; averías o daños causados por defectos en la instalación eléctrica del comprador del producto y/o por descuido, negligencia, uso inadecuado y anormal de dicha instalación; averías o daños causados por manipulaciones realizadas por personal no autorizado o como resultado de un uso o instalación incorrectos (a tal propósito se recomienda realizar un mantenimiento del sistema al menos cada seis meses) o por el uso de piezas de repuesto no originales; defectos provocados por agentes químicos y/o fenómenos atmosféricos. La garantía no incluye el precio de los consumibles; de todas maneras, COMUNELLO tendrá derecho a cargar en cuenta los gastos por la intervención realizada en el domicilio del cliente, cuando esta resulte inútil porque no es válida la garantía o porque el cliente ha utilizado el producto COMUNELLO de manera negligente, imprudente o inadecuada, siendo que el uso correcto del producto hubiera evitado la intervención. e) Condiciones de aplicación: salvo acuerdo en contrario, el derecho a la Garantía convencional se ejerce presentando una copia del documento de compra (factura) a COMUNELLO. El Cliente debe comunicar el defecto a COMUNELLO dentro del ▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇▇▇) días a partir de la fecha del de...
GARANTÍA. El fabricante es garante del buen funcionamiento del emisor. Éste se compromete a efectuar la sustitución de las piezas defectuosas, por vicios o defectos, según cuanto establecido por el Código Civil Art. 1490. La garantía cubre los productos o las partes individuales durante un periodo de 36 meses desde la fecha de compra. La misma es válida si el comprador puede mostrar una prueba de compra y ha respetado las condiciones de pago establecidas. La garantía de buen funcionamiento del emisor otorgada por el fabricante, se considera en el sentido que el mismo compromete a reparar o sustituir gratuitamente, en el plazo de tiempo más breve posible, las partes que se averíen, por defecto de fabricación o vicio de material durante el periodo de garantía. El comprador no puede solicitar ningún resarcimiento por eventuales daños, directos o indirectos, u otros gastos. Se excluyen de la garantía las partes frágiles o expuestas a desgaste así como a agentes procedimientos corrosivos, etc. El fabricante no responde de la garantía si el producto ha sido modificado, desmontado, se ha eliminado la etiqueta o en cualquier caso presenta evidentes signos de golpes u otro. Un intento de reparación por parte de terceros no autorizados por el fabricante anula la garantía. Las reparaciones en garantía deben considerarse siempre “franco fábrica del fabricante”. Los gastos de transporte relativos (ida y vuelta) son siempre a cargo del comprador.
GARANTÍA. 7.1 El comprador deberá examinar, inmediatamente tras su recepción, cuidadosamente la mercancía por si hay defectos o falta algo. 7.2 Cualquier tipo de queja con relación al packaging, cantidad o características externas de los productos (defectos a primera vista), se deberá notificar mediante carta certificada con acuse de recibo o correo electrónico en el plazo de 5 días desde la recepción de los productos; si no se realiza dicha notificación, el comprador perderá el derecho de reclamación con respecto a los defectos hallados. 7.3 Cualquier queja con relación a defectos que no se puedan detectar después de una cuidadosa inspección tras la recepción (defectos ocultos) se deberá comunicar mediante carta certificada con acuse de recibo o por correo electrónico, en el plazo de 15 días desde que se descubran dichos defectos o, en cualquier caso, no más tarde de 12 meses desde la entrega; si no se realiza esa notificación, el comprador perderá su derecho a reclamar por dichos defectos.
GARANTÍA. Los productos de iTALgRANiTi gROUP están garantizados con arreglo a lo dispuesto por las vigentes normas UNi-EN. Las indicaciones de pesos, medidas, dimensiones, colores, tonalidades y otros datos presentes en todo el material publicitario y de promoción tienen solo un carácter general, por lo que no constituyen fuente de obligaciones. En todo caso, la garantía otorgada por iiTALgRANiTi gROUP queda limitada a los productos de primera selección con un porcentaje de azulejos defectuosos no superior al 5% (cinco por ciento). La garantía queda expresamente excluida con relación a productos de selección ocasional, secundaria, de subselección y de stock. En ningún caso las diferencias de tonalidad podrán ser consideradas como un vicio o un defecto del producto. La garantía otorgada tiene una validez limitada a dos años a contar de la fecha de entrega. La garantía tal como ha sido precedentemente formulada sustituye las garantías establecidas por la ley con relación a vicios y disconformidades y excluye cualquier otra responsabilidad de iTALgRANiTi gROUP.
GARANTÍA. La presente Garantía se aplica a los bienes fabricados por Campagnola S.r.l. y comercializados por sus distribuidores autorizados, con el vínculo de un uso que cumpla con lo que está indicado en el manual de uso y mantenimiento por lo que se refiere a los límites y fines de utilización y al mantenimiento. La Garantía se aplica exclusivamente al comprador cumpliendo con las normas contractuales y en el caso de que el uso del bien se haya realizado de acuerdo con las instrucciones contenidas en el manual de uso y mantenimiento y con las disposiciones reglamentarias relevantes y aplicables, incluidas las técnicas. Por lo que se refiere a los bienes fabricados por Campagnola S.r.l. y comercializados por los distribuidores autorizados:
GARANTÍA. 9.1 El Vendedor garantiza que los Productos vendidos poseen las cualidades esenciales para el uso al que están destinados según las especificaciones técnicas del Producto y la confirmación de pedido, y que cumplen la ley italiana y la normativa UE aplicable y/o posibles normas distintas especificadas en la oferta del Vendedor. En lo que atañe a los Productos, para los cuales el Vendedor proporcione una Declaración de prestaciones (DOP) en cumplimiento del Reg. UE 305/2011, el Vendedor garantiza la conformidad del Producto en relación con el contenido de dicha Declaración. La antedicha garantía cubre todos los defectos que aparecen en los Productos tras un uso normal de estos, derivados exclusivamente de defectos en los materiales o en la mano de obra preexistentes a la entrega. La garantía se considera únicamente en favor del Comprador y no puede extenderse a otros posibles compradores sucesivos de los Productos, ni a terceros en general.

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  • Garanzia a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti riconosciute difettose e/o viziate e l’eventuale manodopera di tecnici per la riparazione o sostituzione. Salvo patto contrario saranno a carico dell’Acquirente le solo spese di viaggio di soggiorno e di trasferta dei tecnici, qualora l’intervento fosse richiesto presso i laboratori dell’Acquirente. Tali addebiti saranno effettuati sulla base delle tariffe e diarie in vigore al momento dell’intervento, che l’Acquirente sin d’ora accetta senza riserva alcuna. g. Nell’ipotesi in cui il bene/ i beni oggetto del contratto risultassero inidonei al funzionamento, l’Acquirente avrà unicamente diritto, a scelta di EBIT S.r.l., o alla sostituzione del bene/ dei beni con altro/ altri di analoghe caratteristiche, ovvero alla risoluzione del contratto e alla restituzione della somma versata dell’Acquirente dedotto un equo compenso (pari a 1/36 del prezzo in fattura per ciascun mese o frazione di mese di utilizzo del bene/ dei beni) per il periodo di detenzione del bene/ dei beni presso l’Acquirente, sino ad un massimo del 30% del prezzo in fattura. La somma residua in tal caso eventualmente dovuta all’Acquirente sarà incrementata dagli interessi legali maturati sulla somma stessa. Il semplice ritiro del bene/ dei beni oggetto del contratto non sottintende riconoscimento del vizio e/o del difetto, occorrendo a tal fine specifica dichiarazione scritta di EBIT S.r.l. al riguardo. ▇. ▇▇▇▇▇ i casi di dolo o di colpa grave, EBIT S.r.l. non risponde degli eventuali danni – di qualsiasi natura o causa (inclusi quelli per l’eventuale sospensione dell’attività diagnostica) – subiti dall’Acquirente, direttamente o indirettamente, in dipendenza dei vizi e/o difetti denunciati e accertati, ovvero in dipendenza dei mancato funzionamento del bene/ dei beni oggetto del contratto, ovvero in dipendenza dell’indisponibilità, temporanea o definitiva, del bene/ dei beni stessi. i. L’obbligo di garanzia è subordinato, nella sua attivazione, all’adempimento, da parte dell’Acquirente, dei pagamenti dovuti alle scadenze pattuite; in difetto, EBIT sarà in diritto di non dare corso all’intervento: la garanzia viene esclusa dei guasti causati da imperizia e negligenza del committente, dei vettore da uso non conforme alle istruzioni e documenti forniti da EBIT S.r.l.

  • Garanzie 22.1. L'Appaltatore garantisce che i lavori risponderanno allo scopo per cui sono state previsti e saranno eseguiti a perfetta regola d'arte, in conformità alle specifiche contrattuali, e che saranno esenti da vizi e difetti, anche occulti. L'Appaltatore garantisce inoltre che i materiali di propria fornitura, utilizzati nell'esecuzione dei lavori, saranno di prima qualità, esenti da vizi e difetti anche occulti, ed idonei per le loro caratteristiche all'esecuzione dei lavori appaltati. L'Appaltatore garantisce inoltre di adempiere a tutte le obbligazioni assunte ai sensi di contratto. 22.2. Il periodo di garanzia avrà la durata di 24 mesi dalla data di presa in consegna delle opere ex art. 19.10, ferma restando, in ogni caso l'applicazione dell'art. 1669 del c.c., applicabile anche nel caso di intervento o modifica su un bene immobile già esistente 22.3. Per gravi difetti ai sensi dell’art. 1669 c.c. devono intendersi non solo quelli che incidono sugli elementi essenziali delle strutture compromettendo la stabilità e la conservazione dell’immobile, ma anche quelli che riguardano elementi secondari e accessori dell’opera (ad es. impermeabilizzazioni, infissi, rivestimenti, impianti, pavimentazione) e tutte quelle alterazioni che pregiudicano in modo grave il normale godimento e la funzionalità essendo eliminabili sono mediante attività di riparazione, rinnovamento o sostituzione. 22.4. Durante il periodo di garanzia, l'Appaltatore sarà tenuto, a proprie spese, a riparare, modificare e/o sostituire, tempestivamente, a semplice richiesta scritta della Committente, tutte quelle parti che risultassero difettose per vizio di materiale o per imperfetta esecuzione, o che comunque non rispondessero ai requisiti di funzionalità e/o garanzia previsti senza che vi sia obbligo alcuno da parte della Committente di rispettare i termini di cui all'art. 1495 del C. C. 22.5. Se l'Appaltatore non provvederà a soddisfare le richieste della Committente, di cui al precedente paragrafo, tempestivamente, e comunque entro il termine che gli sarà indicato, la Committente potrà fare eseguire i lavori a terzi, addebitando all'Appaltatore le relative spese, fatto salvo il diritto della stessa al risarcimento dei danni, compresi quelli derivanti dalla ritardata utilizzazione delle opere appaltate. 22.6. Per le parti riparate, modificate e/o sostituite la garanzia si intenderà automaticamente rinnovata per lo stesso periodo iniziale, dal giorno dell'intervento.

  • CONTRAENTE Il soggetto che stipula l’assicurazione.

  • Garanzia Base La Società indennizza, nei limiti delle somme assicurate indicate nella Scheda di polizza, nonché alle condizioni che seguono, i danni materiali alle cose assicurate, anche se di pro- prietà di terzi, causati da: 1) incendio; 2) azione meccanica del fulmine; 3) implosione, scoppio od esplosione non causati da ordigni esplosivi, ad eccezione di esplosivi che ad insaputa dell’Assicurato siano presenti in locali adiacenti non di sua proprietà; 4) fumo, gas, vapori, provocati da incendio di beni anche non assicurati posti nell’ambito di 50 metri dalle cose assicurate; 5) fumo, gas, vapori, fuoriusciti accidental- mente per guasto improvviso negli impianti per la produzione del calore (comprese can- ne fumarie) facenti parte dell’Abitazione, purché collegati mediante adeguate con- dutture a regolamentari canne fumarie; 6) caduta e/o urto accidentale di aeromobili, caduta di meteoriti, velivoli spaziali e di cose da questi trasportate, esclusi gli or- digni esplosivi e/o radioattivi; 7) urto di veicoli stradali o natanti (non di proprietà né in uso agli Assicurati o al Con- traente); 8) onda d’urto sonora prodotta da mezzi ae- rei per effetto del superamento del muro del suono; 9) caduta di ascensori o montacarichi per guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni; 10) la Società indennizza, inoltre, i danni ma- teriali e diretti alle cose assicurate causati da atti vandalici e dolosi e sabotaggio, anche se in occasione di scioperi, tumulti popolari e sommosse, compresi quelli di incendio, esplosione o scoppio. La garanzia è valida anche per i danni avve- ▇▇▇▇ nel corso di occupazione purché non militare del fabbricato, con l’intesa - tut- tavia - che se la durata dell’occupazione è superiore a cinque giorni l’assicurazione è limitata ai danni di incendio, esplosione o scoppio non causati da ordigni esplosivi. Sono tuttavia esclusi i danni: • di deturpamento e di imbrattamento dei muri esterni; • di furto, rapina ed estorsione, saccheggio, appropriazione indebita, truffa, smarri- mento, malversazione, concussione o im- putabili ad ammanchi di qualsiasi genere; • verificatisi nel corso di confisca, seque- stro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità di dirit- to o di fatto; • causati da atti di terrorismo; • causati con dolo dell’Assicurato, del Con- traente, delle persone che abitano con l’Assicurato o di cui lo stesso deve rispon- dere e, qualora questi non siano persone fisiche, dei rappresentanti legali, dei soci a responsabilità illimitata. La garanzia è prestata fino alla concor- renza dell’80% delle singole somme ri- spettivamente assicurate per Abitazione e/o Contenuto per annualità assicurativa e con una franchigia di € 250,00. Sono, inoltre, compresi i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l’evento dannoso nonché le spese di salva- taggio. La Società rimborsa, se conseguenti agli eventi garantiti, anche le spese: 11) per demolire, sgomberare, smaltire e tra- sportare i residui del sinistro al più vicino scarico autorizzato. La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 10% dell’inden- nizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 20.000,00 per annualità assicurativa; 12) per la rimozione e il ricollocamento del Contenuto dell’Abitazione per consentire il ripristino del fabbricato. La garanzia è pre- stata fino alla concorrenza del 5% dell’in- dennizzo sulle partite Abitazione o Rischio Locativo e/o Contenuto con il massimo di € 2.000,00 per annualità assicurativa; 13) di trasloco e deposito, esclusivamente per l’Abitazione abituale resa inabitabile e per il periodo strettamente necessario al ripri- stino della stessa. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di € 2.000,00 per an- nualità assicurativa. Sono, altresì, inclusi in garanzia i danni causati da: 14) Colpa grave. La Società indennizza i dan- ni anche se determinati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato o delle persone di cui essi devono rispondere ai sensi di legge.

  • Dichiarazioni e garanzie 10.1 Ciascuna delle Parti dichiara e garantisce alle altre Parti: (i) che la sottoscrizione del presente Patto non costituisce inadempimento rispetto ad obbligazioni assunte da, o comunque poste a carico della stessa ai sensi di qualsiasi contratto, accordo, atto, patto; (ii) di essere titolare legittimo delle rispettive Azioni nel capitale sociale delle Società e che le stesse sono libere da Vincoli; (iii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento degli obblighi ivi contenuti non richiede alcuna ulteriore approvazione, Autorizzazione o consenso da parte di qualsivoglia soggetto terzo e/o Autorità; (iv) di non detenere, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), Azioni della Società ad eccezione di quelle riportate nella Premessa E che precede; (v) di non aver acquistato, direttamente o indirettamente (neanche per il tramite di società controllate), azioni o strumenti tali da costituire diritti di acquisto sulla Società nei dodici mesi precedenti alla Data di Sottoscrizione. 10.2 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, A2A e LRH dichiarano e garantiscono alle altre Parti: (i) di essere una società regolarmente costituita e validamente esistente ai sensi della Legge italiana e di non versare in stato di scioglimento, di liquidazione o di insolvenza né di essere soggetta a procedure concorsuali o di liquidazione; (ii) che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni richiesto 10.3 In aggiunta a quanto indicato al precedente Articolo 10.1, i Comuni dichiarano e garantiscono che la sottoscrizione del presente Patto e l’adempimento delle obbligazioni nascenti dallo stesso sono stati debitamente approvati, in conformità a ogni Legge e regolamento applicabile, da parte dei loro organi competenti. 10.4 Le dichiarazioni e garanzie di cui al presente Articolo 10 sono veritiere, complete, corrette e non fuorvianti alla Data di Sottoscrizione.