IDENTIFICAZIONE “DE-VISU” (DA SPORTELLO). L’identificazione “de-visu” avviene mediante una rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale (LRA, XXX e IR) ed è prevista la presenza fisica del soggetto richiedente dinanzi ad un incaricato del Gestore addetto all’identificazione. Durante il processo di rilascio l’operatore effettua un riconoscimento “de-visu” del richiedente e ne verifica l’identità facendosi consegnare, ed effettuando la copia fronte/retro, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito di fotografia e di timbro, rilasciati da un’Amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto dall’art 35, Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445: - Carta d’Identità - Passaporto - Patente di guida In particolare, durante la fase di identificazione a vista del soggetto richiedente, l’incaricato dell’IdP procede con acquisizione del modulo di richiesta di adesione compilato su supporto cartaceo sottoscritto in modalità autografa. In questo caso: a. se il soggetto richiedente è una persona fisica, deve essere esibito un valido documento d’identità; b. se il soggetto richiedente è una persona giuridica, deve essere fornito atto notarile di procura legale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che materialmente presenta l’istanza che a sua volta è tenuta ad esibire un valido documento d’identità. L'operatore che effettua l’identificazione, accerta l'identità del richiedente tramite la verifica di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia recente riconoscibile del richiedente e firma autografa dello stesso e controlla la validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria in corso di validità. Qualora il richiedente non sia munito di Tessera Sanitaria l’incaricato non effettuerà il riconoscimento per SPID. Se i documenti esibiti dal richiedente risultano carenti delle caratteristiche di cui sopra, l’operatore ne esclude l’ammissibilità ed il processo di iscrizione viene sospeso o bloccato fino alla esibizione di documenti validi ed integri.
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Samples: Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid), Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid)
IDENTIFICAZIONE “DE-VISU” (DA SPORTELLO). L’identificazione “de-visu” visu avviene mediante una rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale (LRA, XXX CDRL e IR) ed è prevista la presenza fisica del soggetto richiedente dinanzi dinnanzi ad un incaricato del Gestore addetto all’identificazione. Durante il processo di rilascio l’operatore effettua un riconoscimento “de-visu” visu del richiedente e ne verifica l’identità facendosi consegnare, ed effettuando la copia fronte/retro, uno dei seguenti documenti consegnare un documento di riconoscimento, munito di fotografia e di timbro, rilasciati rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto dall’art 35, Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445, tra i quali: - • Carta d’Identità - italiana • Passaporto - italiano • Patente di guida italiana In particolare, particolare durante la fase di identificazione a vista del soggetto richiedente, richiedente l’incaricato dell’IdP procede con acquisizione del modulo di richiesta di adesione compilato su supporto cartaceo sottoscritto in modalità autografa. In questo caso:
a. 1. se il soggetto richiedente è una persona fisica, deve dovrà essere esibito un valido documento d’identità;
b. 2. se il soggetto richiedente è una persona giuridica, deve dovrà essere fornito atto notarile di fornita procura legale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che materialmente presenta l’istanza che a sua volta è tenuta ad esibire un valido documento d’identità. L'operatore che effettua l’identificazione, accerta l’identificazione verifica l'identità del richiedente tramite la verifica di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia recente riconoscibile del richiedente e firma autografa dello stesso stesso, e controlla la validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria in corso di validità. Qualora il richiedente non sia munito di Tessera Sanitaria l’incaricato non effettuerà il riconoscimento per SPIDsanitaria. Se i documenti esibiti dal richiedente Richiedente risultano carenti delle caratteristiche privi, in tutto o in parte, dei requisiti di cui sopra, l’operatore ne esclude l’ammissibilità ed il processo di iscrizione viene sospeso o bloccato interrotto fino alla esibizione di documenti validi ed integri.integri.
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Samples: Manuale Operativo
IDENTIFICAZIONE “DE-VISU” (DA SPORTELLO). L’identificazione “de-visu” visu avviene mediante una rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale (LRA, XXX RAO e IR) ed è prevista la presenza fisica del soggetto richiedente dinanzi dinnanzi ad un incaricato del Gestore addetto all’identificazione. Durante il processo di rilascio l’operatore effettua un riconoscimento “de-visu” visu del richiedente e ne verifica l’identità facendosi consegnare, ed effettuando la copia fronte/retro,, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito di fotografia e di timbro, rilasciati rilasciate da un’Amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto dall’art 35, Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445: - • Carta d’Identità - • Passaporto - • Patente di guida In particolare, particolare durante la fase di identificazione a vista del soggetto richiedente, l’incaricato dell’IdP procede con acquisizione del modulo di richiesta di adesione compilato su supporto cartaceo sottoscritto in modalità autografa. In questo caso:
a. se il soggetto richiedente è una persona persone fisica, deve dovrà essere esibito un valido documento d’identità;
b. se il soggetto richiedente è una persona giuridica, deve dovrà essere fornito atto notarile di procura legale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che materialmente presenta l’istanza che a sua volta è tenuta ad esibire un valido documento d’identità. L'operatore che effettua l’identificazione, l’identificazione accerta l'identità del richiedente tramite la verifica di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia recente riconoscibile del richiedente e firma autografa dello stesso e controlla la validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria in corso di validità. Qualora il richiedente non sia munito di Tessera Sanitaria l’incaricato non effettuerà il riconoscimento per SPID. SPID Se i documenti esibiti dal richiedente risultano carenti delle caratteristiche di cui sopra, l’operatore ne esclude l’ammissibilità ed il processo di iscrizione viene sospeso o bloccato fino alla esibizione di documenti validi ed integri.integri.
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IDENTIFICAZIONE “DE-VISU” (DA SPORTELLO). L’identificazione “de-visu” avviene mediante una rete di sportelli dislocati su tutto il territorio nazionale (LRA, XXX e IR) ed è prevista la presenza fisica del soggetto richiedente dinanzi ad un incaricato del Gestore addetto all’identificazione. Durante il processo di rilascio l’operatore effettua un riconoscimento “de-visu” del richiedente e ne verifica l’identità facendosi consegnare, ed effettuando la copia fronte/retro, uno dei seguenti documenti di riconoscimento, munito di fotografia e di timbro, rilasciati da un’Amministrazione dello Stato, secondo quanto previsto dall’art 35, Decreto del Presidente della Repubblica 28 Dicembre 2000, n. 445: - Carta d’Identità - Passaporto - Patente di guida Qualora la copia per scansione del documento presentato dal richiedente sia già stata registrata da Namirial (ad esempio nel caso di registrazione online del richiedente) e risulti conforme con quella effettivamente esibita dall’utente nel corso dell’identificazione “de-visu”, l’operazione di acquisizione della copia fronte/retro del documento non viene effettuata poiché già espletata. In particolare, durante la fase di identificazione a vista del soggetto richiedente, l’incaricato dell’IdP procede con acquisizione del modulo di richiesta di adesione SPID compilato su supporto cartaceo sottoscritto in modalità autografaautografa ovvero tramite documento informatico sottoscritto elettronicamente con firma elettronica avanzata (FEA). La firma elettronica avanzata può essere basata su tecnologia Grafometrica o su OTP/SMS. La dichiarazione di accettazione al servizio FEA prevista dall’Art 57 del DPCM 22 febbraio 2013 viene sottoscritta elettronicamente dal richiedente prima dell’utilizzo del servizio FEA. Nel caso di tecnologia Grafometrica la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione FEA è sottoscritta in presenza dell’operatore. Nel caso di OTP/SMS la sottoscrizione della dichiarazione di accettazione può avvenire in presenza dell’operatore, oppure nelle fasi di registrazione online che precedono l’identificazione presso l’operatore. In questo ultimo caso, il numero di cellulare in cui viene inviato il codice OTP per la sottoscrizione FEA deve coincidere con quello verificato nella fase di registrazione online. Inoltre:
a. se l’identità è per Persona Xxxxxx Xxxxxxxxx o ad Uso Professionale, il soggetto richiedente è una persona fisica, deve essere esibito esibire un valido documento d’identità;
b. se l’identità è per Persona Giuridica, il soggetto richiedente è una persona giuridicarichiedente, qualora non sia il legale rappresentante della Persona Xxxxxxxxx richiedente, deve essere fornito fornire atto notarile di procura legale attestante i poteri di rappresentanza conferiti alla persona fisica che materialmente presenta l’istanza che a sua volta è tenuta ad conferitigli ed esibire un valido documento d’identitàd’identità tra quelli previsti in 8.3.1.1. In caso di legale rappresentate la qualifica sarà verificata sulla Visura Camerale (o documento equipollente) ed il soggetto richiedente dovrà esibire un valido documento d’identità tra quelli previsti in 8.3.1.1;
c. se l’identità è per Persona Giuridica ad uso Professionale, il soggetto richiedente dovrà esibire un valido documento d’identità tra quelli previsti in 8.3.1.1 e mostrare le evidenze atte a confermare la titolarità a poter richiedere l’identità digitale per la persona giuridica L'operatore che effettua l’identificazione, accerta l'identità del richiedente tramite la verifica di un documento di riconoscimento in corso di validità rilasciato da un’Amministrazione dello Stato, munito di fotografia recente riconoscibile del richiedente e firma autografa dello stesso e controlla la validità del codice fiscale verificando la tessera sanitaria in corso di validitàvalidità o altro documento equipollente ai sensi della normativa vigente. Qualora il richiedente non sia munito di Tessera Sanitaria Sanitaria, o di altro documento equipollenteai sensi della normativa vigente, l’incaricato non effettuerà il riconoscimento per SPID. Se i documenti esibiti dal richiedente risultano carenti delle caratteristiche di cui sopra, l’operatore ne esclude l’ammissibilità ed il processo di iscrizione viene sospeso o bloccato fino alla esibizione di documenti validi ed integri.
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Samples: Manuale Operativo Del Servizio Di Gestione Del Sistema Pubblico Dell’identità Digitale (Spid)