Garanzia. 11.1 Il Fornitore dichiara e garantisce che realizzerà tutte le attività connesse alla esecuzione dell’Ordine con la diligenza professionale specifica richiesta per le stesse, secondo i più elevati standard professionali e di qualità e nel rispetto della legislazione vigente ed applicabile.
11.2 Il Fornitore e garantisce che i Prodotti e/o Servizi forniti sono idonei allo scopo cui si intende destinarli, e senza vizi palesi ed occulti per quanto riguarda sia il materiale che la manifattura.
11.3 In particolare il Fornitore garantisce che i Prodotti consegnati e/o i Servizi eseguiti:
11.4 L'accettazione di consegne tardive, incomplete o difettose o il pagamento delle relative fatture non costituirà rinuncia a far valere i diritti e/o esercitare le azioni così come derivanti dalle presenti garanzie ed alle norme di legge applicabili e alle presenti Condizioni.
11.5 Nell'ipotesi di violazione delle garanzie di cui al presente articolo, Pfizer potrà richiedere, a sua discrezione l'immediata sostituzione gratuita dei Prodotti o l'eliminazione del difetto o la riduzione del prezzo. Laddove il Fornitore non fosse in grado di soddisfare le richieste di Pfizer quest'ultima avrà diritto di porre rimedio ai difetti e/o riparare i danni a spese del Fornitore.
11.6 Ogni altro diritto scaturente dall’inadempimento, quale la risoluzione e il risarcimento del danno patito, rimarrà inalterato.
11.7 Le garanzie di cui sopra sono efficaci per un periodo di 12 mesi a decorrere dalla data di consegna dei Prodotti - o 2 anni in caso di appalto - fatte salve le ipotesi di applicazioni in singoli casi di termini più estesi negoziati con il Fornitore o derivante dalla legge o dagli usi e consuetudini. Nessuna contestazione, che il Fornitore potrà sollevare in via giudiziaria o altrimenti, lo esonererà dagli obblighi di consegnare e/o fornire alle date ed ai luoghi convenuti i Prodotti e/o Servizi, di cui al presente Ordinativo.
Garanzia. 10.1 1I difetti devono essere contestati dall’Azienda per iscritto entro cinque giorni dalla loro scoperta, al più tardi entro sei mesi dal collaudo delle prestazioni di manutenzione (termine di garanzia). In caso di ritardo nel ritiro, il termine di garanzia inizia due giorni lavorativi dopo la messa a disposizione del veicolo per il ritiro. Dopo l’eliminazione dei difetti contestati, il periodo di garanzia per la parte riparata ammonta a tre mesi. I difetti che sono stati nascosti in modo doloso possono essere contestati per dieci anni a partire dal collaudo. La prova del dolo spetta all’Azienda.
10.2 In caso di difetto, l’Azienda può richiedere dapprima solo un miglioramento. Se la FFS Cargo SA non è riuscita a eseguire la riparazione richiesta dopo che il cliente ha fissato il termine di esecuzione per due volte, l’Azienda potrà a propria scelta: 🡺 prendere di propria iniziativa i provvedimenti del caso a spese e a rischio della FFS Cargo SA oppure farli eseguire a condizioni di mercato da un terzo; ciò è tuttavia possibile solo per difetti di notevole entità che rendono impossibile l’utilizzo dell’oggetto o perlomeno lo ostacolano fortemente; 🡺 recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo in caso di mancanze ripetute e rilevanti.
10.3 Tutte le pretese di garanzia dell’Azienda nei confronti della FFS Cargo SA decadono 60 giorni dopo la scadenza del singolo termine di garanzia.
10.4 L’obbligo da parte della FFS Cargo SA di fornire la garanzia decade se l’Azienda o terzi hanno effettuato lavori di manutenzione o modifiche all’oggetto contrattuale senza il consenso scritto della FFS Cargo SA.
10.5 Per i pezzi forniti dall’Azienda o che al momento dell’installazione non presentano difetti riconoscibili non viene prestata alcuna garanzia.
Garanzia. 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d’arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell’Ordine.
7.2. Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito “Periodo di Garanzia”) i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti.
7.3. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti.
7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorre ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore.
7.5. Il Fornitore non potrà addurre l’utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia
7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d’Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.
Garanzia. L’utilizzo dei Servizi è soggetto alla disponibilità di adeguate connessioni di rete. Vodafone non è responsabile per cause di malfunzio- namento causate da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. I Servizi sono forniti “AS IS” e nella misura consentita dalla legge applicabile, si escludono tutte le rappresentazioni, le garanzie, con- dizioni ed altri termini non espressamente indicati in questo documento, comprese eventuali garanzie implicite o alle condizioni di non violazione di diritti di terzi e idoneità per uno scopo particolare in relazione all’utilizzo del software e relativi servizi. Vodafone non garantisce che l’utilizzo dei Servizi sarà ininterrotto, disponibile in ogni momento o privo di rischi. Il Cliente prende atto che l’utilizzo del Servizio è a proprio esclusivo rischio. Vodafone non offre alcuna garanzia che il Servizio fornisca una protezione contro tutte le minacce possibili o sia privo di errori, esente da interruzioni o che il Servizio soddisferà le esigenze del Cliente, così come indicato all’art.4 che precede “Limitazioni di Responsabilità”.
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito.
2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato.
3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione.
5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Garanzia. La garanzia sui prodotti Dayco ha durata di due anni dalla data di loro installazione. Nel caso in cui sia riscontrato un difetto di fabbricazione del prodotto, Dayco a propria discrezione si impegna alla restituzione del prezzo di vendita o alla sostituzione del prodotto entro un congruo termine. Dayco si fa carico dei costi di spedizione e di installazione del nuovo prodotto in sostituzione, con esclusione di qualsiasi altro obbligo di indennizzo. La garanzia non è applicabile qualora: - il difetto sia attribuibile a normale usura, derivante dall’utilizzo del prodotto per l’uso prescritto dopo un chilometraggio che corrisponde a quello definito dal costruttore del veicolo e a condizione che i componenti della trasmissione di potenza coinvolti nel movimento siano in condizioni di normale funzionamento; o - gli altri componenti della trasmissione di potenza del veicolo, a causa di una insufficiente o non corretta manutenzione, abbiano causato il difetto del prodotto; o - il prodotto non sia stato utilizzato per l’uso prescritto: non applicato sul/i modello/i di motore indicato/i a catalogo, utilizzato su motori da competizione, ecc.; o - il prodotto non sia stato installato seguendo le raccomandazioni del costruttore del veicolo per lo specifico modello e/o le istruzioni allegate da Dayco stessa al prodotto; o - il prodotto non sia stato conservato, trasportato o maneggiato in modo appropriato; o - in caso di incidente. Entro due mesi dalla constatazione del difetto di conformità, il rivenditore o l’installatore, oltre ad inviare alla Dayco il prodotto difettoso o a permetterne l’esame da parte dei tecnici di quest’ultima, dovrà fornire per iscritto a Dayco le seguenti informazioni: - Tipo/codice prodotto; - data di montaggio del prodotto, km della vettura al momento del montaggio e al momento del riscontro del difetto; - dati del veicolo (modello, cilindrata, codice motore, anno di produzione); - documenti comprovanti l’acquisto del prodotto (fattura o ricevuta); - nome e indirizzo dell’utente finale; - descrizione del difetto riscontrato; - anomalia segnalata dal cliente finale. Nel caso in cui il rivenditore o l’installatore non provveda ad inviare nei termini sopraindicati la documentazione e/o le informazioni richieste ai sensi del precedente paragrafo, la garanzia prestata non troverà applicazione e pertanto Dayco non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per il difetto contestato.
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti.
2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi.
3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del con...
Garanzia. L’impresa aggiudicataria si assume l’obbligo di fornire la strumentazione di produzione corrente, nuova di fabbrica, non ricondizionata né riassemblata, modello di recente immissione sul mercato e di ultima generazione, intendendosi per tale l’ultima versione (release) immessa in commercio del modello di apparecchiatura che l’azienda partecipante intende offrire fra quelli in produzione a disposizione nel proprio listino prodotti. La strumentazione fornita deve contenere tutti i più aggiornati accorgimenti in termini tecnici ed essere priva di difetti dovuti a progettazione, errata esecuzione od installazione e a vizi di materiali impiegati e deve possedere a tutti i requisiti indicati dall’Impresa aggiudicataria nell’offerta e nella documentazione tecnica, nonché in vigore all’atto del collaudo. La strumentazione fornita, a prescindere che sia prodotta dall’Impresa aggiudicataria e da Imprese terze, dovrà essere garantita dall’Impresa aggiudicataria per tutti i vizi costruttivi ed i difetti di malfunzionamento, per tutta la durata contrattuale, a partire dalla data di collaudo con esito favorevole. L’Impresa aggiudicataria è tenuta ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi dai beni durante il periodo di garanzia, dipendenti da vizi di costruzione, di installazione, di configurazione e da difetti dei materiali impiegati. L’impresa aggiudicataria è tenuta a garantire parti originali di ricambio per almeno 10 anni a decorrere dalla data di scadenza del periodo di garanzia. Per ciascuna strumentazione e dispositivo opzionale offerti è inclusa la garanzia per vizi e difetti di funzionamento (art. 1490 c.c.), per mancanza di qualità promesse o essenziali all’uso cui la cosa è destinata (art. 1497 c.c.), nonché la garanzia per buon funzionamento (art. 1512 c.c.) per 12 (dodici) mesi a partire dalla data di collaudo positivo (data di accettazione della strumentazione). Durante tale periodo il Fornitore assicura, gratuitamente, mediante propri tecnici specializzati il necessario supporto tecnico finalizzato al corretto funzionamento dei prodotti forniti, nonché, ove occorra, la fornitura gratuita di tutti i materiali di ricambio che si rendessero necessari a sopperire eventuali vizi o difetti di fabbricazione, ovvero, qualora necessaria o opportuna, la sostituzione delle apparecchiature. L’Azienda Ospedaliera avrà diritto alla riparazione o alla sostituzione gratuita ogni qualvolta, nel termine di 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di collau...
Garanzia. 7.1. Veco garantisce il Cliente per ogni vizio di fabbricazione, difformità o difetto di qualità essenziali del Prodotto oggettivamente imputabili a difformità produttive.
7.2. Il Prodotto è garantito per 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna.
7.3. Se il Cliente ha usufruito e saldato il servizio di Commissioning, la garanzia di cui al punto 7.1 potrà essere estesa oggettivamente alle lavorazioni effettuate da Veco o da personale dalla stessa incaricato, e temporalmente fino a 24 (ventiquattro) mesi dalla data di consegna da parte del Cliente dei certificati di Commissioning, accettati da Veco; estensione temporale che, in ogni caso, non può superare i 30 (trenta) mesi dalla Data di Consegna.
7.4. Il Prodotto in sostituzione sarà oggetto di nuova garanzia per
7.5. Per attivare la procedura di garanzia, il Cliente dovrà tempestivamente segnalare la problematica riscontrata nei termini di cui al 3.6. ed attendere specifiche istruzioni da parte di Veco. Se non diversamente concordato per iscritto, le riparazioni in garanzia verranno eseguite presso la sede di Veco, il Cliente dovrà quindi far pervenire il bene da riparare presso tale sede; ad insindacabile giudizio di Xxxx, le predette attività potranno essere altresì svolte presso il Sito da un Tecnico;
7.6. La presente garanzia non comprende: (i) Prodotti semplicemente rivenduti da Veco – per cui si applicheranno le garanzie del produttore (ad es. pompe, vasi di espansione, accessori aria e acqua); (ii) i vizi o difformità originati da una non corretta installazione del Prodotto; (iii) vizi o difformità imputabili a manomissioni, furti, o al trasporto del Prodotto; (iv) vizi o difformità imputabili ad inidoneo, improprio utilizzo del Prodotto, ed in generale per quelli originati da un mancato rispetto delle prescrizioni tecniche, delle norme di sicurezza e prudenza nell’utilizzo; (v) danni derivanti da incendio, allagamento o da altri incidenti; (vi) vizi o difformità imputabili ad una mancata o carente manutenzione ordinaria (es. tubazioni e pompe non manutenute adeguatamente; problemi connessi alla pulizia/ostruzione di tubazioni ecc.); (vii) vizi o difformità imputabili a modifiche del Prodotto operate unilateralmente dal Cliente o da terzi non autorizzati da Veco (viii) accessori e parti di Prodotto tipicamente soggetti ad usura (es. guarnizioni, giranti, tenute, filtri aria/acqua ecc.) – per cui la garanzia rimane, in ogni caso, inderogabilmente di 12 (dodici) mesi dalla Data di Consegna; (ix) tutte ...
Garanzia. [applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali]
19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti.
19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c..
19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate.
19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata.
19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.