Definizione di Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese; - in caso di R.T.I. costituendo, dovrà essere prestata, dall’Impresa che sarà nominata capogruppo con esplicita indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese associate; - in caso di Consorzio di cui all’art. 45 comma 2, lettera b) o c) del D.Lgs. 50/2016 nonché Consorzio ordinario costituito, dovrà essere prestata, dal Consorzio medesimo; - in caso di Consorzio ordinario costituendo, dovrà essere prestata, da una delle Imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito sono tutte le imprese che intendono costituirsi in Consorzio.
Garanzia provvisoria l’offerta dovrà essere corredata da una garanzia provvisoria, come definita dall’art. 93 del Codice, emessa a favore della Provincia di Reggio Emilia, pari al 2% del valore a base d’asta, salvo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del Codice;
Garanzia provvisoria in caso di R.T.I. costituito, dovrà essere prestata, dall'Impresa mandataria con esplicita indicazione che il soggetto garantito è il Raggruppamento Temporaneo di Imprese;

Examples of Garanzia provvisoria in a sentence

  • Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo Garanzia provvisoria.

  • La mancata costituzione di detta Garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della Garanzia provvisoria.

  • Poste si riserva la facoltà di incamerare la Garanzia provvisoria fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.

  • D) Garanzia provvisoria da presentare, a scelta del contraente, con le modalità previste dall’art.

  • A norma del comma 8 dell’art.93 del D.Lgs.n.50/2016, la Garanzia provvisoria (prestata in contanti oppure con Fideiussione) deve essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore (anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria) a rilasciare la garanzia fideiussoria “definitiva” per l’esecuzione del contratto, di cui all’arrt.103 del D.Lgs.n.50/2016, qualora l’offerente risultasse affidatario.


More Definitions of Garanzia provvisoria

Garanzia provvisoria l’offerta deve essere corredata ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs 50/2016 da una
Garanzia provvisoria. 1% € 1.719,73; si evidenzia che alla presente procedura, la quale non rientra tra le modalità di affidamento di cui all’art.1 del D.L. n.76/2020, non è applicabile il comma 4 del citato articolo e pertanto rimane obbligatoria la presentazione della garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i., tuttavia l’importo della medesima, ai sensi del primo comma del citato art. 93, viene ridotto dalla Stazione appaltante, al fine di armonizzarne l’applicazione con la ratio del richiamato decreto, dal 2% all’1%, (calcolato con riferimento al valore stimato dell’appalto al netto della opzione di proroga tecnica quadrimestrale, avente carattere eventuale) ulteriormente riducibile nei casi previsti dall’art. 93.
Garanzia provvisoria pari al 2% dell’importo complessivo dell’appalto, cioè a € 500,00 (seicento/00), costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione. La cauzione può essere costituita in contanti (mediante versamento presso la Tesoreria Comunale che ha sede presso il Banco di Sardegna - Agenzia di Sarroch - P.zza Repubblica) o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno di deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore di questa Amministrazione. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti o titoli del debito pubblico, l’offerta dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto,di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., qualora l’offerente risultasse affidatario (art. 75 – 8° comma – D. Lgs. 163/2006 es.m.i.). La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In quest’ultima ipotesi, il concorrente dovrà allegare anche dichiarazione sostitutiva rilasciata dall’intermediario medesimo, dalla quale risulti la suddetta iscrizione e il rilascio, in suo favore, dell’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze a prestare garanzia con le modalità di cui all’art. 75 del D.Lgs. 163/06 (può essere redatta utilizzando il modulo di dichiarazione Allegato G). La fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari deve, a pena di esclusione:
Garanzia provvisoria l'offerta è corredata, a pena di esclusione, dalla garanzia di cui all’articolo 93 del D. Lgs. 50/2016, corrispondente al 2% dell'importo complessivo d’appalto.
Garanzia provvisoria l’offerta è corredata da una garanzia provvisoria per € 15.440,00, come definita dall’art. 93 del Codice, pari al 2% del prezzo base d’asta e copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l’aggiudicazione per fatto dell’affidatario. A scelta del concorrente può essere costituita:
Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, l’offerta deve essere corredata da una garanzia, pari al 2 % (due per cento) dell’importo totale posto a base di gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta del contraente. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Garanzia provvisoria trattandosi di procedura ordinaria e non di procedura “semplificata” di cui al DL n. 10.465,87 (il 2% dell’importo complessivo a base d’appalto). La garanzia provvisoria è prestata, a scelta dell'offerente, sotto forma di cauzione o di fideiussione, nei modi o dai soggetti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia fideiussoria deve essere conforme a quanto stabilito dai commi dal 4 al 8 bis del già citato art. 93. Si applicano le riduzioni previste dal comma 7 dell'articolo 93 del D.Lgs. 50/2016.