Canone di locazione. Il canone di locazione viene convenuto ed accettato dalle parti nella misura annua pari a €. ......... oltre ad I.V.A. di legge, da pagarsi in due rate semestrali anticipate, di pari importo, entro il 10 gennaio e il 10 luglio di ogni anno, mediante versamento presso la Tesoreria Comunale, con rilascio da parte del Comune di relativa quietanza. Il Conduttore non potrà far valere alcuna azione o eccezione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute. Il mancato puntuale pagamento, in tutto o in parte e per qualsiasi motivo, anche di una sola rata, del canone di locazione, costituirà il Conduttore in mora, con la conseguente risoluzione di diritto del contratto per grave inadempimento, ex art. 1456 del Codice Civile, a danno e spese del Conduttore stesso. Il Conduttore sarà comunque tenuto in ogni caso, al pagamento degli interessi di mora sulle somme non corrisposte. In deroga all’art. 1193 del Codice Civile il Locatore ha la facoltà di attribuire qualsiasi pagamento ai debiti più antichi, indipendentemente dalle diverse indicazioni del Conduttore stesso. Sono a carico del Conduttore le spese relative al servizio di pulizia, fornitura dell’acqua, energia elettrica, rimozione e smaltimento rifiuti, spese per l’ordinaria manutenzione dell’immobile e delle relative pertinenze. Non provvedendovi il Conduttore, vi provvederà il Locatore, avvalendosi della polizza fideiussoria di cui all’art. 5. Sono altresì a carico del Conduttore le spese relative a tutti i contratti di assicurazione.
Canone di locazione. Il canone annuo d’affitto viene definito in complessivi € --- con scadenza al 10 maggio e al 10 novembre di ogni anno, alla stipula del presente contratto dovrà essere versata la prima annualità. A decorrere dal terzo anno di locazione detto ca- none sarà annualmente adeguato secondo l’indice “FOI” (veri- ficato sul sito dell’ISTAT) nella misura del 75%. Xxxx l’immediata risoluzione della presente convenzione, in deroga all’art.5 legge 203/82, all’affittuario è fatto obbli- go di:
a) custodire il fondo con l’ordinaria diligenza, impegnandosi a vigilare sullo stesso affinché sia rispettato ogni diritto di proprietà e non vengano effettuati scarichi vietati né ma- nomessi o modificati i confini e/o i passaggi;
b) eseguire a proprie cura e spese, entro i termini stabiliti normativamente, ogni lavoro che venisse ingiunto dalle compe- tenti Autorità ai fini dell’esercizio dell’attività agricola (con esonero della proprietà da ogni responsabilità in meri- to);
c) provvedere ad una periodica concimazione organica dei ter- reni, sì da garantire agli stessi un ottimale livello di pro- duttività e fertilità;
d) sostenere, senza diritto a rivalse nè indennizzi, tutte le spese necessarie per la coltivazione del fondo, ivi comprese tutte le spese ed opere necessarie per la tenuta dei terreni
e) mantenere gli accessi e le aree in fregio alle strade con- sortili libere e pulite al fine di garantire la viabilità e ogni diritto di terzi;
a) operare radicali trasformazioni del fondo;
b) subaffittare parzialmente o totalmente il fondo, permutare terreni, sub- concedere a qualsiasi titolo o ragione quanto qui concesso in affitto;
c) costruire sul fondo strutture fisse che richiedono conces- sione edilizia o altro, senza preventivo accordo scritto con la locatrice o senza parere amministrativo ex art.16 l.203/82;
d) realizzare marcite, xxxxxxxx, cave, discariche o quant’altro senza espressa autorizzazione scritta della pro- prietà;
e) tagliare piante di spettanza della locatrice, se non e- spressamente autorizzato;
f) effettuare, in ogni caso, tutti quegli interventi vietati dalle leggi speciali in tema di contratti agrari e dal Codice Civile;
g) assumere impegni, anche se previsti da norme o regolamenti
h) abbandonare il fondo e la custodia dello stesso. ART.6= MIGLIORAMENTI ART.7= POLIZZA ASSICURATIVA
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT.
Canone di locazione. Il canone di locazione è stabilito in annui € .= (euro xxxxxxxxxx anticipate con scadenza, rispettivamente, al 15 luglio ed al 15 gennaio di ogni anno. In caso di ritardato pagamento il Conduttore sarà tenuto alla corresponsione degli interessi di mora, così come previsto dalla normativa vigente, fatto salvo - in ogni caso- quanto previsto dall’art. 5 della legge 392/1978 e ss.mm.ii. in tema di inadempimento del Conduttore. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere aggiornato annualmente nella misura del 75% delle variazioni dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati; in tal caso, l’aggiornamento del canone verrà applicato a partire dal mese successivo a quello di ricezione della richiesta da parte del Conduttore.
Canone di locazione. Il canone di locazione da prendere come riferimento è quello annuale specificato nel contratto di locazione, comprensivo delle rivalutazioni ISTAT, esclusi gli oneri condominiali e accessori.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Milano definito e depositato in data 5 luglio 1999 presso il Comune di Milano è convenuto in lire /euro , che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore ovvero a mezzo bonifico bancario ovvero in n. rate eguali anticipate di lire ciascuna, scadenti il Tale canone é stato determinato dalle parti sulla base dell'applicazione dei criteri e parametri: (Zona urbana omogenea:(4) ; Sub-fascia: (5) .........…;) secondo quanto stabilito ai punti 4.1.a); 4.1.b); 4.1.c) e 4.1.d) dell'Accordo locale sopra citato. Il canone sarà/non sarà aggiornato ogni anno, a richiesta del locatore, nella misura del 75% della variazione annuale dell’indice dei prezzi al consumo accertata dall’ISTAT per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell’anno contrattuale precedente quello di decorrenza dell’aggiornamento.
Canone di locazione. Il canone di locazione, soggetto al rialzo in sede di offerta, sull’intera struttura è stabilito nella misura minima di € 15.000,00 = oltre IVA annui, salvo quanto previsto dall’art. 3.2.A. Il canone di locazione sarà aggiornato all’indice ISTAT annualmente, come previsto dall’Art. 22 c. 2 del Regolamento comunale per le concessioni, locazioni e alienazioni del patrimonio immobiliare. Il pagamento sarà richiesto trimestralmente previa emissione di regolare fattura da parte dell’Ufficio Ragioneria, emessa entro il 10 del mese di fatturazione. Il pagamento deve essere effettuato entro il 30 dello stesso mese. In caso l’aggiudicatario non provveda in tempo ai pagamenti, il Comune effettuerà tempestivamente un primo sollecito indicando un termine perentorio per il versamento, applicando gli interessi di legge.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione è stabilito in Euro ( _/00) da pagarsi in rate trimestrali anticipate di Euro ( /00) attraverso versamento o bonifico su c/c intestato entro i primi cinque giorni di ogni trimestre; la decorrenza del pagamento trimestrale viene stabilita dal mese di , ovvero alla scadenza delle nn. mensilità oggetto di scomputo così come risultante dalla offerta economica presentata dal conduttore composta dal ribasso sui costi del progetto esecutivo ed il rialzo sul canone mensile di locazione.
Canone di locazione. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dall'Accordo locale per la città di Perugia definito e depositato in data 26/09/2000 presso il Comune di Perugia, è convenuto in lire ……………………….( …………………………………………)/euro …………………
Canone di locazione. Il canone di locazione è convenuto in EURO . (= ) ovvero € _ x m2 _ più IVA, nella misura di legge, oltre le spese accessorie quantificate indicativamente (salvo conguaglio) in EURO (= ), più IVA, nella misura di legge, e quindi, pari complessivamente a EURO 00, (=), più IVA, nella misura di legge che il conduttore si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore, ovvero, a mezzo bonifico bancario MAV, in n° 4 rate trimestrali – eguali, ed anticipate - di EURO (=), più IVA, nella misura di legge, ciascuna scadente a 30 giorni dalla data di fatturazione e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento del bollettino di pagamento emesso in gennaio, aprile, luglio, e ottobre. In caso di eventuale aumento degli indici ISTAT il canone sarà aggiornato ogni anno, a partire dal secondo, nella misura del 75% della variazione verificatasi nell’anno precedente, assumendo convenzionalmente come riferimento il mese di ................