Common use of GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI Clause in Contracts

GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI. Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata. 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: lavoro straordinario. 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto b) o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparec- chio danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigiona- menti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresen- tano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio; danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti; g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività. II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sot- tratto. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. A parziale deroga dell’art. 62, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.

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Samples: Condizioni Di Assicurazione

GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI. Tale garanzia è operante unicamente nel caso solo se espressamente richiamata in cui in Polizza polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa 220035), unita- mente alla somma assicu- rataassicurata. 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; ; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: lavoro straordinario. 3. prestazioni di servizi da terzi; 4.: a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; ; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto b) rim- piazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto del- l’impianto o apparec- chio apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finitifi- niti, approvvigiona- menti approvvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresen- tano rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio; ; e) danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti; g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività. giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo pianto danneggiato, distrutto o sottratto. II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto im- il Contraente o sot- tratto. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente effettiva- mente utilizzato. A parziale deroga dell’art. 6268, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o faxsi è verificata la forzata interruzione dell’attività. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.cui

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Samples: Assicurazione Contro I Danni All’esercizio Commerciale

GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI. Tale garanzia è operante unicamente nel caso solo se espressamente richiamata in cui in Polizza polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa 220035), unita- mente alla somma assicu- rataassicurata. 1. uso di un impianto o apparecchio sostitutivo; 2. applicazione di metodi di lavoro alternativi; ; 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. lavoro straordinario. La Società non risponde dei maggiori costi dovuti a: lavoro straordinario. 3. prestazioni di servizi da terzi; 4.: a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; ; b) eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto b) rim- piazzo dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto del- l’impianto o apparec- chio apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finitifi- niti, approvvigiona- menti approvvigionamenti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresen- tano rappresentano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio; ; e) danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti; g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; h) difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attività. giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo pianto danneggiato, distrutto o sottratto. II periodo di indennizzo per ogni singolo sinistro inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto im- il Contraente o sot- tratto. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzo. l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente effettiva- mente utilizzato. A parziale deroga dell’art. 6269, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o faxsi è verificata la forzata interruzione dell’attività. Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.cui

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Samples: Assicurazione

GARANZIA FACOLTATIVA - MAGGIORI COSTI. Tale garanzia è operante unicamente nel caso in cui in Polizza (mod. 220008) sia indicata la relativa somma assicu- rata. 1assicurata. uso A parziale deroga dell’art. 13 lettera i), nel caso di un impianto forzata interruzione dell’attività assicurata causata da sinistro in- dennizzabile a termini dell’art. 12, lettera a) usque j), e/o apparecchio sostitutivo; 2delle Garanzie Facoltative, qualora operanti, la Società rim- borsa, fino a concorrenza della somma assicurata, le spese straordinarie documentate, purché necessariamente so- stenute per il proseguimento dell’attività, sempreché tali spese siano sostenute durante il periodo di indennizzo e riguardino, a titolo di esempio: - l’uso di macchine od impianti in sostituzione di quelli danneggiati o distrutti; - il lavoro straordinario anche notturno o festivo del personale; - le lavorazioni presso terzi; - la fornitura di energia elettrica e/o termica da parte di terzi; - gli affitti dei locali per il trasferimento temporaneo dell’attività compresi i relativi costi di trasferimento. applicazione L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali ne- cessarie alla prosecuzione dell’attività che l’Assicurato avrebbe sostenuto in assenza di metodi di lavoro alternativi; sinistro. La Società non risponde dei in- dennizza i maggiori costi dovuti aconseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da: lavoro straordinario. 3. prestazioni di servizi da terzi; 4. a) limitazioni dell’attività aziendale e difficoltà nella rimessa in efficienza dell’impianto o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto, derivanti da provvedimenti di governo o di altra autorità; eventuali indisponibilità di mezzi finanziari da parte dell’Assicurato per la riparazione o il rimpiazzo dell’impianto b) o apparecchio danneggiato, distrutto o sottratto; c) modifiche, migliorie, revisioni eseguite in occasione della riparazione o del rimpiazzo dell’impianto o apparec- chio danneggiato, distrutto o sottratto; d) deterioramento, distruzione o danneggiamento di materie prime, semilavorati o prodotti finiti, approvvigiona- menti destinati all’attività assicurata e ciò - se non altrimenti convenuto - anche se tali circostanze rappresen- tano o provocano ulteriori danni materiali e diretti a un impianto o apparecchio; danni ai supporti di dati; f) ricostituzione di dati e programmi danneggiati, distrutti o sottratti; g) scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità; h) ; - difficoltà di reperimento di beni e servizi necessari alla ripresa dell’attivitàall’attività e imputabili a causa di forza maggiore quali, a ti- tolo di esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra. II Per periodo di indennizzo si intende il periodo strettamente necessario per ogni singolo sinistro inizia la riparazione od il rimpiazzo delle cose assicurate distrutte o danneggiate e, comunque, limitata ai maggiori costi sostenuti a partire dal momento 3° giorno di inter- ruzione forzata di attività e per 90 giorni successivi alla data in cui insorgono i maggiori costi e continua per si è verificato il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell’apparecchio o impianto danneggiato, distrutto o sot- trattosinistro. La Società risponde per singolo sinistro e per ciascuna annualità assicurativa fino all’importo giornaliero convenuto, riferito al periodo di indennizzoL’indennizzo previsto dalla presente garanzia è cumulabile con quanto garantito dall’art. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell’ambito di ciascun mese o frazione del periodo di indennizzo effettivamente utilizzato. A parziale deroga dell’art. 62, il Contraente o l’Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società i danni di maggiori costi mediante telegramma, telex o fax12 lettera k). Questa garanzia è prestata a “primo rischio assoluto” con il limite di giorni 30 per sinistro e per anno assicurativo e l’indennizzo verrà liquidato a partire dal 4° giorno successivo a quello in cui si è verificata la forzata interruzione dell’attività.

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Samples: Condizioni Di Assicurazione