Definizione di Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; - in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata, dall’Impresa che sarà nominata capogruppo con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata, dal Consorzio medesimo; - in caso di Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere prestata, da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; - in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata, dall’Impresa che sarà nominata capogruppo con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata, dal Consorzio medesimo; - in caso di Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere prestata, da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio. - in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria; - in caso di R.T.I. costituendo nonché Consorzio ordinario costituendo dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio. - in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore dell’Impresa mandataria; - in caso di R.T.I. costituendo nonché Consorzio ordinario costituendo dovrà essere sottoscritta digitalmente dai legali rappresentanti o procuratori di ciascuna Impresa partecipante al R.T.I. o al Consorzio; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante o procuratore del Consorzio. - in caso di R.T.I./Consorzio costituito dovrà essere inserita a portale, nell’Area “Qualificazione” della RDO on line, la copia scansionata del mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito all’Impresa capogruppo in caso di RTI e Atto Costitutivo in caso di consorzio; - in caso di R.T.I. o Consorzio ordinario, devono essere altresì indicate, nell’Istanza (Allegato A), le parti dell’appalto (in percentuale e tipologia) che saranno svolte dalle singole imprese costituenti il R.T.I. o Consorzio stesso.
Garanzia provvisoria l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;

Examples of Garanzia provvisoria in a sentence

  • In tal caso le Certificazioni corredate dalla dichiarazione di conformità all’originale ed unite in unico documento elettronico alla Garanzia provvisoria, firmato digitalmente, devono essere inserite nell’apposito spazio nel telematico.

  • La mancata costituzione di detta Garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della Garanzia provvisoria.

  • Poste si riserva la facoltà di incamerare la Garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

  • A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore (che può essere anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia “definitiva” per l’esecuzione del contratto, di cui all’art.103 del D.Lgs.

  • D) Garanzia provvisoria da presentare, a scelta del contraente, con le modalità previste dall’art.


More Definitions of Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da una
Garanzia provvisoria f) in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;
Garanzia provvisoria. 1% € 1.719,73; si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto, dal 2% all’1%, (calcolato con riferimento al valore stimato dell’appalto al netto della opzione di proroga tecnica quadrimestrale, avente carattere eventuale) ulteriormente riducibile nei casi previsti dall’art. 93.
Garanzia provvisoria. Procedura Aperta per la conclusione di un Accordo Quadro per l’affidamento del servizio di consegna domiciliare di materiali e kit informativi alle utenze interessate dal nuovo modello di raccolta differenziata nei municipi di Roma Capitale e contestuale ritiro di contenitori precedentemente consegnati suddiviso il 4 (quattro) lotti”. Detta cauzione dovrà essere firmata digitalmente ed inserita, a pena di esclusione, in formato elettronico nel Plico telematico A – Documentazione Amministrativa. Xxxx l’esclusione, la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: La cauzione provvisoria dovrà essere prodotta a pena di esclusione: ▪ in caso di RTI costituito, dall’Impresa Mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento; ▪ in caso di RTI costituendo, da una delle Imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese raggruppande; ▪ in caso di Consorzio di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016, dal Consorzio medesimo; ▪ in caso di Consorzio costituendo, da una delle Imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le Imprese che intendono costituirsi in Consorzio. La garanzia provvisoria garantisce la serietà dell’offerta relativa alla partecipazione alla presente Procedura finalizzata alla conclusione dell’Accordo Quadro e garantisce altresì l’obbligo di partecipazione ai successivi Appalti specifici: essa pertanto è posta anche a garanzia dell’obbligo dell’operatore economico di presentare la propria offerta per i singoli Appalti Specifici, confermando o migliorando lo sconto offerto in occasione della partecipazione alla presente Procedura e, in caso di aggiudicazione, di stipulare il relativo Contratto. La cauzione provvisoria copre, e viene escussa, per la mancata conclusione dell’Accordo Quadro per fatto del concorrente nonché i) per la mancata partecipazione agli Appalti Specifici; ii) la mancata conferma e/o miglioramento dello sconto offerto in fase di Accordo Quadro e iii) per la mancata sottoscrizione dei medesimi Appalti Specifici dopo l’aggiudicazione per fatto del concorrente, ai sensi dell’articolo 93, comma 6, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui la cauzione provvisoria sia prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato, l’impegno del fidejussore dovrà essere necessariamente reso con le modalità di cui al punto (ii). La cauzione provvisoria verrà progressivamente svincolata in ragione dell’avvenuta partecipa...
Garanzia provvisoria. Si. Garanzia definitiva: Si. III.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in materia: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di imprenditori, di fornitori o di prestatori di servizi aggiudicatario dell’appalto: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.4) Indicazioni riguardanti la situazione propria dell’imprenditore/del fornitore/del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere: I requisiti minimi, le dichiarazioni e certificazioni da presentarsi, nonché le modalità, sono indicati nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.5) La prestazione del servizio è riservata ad una parti- colare professione: così come indicato nel bando di gara integrale pubblicato sul sito internet indicato nella sezione I. III.6) Le persone giuridiche saranno tenute a comunicare i nominativi e le qualifiche professionali del personale incaricato della prestazione del servizio: Si.
Garanzia provvisoria garanzia pari al 2% dell'importo corrispondente al lotto per il quale l'operatore economico partecipa. In caso di partecipazione ad una pluralità di lotti, la garanzia è riferita al valore di ciascun lotto. La garanzia è prestata sotto forma di cauzione o di fideiussione, a favore della Stazione Appaltante, a scelta dell'offerente. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate; in tal caso dovrà essere prodotta la quietanza, in originale o in copia autenticata, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice (Aset spa). La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del Decreto Legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art.161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n.58. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, avente validità almeno pari a quella dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita. Inoltre, la garanzia provvisoria (cauzione o fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di aggiudicazione della gara, a richiesta del concorrente, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 113 del D.lgs. n. 163/06 valida fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/06. Per fruire di tale beneficio il concorrente è tenuto a documentare il possesso del requisito (certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee). In caso di ATI concorrente il requisito deve essere posseduto da tutte le imprese partecipanti al raggruppamento. I contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi allo schema di polizza ...
Garanzia provvisoria documento attestante l’avvenuta costituzione della "garanzia fideiussoria, denominata "garanzia provvisoria" di € 4.020,00 pari al 2% dell’importo a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell'offerente, con le modalità e le caratteristiche di cui all’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, con allegata la dichiarazione, di cui all’art. 93, comma 8, del Codice, concernente l’impegno a rilasciare la cauzione definitiva (ove tale impegno non sia già eventualmente contenuto in una apposita ed esplicita clausola nel documento di garanzia provvisoria). Nel caso in cui in cui la cauzione provvisoria venga prestata in misura ridotta del 50%, ai sensi del comma 7 dell’art. 93 del Codice, dovrà allegarsi dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente attesta il possesso del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero copia della suddetta certificazione (anche semplice fotocopia) in corso di validità alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. Per le ulteriori eventuali riduzioni dell’importo della garanzia si rinvia al citato art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016. Si precisa che in caso di garanzia a mezzo contanti, il relativo versamento andrà effettuato sul conto corrente bancario