Garanzie per la partecipazione alle procedure. L’offerta è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a € 11.828,85 corrispondente al 2% del valore complessivo dell’appalto ai sensi dell’articolo 106, comma 1 del Codice. Si applicano le riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice. Ai sensi dell’art. 106, comma 8, quarto periodo del Codice, l’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20% per cento, in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: UNI ISO 37301, ISO/IEC 27017, ISO/IEC 27701. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate all’art. 106, comma 8, primo e secondo periodo.