We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Garanzia Clausole campione

Garanzia a. Costituisce oggetto della Garanzia la riparazione, ovvero la sostituzione, a scelta di EBIT S.r.l di parti e componenti che dovessero presentare anomalie attribuibili a difetto di fabbricazione difetti intrinsechi al materiale. Le parti coperte da garanzia e la durata della stessa sono indicate separatamente. b. Sono esclusi dalla garanzia i vizi e/o i difetti derivanti da: impropria o inadeguata riparazione effettuata dall’Acquirente; per tale intendendosi comunque la riparazione effettuata da personale non appartenente alla rete di assistenza ufficiale della venditrice; utilizzo di software o interfacce non nativi e/o non forniti da EBIT; modifiche non autorizzate; funzionamento ai di fuori delle specifiche ambientali per il macchinario/ari oggetto del contratto; c. il periodo di garanzia decorre dal 30mo giorno successivo a quello della consegna dei beni. Nel caso di collaudo in contraddittorio con emissione del relativo certificato, la garanzia – fermo restando quanto precisato all’art 6 lettera b – decorre dalla data di emissione del certificato. d. Qualora, successivamente al positivo collaudo dell’apparecchiatura, dovessero verificarsi alterazioni delle condizioni ambientali del sito di installazione del bene/ dei beni (tipo interferenze da radiofrequenze, variazioni del campo magnetico etc) rispetto a quelle rilevate dal personale tecnico EBIT all’atto del collaudo tali da pregiudicare il buon funzionamento del bene/ dei beni, EBIT S.r.l si impegna a fornire all’Acquirente le indicazioni opportune per rimediare, ove possibile, agli eventuali malfunzionamenti, fermo restando che le spese necessarie per l’attuazione di dette misure saranno a carico della parte Acquirente. e. La denuncia degli eventuali vizi e/o difetti riscontrati sui beni oggetto del contratto deve essere fatta, a pena di perdita del diritto, esclusivamente per iscritto, con lettera raccomandata A/R, rivolta alla sede operativa di Genova di EBIT S.r.l. entro otto giorni dalla scoperta del vizio o difetto. Insieme con la denuncia dei vizi l’Acquirente dovrà richiedere per iscritto, allegando copia della lettera di denunzia, l’intervento al Centro di Assistenza più prossimo alla propria sede. EBIT S.r.l. provvederà all’accesso alla veridica presso il Cliente entro i tre giorni lavorativi successivi al ricevimento della richiesta di intervento, effettuata nelle forme che precedono. f. La garanzia prestata da EBIT S.r.l. comprende unicamente la sostituzione gratuita della parti ricon...
Garanzia. 8.1 - Il Fornitore garantisce la conformità di prodotti forniti, intendendosi cioè che i prodotti sono privi di difetti nei materiali e/o lavorazioni e che sono conformi a quanto stabilito da specifico contratto accettato dalle parti. 8.2 - La durata della garanzia è di dodici mesi che decorrono dalla consegna dei prodotti e, per i prodotti o componenti sostituiti, dal giorno della loro sostituzione. 8.3 - Entro tale periodo il Fornitore al quale il Cliente, non più tardi di otto giorni dalla consegna per i difetti palesi ed otto giorni dalla scoperta per quelli occulti, abbia denunciato per iscritto l’esistenza dei difetti si impegna, a sua scelta - entro un termine ragionevole avuto riguardo all’entità della contestazione - a riparare o sostituire gratuitamente i prodotti o le parti di essi che fossero risultati difettosi. Il reso di merce non conforme dovrà essere sempre autorizzato dal Fornitore per iscritto e dovrà rispettare l’imballo originale. 8.4 - Le sostituzioni o le riparazioni vengono di regola effettuate Franco Fabbrica: le spese ed i rischi per il trasporto dei prodotti difettosi sono a carico del Cliente. Tuttavia qualora il Fornitore, d’accordo con il Cliente, ritenesse più opportuno svolgere i lavori necessari alla sostituzione o riparazione presso il Cliente, quest’ultimo sosterrà le spese di viaggio e soggiorno del personale tecnico messo a disposizione dal Fornitore e fornirà tutti i mezzi ed il personale ausiliario richiesti per eseguire l’intervento nel modo più rapido e sicuro. 8.5 - La garanzia decade ogniqualvolta i prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente oppure abbiano ricevuto una manutenzione insufficiente o siano stati modificati o riparati senza l’autorizzazione del Fornitore. Il Fornitore non risponde inoltre dei difetti di conformità dei prodotti dovuti all’usura normale di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua.
Garanzia. L’utilizzo dei Servizi è soggetto alla disponibilità di adeguate connessioni di rete. Vodafone non è responsabile per cause di malfunzio- namento causate da circostanze al di fuori del proprio ragionevole controllo. I Servizi sono forniti “AS IS” e nella misura consentita dalla legge applicabile, si escludono tutte le rappresentazioni, le garanzie, con- dizioni ed altri termini non espressamente indicati in questo documento, comprese eventuali garanzie implicite o alle condizioni di non violazione di diritti di terzi e idoneità per uno scopo particolare in relazione all’utilizzo del software e relativi servizi. Vodafone non garantisce che l’utilizzo dei Servizi sarà ininterrotto, disponibile in ogni momento o privo di rischi. Il Cliente prende atto che l’utilizzo del Servizio è a proprio esclusivo rischio. Vodafone non offre alcuna garanzia che il Servizio fornisca una protezione contro tutte le minacce possibili o sia privo di errori, esente da interruzioni o che il Servizio soddisferà le esigenze del Cliente, così come indicato all’art.4 che precede “Limitazioni di Responsabilità”.
Garanzia. 7.1. Il Fornitore dichiara e garantisce che i Prodotti e/o Servizi sono esenti da vizi e difetti, di ottima qualità, prodotti a regola d’arte, conformi allo scopo per cui sono stati forniti e corrispondenti, in quantità e tipologia, a quanto previsto nell’Ordine. 7.2. Il Venditore dichiara e garantisce inoltre che, per un periodo di 12 mesi dalla data di Consegna dei prodotti o per il maggior periodo concordato tra le Parti (in seguito “Periodo di Garanzia”) i Prodotti saranno perfettamente funzionanti e/o idonei al raggiungimento delle finalità per cui sono stati forniti. 7.3. Nel caso in cui i Prodotti presentino difetti di funzionamento nel corso del Periodo di Garanzia, il Fornitore si impegna a provvedere alla loro riparazione o sostituzione, a scelta di AL, con la massima tempestività e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dalla ricezione della notifica da parte di AL. Il Fornitore sosterrà integralmente le spese di riparazione o sostituzione dei Prodotti, così come ogni altra spesa o costi accessori, quali, in via esemplificativa, il trasporto, lo smaltimento dei Prodotti inutilizzabili e i costi e i danni subiti dai clienti di AL da questa indirettamente sostenuti. 7.4. Qualora il Fornitore non fosse in grado di provvedere a quanto sopra definito, AL si riserva la possibilità di ricorre ad altro terzo a sua scelta. Tutti i costi associati a questa operazione saranno a carico del Fornitore. 7.5. Il Fornitore non potrà addurre l’utilizzazione di un terzo per limitare o escludere le proprie responsabilità relative alla garanzia 7.6. In ipotesi di Contratto di appalto o Contratto d’Opera trovano applicazione le previsioni e le clausole previste negli specifici contratti.
Garanzia. 1. La garanzia di cui alle premesse, prestata dalla Società ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 (comma 5) e s.m.i., a garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. 2. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o, comunque, fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi risultante dal relativo certificato. 3. Lo svincolo è automatico, senza necessità del nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della Società degli stati di avanzamento dei servizi, o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. 4. Qualora l’ammontare della garanzia si dovesse ridurre per effetto di quanto disposto espressamente nelle clausole del presente contratto, la cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni da quello in cui l’ACI avrà reso noto alla Società l’avvenuta riduzione. 5. In caso di mancata reintegrazione nel termine suddetto, il contratto si intenderà risolto di diritto in danno della Società, salvo il risarcimento del danno subito dall’ACI.
Garanzia. Salvo quanto al successivo Art. 14, e dove applicabile, CAEN si impegna a garantire i propri prodotti, per un periodo di 12 (dodici) mesi, fatta eccezione nel casi in cui l’acquirente sia un consumatore, ove CAEN si impegna a garantire i propri prodotti, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, dai difetti di conformità secondo quanto disposto dal D.Lgs. n. 24/2002 in attuazione della Direttiva 1999/44/CE, poi sostituita dalla Direttiva 2019/771/UE successivamente attuata dal D. Lgs. n. 170/2021, ovvero secondo le leggi applicabili alla singola transazione e/o ordine. Tale periodo decorre dalla data di consegna di ogni singola unità al Cliente. La garanzia comprende, per il periodo sopra indicato, gli interventi di assistenza correttiva e di sostituzione, da effettuarsi presso il centro di assistenza CAEN sito in Viareggio Xxx Xxxxxxx 00 (Xxxxx). Le parti sostituite sono e restano di proprietà di CAEN. Le spese di trasporto sono comunque a carico del Cliente salvo diversamente concordato per scritto o secondo le leggi applicabili. Gli interventi di assistenza correttiva non comprendono, invece, i guasti verificatisi per cause diverse dal normale uso o per uso improprio dei prodotti. Eventuali anomalie e/o difetti devono essere notificati immediatamente a CAEN per iscritto. La notifica deve essere effettuata dal Cliente entro 5 giorni dal ricevimento delle merci in caso di anomalie evidenti; in caso di difetti nascosti, CAEN deve essere avvisata immediatamente e comunque al più tardi entro una settimana dal momento in cui é stato possibile rilevare tali difetti. In caso contrario, ogni forma di garanzia è esclusa. Reclami relativi a consegne parziali non danno diritto al Cliente di rifiutare l’adempimento dell’intero contratto. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza e di avere letto le informazioni relative alle modalità di utilizzo dei prodotti.
Garanzia. 5.1 - Il Venditore garantisce che i Prodotti forniti sono conformi per quantità, qualità, tipo nonché alle specifiche tecniche espressamente concordate in contratto, con esclusione di qualunque garanzia circa l'impiego specifico al quale il Compratore, o il suo sub-acquirente, destina il prodotto acquistato, e che sono esenti da vizi che possano renderli non idonei all’uso cui sono destinati. 5.2 - La garanzia per vizi è limitata ai soli difetti dei Prodotti conseguenti a difetti di materiale o di fabbricazione riconducibili al Venditore e non opera nel caso in cui: a) il Compratore non provi di aver effettuato un corretto uso, manutenzione, stoccaggio e conservazione dei Prodotti; b) il Compratore abbia apportato delle modifiche o riparazioni ai Prodotti, senza il previo consenso scritto del Venditore; c) i Prodotti siano stati montati o utilizzati non correttamente; d) i difetti dei Prodotti siano dovuti alla normale usura di quelle parti che, per loro natura, sono soggette ad usura rapida e continua; e) i difetti di conformità abbiano la loro causa in un fatto successivo al passaggio dei rischi al Compratore. 5.3 - La garanzia ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data della consegna dei Prodotti al Compratore ed è subordinata alla regolare e tempestiva denunzia dei vizi e delle difformità da parte di quest’ultimo secondo quanto disposto al successivo comma, accompagnata dall’espressa richiesta scritta al Venditore di effettuare un intervento in garanzia. La garanzia per i Prodotti sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione. La garanzia per i componenti del Prodotto sostituiti o riparati decorre dal giorno dell’eventuale sostituzione o riparazione, e comunque vale per il solo componente riparato o sostituito.
Garanzia. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106603di importo pari ad Euro 2.881.539,51= (duemilioniottocentoottantunomilacinquecentotrentanove/51) per il Lotto 2, garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole – Cariparma S.p.A. avente n. 4106605 di importo pari a Euro 3.502.300,78= (tremilionicinquecentoduemilatrecento/71) per il Lotto 3 e garanzia rilasciata in data 22/03/2018 dalla Crédit Agricole - Cariparma avente n. 4106607 di importo pari a Euro 1.112.410,58=(unmilionecentododicimilaquattrocentodieci/58) per il Lotto 5, tutte in favore della Consip S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti. 2. Esse prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta delle Amministrazioni e/o della Consip S.p.A.. Le dette garanzie sono estese a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione e dall’esecuzione dei singoli contratti attuativi. 3. In particolare, la garanzia rilasciata per ogni singolo Lotto garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., fermo restando quanto previsto nell’articolo 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali. 4. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione della Convenzione e del con...
Garanzia. [applicabile nel caso in cui le attività di ricerca e sviluppo comprendano anche la realizzazione di prodotti prototipali] 19.1 Il Contraente garantisce che il prodotto sarà conforme a quanto previsto nell'Allegato Tecnico Gestionale al contratto, anche per quanto riguarda i materiali di fabbricazione e gli assiemaggi, ed esente da difetti latenti. 19.2 Si applica quanto disposto agli artt. 1667-1668 c.c.. 19.3 Per i componenti che sostituiscono componenti trovati difettosi, verrà esteso un nuovo periodo di garanzia di uguale durata decorrente dalla data della riconsegna delle parti riparate. 19.4 L'ASI darà notizia al Contraente, a mezzo PEC, entro 60 gg. dalla scoperta, di ogni difetto riscontrato nel prodotto realizzato in esecuzione del contratto e darà ogni particolare circa la richiesta degli interventi in garanzia e delle ragioni che l'hanno determinata. 19.5 La garanzia non si estende ai danni che possono derivare al prodotto dopo la consegna dello stesso all'ASI, a causa di manomissioni o negligenza di custodia e di manutenzione, o per avarie dovute ad uso improprio e/o per successive prove, trasporti e maneggi eseguiti senza il rispetto dei requisiti applicabili, salvo i casi in cui quanto sopra non sia di responsabilità del Contraente.
Garanzia. Durante il periodo di garanzia, che decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio fino all’approvazione dello stesso come stabilito nel contratto di appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo di garantire tutti gli impianti, sia per la qualità dei materiali, sia per il montaggio, sia infine per il regolare funzionamento, dalla data del Certificato di collaudo provvisorio. L'Appaltatore deve riparare tempestivamente a sue spese i guasti e le imperfezioni che si verificassero negli impianti per effetto della non buona qualità dei materiali e per difetti di montaggio o funzionamento, escluse soltanto le riparazioni dei danni che, a giudizio dell'E.A., non possano attribuirsi all'ordinario esercizio dell'impianto, ma ad evidente imperizia o negligenza del personale che ne fa uso o a normale usura. Pertanto, se durante il periodo di garanzia, si verificasse un'avaria la cui riparazione fosse di spettanza dell'Appaltatore, oppure che le prestazioni degli impianti non mantenessero la rispondenza alle prescrizioni contrattuali, viene redatto dall'E.A. un Verbale di Avaria circostanziato che verrà notificato all'Appaltatore stesso. Se l'Appaltatore non provvedesse alla riparazione nel termine impostogli dalla E.A., l'avaria verrà riparata o le prestazioni verranno ristabilite d'ufficio a spese dell'Appaltatore stesso. l termine di garanzia relativo alle apparecchiature riparate o interessate alla mancata rispondenza od a quelle parti che ne dipendano, viene prolungato per una durata pari al periodo in cui gli impianti non possono essere usati, comunque non superiore al periodo di garanzia. Con la firma del contratto l'Appaltatore riconosce inoltre essere a proprio carico anche il risarcimento all'E.A. di tutti i danni diretti che potessero essere causati da guasti o anomalie funzionali degli impianti fino alla fine del periodo di garanzia. Per quanto non precisato nel presente C.S.A., si fa riferimento alle normative e/o consuetudini vigenti e alle disposizioni del Codice Civile.