Canone di locazione Clausole campione

Canone di locazione. Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Canone di locazione. Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro xxxxxxxxxx anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Canone di locazione. 1) Fermo restando l’adeguamento ISTAT di cui al successivo comma 4), il Conduttore è tenuto a versare, come proposto nella relativa offerta: - un canone annuo fisso stabilito in Euro ( /00); - per 36 mesi dalla sottoscrizione dell’atto di locazione, ossia dal al € ; successivamente e per tutta la residua durata della locazione, il canone annuo dovrà essere corrisposto in misura integrale.
Canone di locazione. Il canone di locazione sarà quello offerto dall'aggiudicatario in sede di gara. L'importo sul quale l'offerente dovrà effettuare il rialzo, così come indicato nel modello allegato C, viene stabilito nella somma mensile di € (euro) 1.000,00 (esente IVA ai sensi art. 10) [corrispondente ad un totale annuo a base d’asta di € 12.000,00]. Il canone di locazione sarà aggiornato ogni anno, a partire dal canone del secondo anno di locazione, senza necessità di richiesta scritta del locatario, sulla base della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rilevata dall’ISTAT. L’adeguamento sarà pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati e riferito al mese di settembre. Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto in due tranches, entro gennaio per il periodo settembre-dicembre ed entro marzo per il periodo gennaio-agosto.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( _/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) attraverso versamento o bonifico su c/c intestato entro i primi cinque giorni di ogni trimestre; la decorrenza del pagamento trimestrale viene stabilita dal mese di , ovvero alla scadenza delle nn. mensilità oggetto di scomputo così come risultante dalla offerta economica presentata dal conduttore composta dal ribasso sui costi del progetto esecutivo ed il rialzo sul canone mensile di locazione.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Perugia definito e depositato in data 26/09/2000 presso il Comune di Perugia, è convenuto in lire ……………………….( …………………………………………)/euro …………………
Canone di locazione. Il canone di locazione è convenuto in EURO . (= ) ovvero € _ x m2 _ più IVA, nella misura di legge, oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (= ), più IVA, nella misura di legge, e quindi, pari complessivamente a EURO 00, (=), più IVA, nella misura di legge che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate - di EURO (=), più IVA, nella misura di legge, ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................
Canone di locazione. 5.1 Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Cliente.