Garanzia. 5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati.
5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui:
a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti;
b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore;
c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente;
d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua;
e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore.
5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denunzia dei vizi e delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale per il solo componente riparato o sostituito.
Garanzia. 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti.
8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione.
8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale.
8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro.
8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
Garanzia. 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d’arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell’Ordine.
7.2. Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito “Periodo di Garanzia”) i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti.
7.3. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti.
7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorre ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore.
7.5. Il Fornitore non potrà addurre l’utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia
7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d’Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.
Garanzia. L’utilizzo dei Servizi è soggetto alla disponibilità di adeguate connessioni di rete. Vodafone non è responsabile per cause di malfunzio- namento causate da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. I Servizi sono forniti “AS IS” e nella misura consentita dalla legge applicabile, si escludono tutte le rappresentazioni, le garanzie, con- dizioni ed altri termini non espressamente indicati in questo documento, comprese eventuali garanzie implicite o alle condizioni di non violazione di diritti di terzi e idoneità per uno scopo particolare in relazione all’utilizzo del software e relativi servizi. Vodafone non garantisce che l’utilizzo dei Servizi sarà ininterrotto, disponibile in ogni momento o privo di rischi. Il Cliente prende atto che l’utilizzo del Servizio è a proprio esclusivo rischio. Vodafone non offre alcuna garanzia che il Servizio fornisca una protezione contro tutte le minacce possibili o sia privo di errori, esente da interruzioni o che il Servizio soddisferà le esigenze del Cliente, così come indicato all’art.4 che precede “Limitazioni di Responsabilità”.
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Garanzia. La STS si impegna, direttamente o tramite terzi incaricati, ad eliminare i difetti in contrasto con i termini di contratto che compromettono la utilizzabilità della merce, a condizione che gli stessi siano dovuti a un vizio di costruzione, materiale o di esecuzione. Tale impegno sussiste per vizi manifestati entro il periodo di due anni dal momento di passaggio del rischio (vedi punto 9) dei quali il cliente non era a conoscenza al momento della stipula del contratto. Sono da considerare vizi conosciuti anche quelli che il cliente avrebbe dovuto conoscere usando la normale diligenza. Le spese di sostituzione in garanzia sono a carico del cliente. Eventuali vizi devono essere denunciati per iscritto alla STS entro il termine perentorio di 8 (otto) giorni dalla scoperta o dal momento della riconoscibilità degli stessi (termine per la denuncia dei vizi), con indicazione obbligatoria del numero di serie della merce, del tipo e della natura della violazione contrattuale riscontrata. Il materiale difettoso deve essere restituito e le spese di trasporto per la restituzione sono a carico del cliente. Una volta restituita la merce, viene verificata la sussistenza del diritto di garanzia. In caso di insussistenza del diritto di garanzia, le spese di riparazione/sostituzione e le spese di trasporto saranno messe in conto e fatturate al cliente. Omissioni o ritardi nella denuncia, la mancata indicazione del numero di serie della merce nonché il mancato reso della merce o dal momento della riconoscibilità del difetto non sono sanabili e comportano la decadenza dal diritto alla garanzia. Gli agenti di commercio non sono autorizzati a ricevere denunce di vizi e non possono impegnare la STS in ordine a vizi riscontrati. Non viene prestata garanzia per danni causati: - da inidoneo oppure improprio deposito, uso o lavorazione, uso di materiali errati o inadatti, errato monitoraggio o messa in funzione da parte del cliente o da parte di terzi; - da errato o negligente trattamento degli oggetti forniti, particolarmente dal mancato rispetto delle istruzioni d'uso, delle raccomandazioni del produttore, delle norme sulla prevenzione di incidenti e di altre disposizioni similari; - da eccessiva sollecitazione e/o da impiego di equipaggiamenti o materiali sostitutivi impropri; - da utilizzo della merce differente dall'uso comune che non è stato comunicato alla STS prima della stipula del contratto; - da prodotti o ricambi non prodotti dalla STS; - da difetti noti al cliente o che ...
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del con...
Garanzia. La garanzia deve essere di tipo “Full Risk” per almeno 24 mesi: l’impresa aggiudicataria dovrà garantire un servizio tecnico di assistenza e manutenzione delle attrezzature fornite e/o delle singole componenti, sia per i difetti di costruzione sia per i guasti dovuti all’utilizzo e/o ad eventi accidentali non riconducibili a dolo o ad uso improprio degli operatori. La garanzia “Full Risk” comprende anche tutto il materiale consumabile. Nel periodo di garanzia dovranno essere effettuate anche tutte le manutenzioni preventive e le verifiche funzionali previste dal produttore (comprensive del relativo materiale di consumo) con cadenza almeno annuale Copia del rapporto di lavoro di tutti gli interventi, verifiche tecniche e manutenzioni preventive effettuate sulle apparecchiature dovrà essere fatta pervenire all’Ingegneria Clinica, che dovrà essere comunque preavvisata prima di ogni intervento. Durante il periodo di garanzia e manutenzione dovranno essere garantiti interventi illimitati di manutenzione correttiva con un tempo di intervento massimo di 4 ore solari, comprensivo di muletti sostitutivi in caso di fermo macchina superiore alle 8 ore lavorative. Durante il periodo di garanzia la ditta si impegna a fornire tutto quanto necessario al pieno ed effettivo funzionamento delle apparecchiature fornite, nulla escluso, compresa la mano d’opera, senza alcun onere per l’ASST Fatebenefratelli Sacco. La ditta dovrà descrivere il servizio di assistenza/manutenzione proposto durante il periodo di garanzia indicando il numero di visite di manutenzione preventiva previste; dovrà indicare tra l’altro la sede del servizio, i tempi massimi di intervento e di ripristino funzionale, specificando se si tratta di ore lavorative o solari, il numero dei tecnici incaricati delle manutenzioni. L'ubicazione della sede da cui provengono i tecnici incaricati degli interventi di manutenzione dovrà essere compatibile con il tempo di intervento di cui sopra.
Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive.
7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna.
7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna.
7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per
7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico;
7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte ...
Garanzia. [applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.