Il caso. L’avv. L.S. ed il calciatore professionista S.A., stipu- larono il 24 giugno 1999 un contratto in virtù del quale il primo assunse l’incarico di rappresentare ed assistere il secondo, in via esclusiva e per la durata di cinque anni, nell’attività diretta alla definizione della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con so- cietà di calcio professionistico, all’assistenza nel rapporto con la società, alla cessione, anche a favore di soggetti diversi dalle società di calcio, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quant’altro consimile del predetto calcia- tore professionista e, comunque, alla redazione e stipula di tutti i relativi contratti. scia Calcio S.p.a. L’avv. L.S., quindi, con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2003 conveniva dinnanzi al Tribunale di Udine il calciatore S.A., chiedendone la condanna al pa- gamento sia del saldo del compenso spettantegli per la conclusione del primo contratto concluso con la H.V. S.p.a. grazie alla sua opera di mediazione, che della pena- le prevista nel contratto del 24 giugno 1999. Si costituiva il convenuto contestando la fondatezza della pretesa at- torea richiamandosi, in linea di diritto, alle norme del- l’ordinamento sportivo ed in particolare a quanto previ- sto dall’allora vigente «Regolamento dell’attività di pro- curatore sportivo», all’interno del quale erano previste, a pena di nullità, specifiche norme formali e procedimen- tali per il conferimento di un mandato valido ed efficace al procuratore sportivo. Il convenuto osservava, inoltre, che sebbene la nullità fosse prevista non da una legge, bensì da un mero «contratto normativo» (1) vincolante per entrambe le parti, in quanto appartenenti all’ordina- mento sportivo, tali formalità costituivano forme con- venzionali regolate dall’art. 1352 Codice civile; che inol- tre, in base alle successive norme del regolamento, che imponevano formalità di deposito, gli incarichi non de- positati o non spediti dovevano considerarsi irrilevanti e privi di giuridica efficacia per l’ordinamento federale e quindi anche per l’ordinamento statale. Ciò premesso il convenuto rilevava che il contratto sul quale l’attore aveva fondato le sue pretese di condan- na, pur essendo stato stipulato tra soggetti dell’ordina- mento sportivo, e pur perseguendo lo scopo pratico dei modelli predisposti dalla F.I.G.C., era stato stipulato in dispregio sia della «forma in senso stretto» che della «forma in senso lato», nonché conteneva una serie di clausole in contrasto con i regolamenti federali (quella relativa al compenso, la durata e la penale) e che per questi motivi il contratto non era idoneo a realizzare in- teressi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuri- dico ex art. 1322, comma 2, Codice civile. Osservava an- cora il convenuto che entrambe le parti (il calciatore col tesseramento e l’attore con l’iscrizione nell’apposito al- bo), si erano obbligate a stipulare i futuri contratti (nel- l’ambito considerato), rispettando le forme previste dal- l’ordinamento sportivo cui avevano spontaneamente aderito e quindi al «contratto normativo» che quest’ul- timo aveva predisposto e che vincolava i soggetti di ap- partenenza. Il convenuto concludeva chiedendo la reie- zione della domanda attorea per la radicale inefficacia ed invalidità del contratto «azionato». A fronte dell’eccepita inefficacia e/o nullità del contratto di mandato per contrasto con le «forme» im- poste dal «Regolamento dell’attività di procuratore spor- tivo», l’attore precisava, da un lato, di aver ricevuto l’in-
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Sources: Contratti
Il caso. L’avv. L.S. ed il calciatore professionista S.A., stipu- larono il 24 Nel giugno 1999 un contratto in virtù del quale il primo assunse l’incarico di rappresentare ed assistere il secondo, in via esclusiva e per la durata di cinque anni, nell’attività diretta alla definizione 2010 l’Autorità garante della durata concorrenza e del compenso mercato ha sanzionato il Consiglio nazionale dei geologi per intesa restrittiva della con- correnza ex art. 101 del contratto Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. In particolare l’Antitrust, all’esito del procedimento nei confronti del citato Con- siglio, ha accertato e sanzionato un’intesa avente ad oggetto una fissazione di prestazione sportiva con so- cietà “prezzo”, consistente nel richiamo, contenuto nel codice deontologico1 della professione, al principio del “decoro” nella commisurazione dei compensi e all’art. 2233, comma 2, c.c., il quale prevede appunto che «in ogni caso la
1 In dettaglio, ai sensi dell’art. 17 del codice deontologico, intitolato ai parametri tariffari, «Nella determinazione dei compensi professionali il geologo deve attenersi a quanto stabilito dal d.l. n. 223/2006; al principio di calcio professionistico, all’assistenza nel rapporto con la società, alla cessione, anche a favore adeguatezza di soggetti diversi dalle società di calcio, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quant’altro consimile del predetto calcia- tore professionista cui all’art. 2233 comma 2 codice civile e, comunque, al complesso delle vigenti disposizioni di legge regolanti la materia. La tariffa professionale approvata con d.m. 18 novembre 1971 e la tariffa in materia di lavori pubblici approvata con d.m. 4 aprile 2001 per la parte applicabile ai geologi, costituiscono legittimo ed oggettivo elemento di riferimento tecnico-professionale nella considerazione, determinazione e definizione dei compensi tra le parti». Analogo rilievo viene formulato con riferimento al richiamo al decoro contenuto nell’art. 18 codice deontologico, intitolato alla redazione commisurazione della parcella, il quale stabilisce che «Nell’ambito della normativa vigente, a garanzia della qualità delle prestazioni, il geologo che esercita attività professionale nelle varie forme (...) deve sempre commisurare la propria parcella all’importanza e stipula difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche e all’impegno richiesti». Il medesimo richiamo al decoro è contenuto anche nell’art. 19, dedicato all’evidenza pubblica, il quale prevede che «Per le procedure ad evidenza pubblica, ove la pubblica amministrazione legittimamente non utilizzi quale parametro compensativo la tariffa professionale, il geologo dovrà comunque commisurare la propria offerta all’importanza e difficoltà dell’incarico, al decoro professionale, alle conoscenze tecniche ed all’impegno richiesti». In sostanza si è ritenuto che le norme del Codice deontologico relative alla determinazione del compenso inducano i geologi a non assumere condotte autonome nell’individuazione dei prezzi delle proprie prestazioni professionali, spingendoli all’applicazione della ormai abrogata tariffa professionale, così determinando una restrizione della concorrenza, in violazione dell’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. Il Consiglio nazionale dei geologi ha impugnato la decisione di tutti i relativi contrattifronte al Tar Lazio, che, pur respingendo il ricorso presentato, ha ritenuto viziata la parte della delibera dell’Antitrust in cui si afferma che il riferimento, nel codi- ce deontologico dei geologi, al “decoro” professionale come criterio di deter- minazione del compenso possa rappresentare “restrizione della concorrenza”. scia Calcio S.p.aI giudici amministrativi, infatti, con la sentenza del 25 febbraio 2011, n. 1757 hanno chiarito che il provvedimento dell’Antitrust è legittimo in quanto il co- dice deontologico dei geologi non avrebbe indicato in maniera chiara l’abolizione dei minimi tariffari inderogabili, sottolineando, tuttavia, che il provvedimento dell’Autorità è viziato nella parte in cui sostiene che il riferi- mento, nel codice del Consiglio nazionale, al “decoro professionale” quale cri- terio di commisurazione del compenso possa avere una portata anticoncor- renziale. L’avv. L.S.Il Consiglio nazionale dei geologi ha, quindi, impugnato la sentenza, riproponendo espressamente tutti i motivi del ricorso di primo grado e muo- vendo motivate critiche alla sentenza. La sentenza è stata appellata anche dall’AGCM con atto riferimento al capo di citazione notificato sentenza che ha ritenuto in parte erro- nea la motivazione del provvedimento dell’Autorità, laddove dispone che il 10 gennaio 2003 conveniva dinnanzi al Tribunale Consiglio debba eliminare dal codice deontologico il parametro del decoro professionale quale criterio di Udine il calciatore S.A., chiedendone la condanna al pa- gamento sia del saldo determinazione del compenso spettantegli per la conclusione del primo contratto concluso con la H.V. S.p.aprofessioni- sta. grazie alla sua opera Nel ricorso in appello il Consiglio nazionale dei geologi ha chiesto al Consi- glio di mediazione, che della pena- le prevista nel contratto del 24 giugno 1999. Si costituiva il convenuto contestando la fondatezza della pretesa at- torea richiamandosiStato di sottoporre, in linea di diritto, alle norme del- l’ordinamento sportivo ed in particolare a quanto previ- sto dall’allora vigente «Regolamento dell’attività di pro- curatore sportivo», all’interno del quale erano previste, a pena di nullità, specifiche norme formali e procedimen- tali per il conferimento di un mandato valido ed efficace al procuratore sportivo. Il convenuto osservava, inoltre, che sebbene la nullità fosse prevista non da una legge, bensì da un mero «contratto normativo» (1) vincolante per entrambe le parti, in quanto appartenenti all’ordina- mento sportivo, tali formalità costituivano forme con- venzionali regolate dall’art. 1352 Codice civile; che inol- tre, in base alle successive norme del regolamento, che imponevano formalità di deposito, gli incarichi non de- positati o non spediti dovevano considerarsi irrilevanti e privi di giuridica efficacia per l’ordinamento federale e quindi anche per l’ordinamento statale. Ciò premesso il convenuto rilevava che il contratto sul quale l’attore aveva fondato le sue pretese di condan- na, pur essendo stato stipulato tra soggetti dell’ordina- mento sportivo, e pur perseguendo lo scopo pratico dei modelli predisposti dalla F.I.G.C., era stato stipulato in dispregio sia della «forma in senso stretto» che della «forma in senso lato», nonché conteneva una serie di clausole in contrasto con i regolamenti federali (quella relativa al compenso, la durata e la penale) e che per questi motivi il contratto non era idoneo a realizzare in- teressi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuri- dico via pregiudiziale ex art. 1322267 TFUE, comma 2alcune que- stioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Fra l’altro, Codice civilecon l’ordinanza 5 marzo 2012, n. 1244 il giudice amministrativo italiano ha chiesto di chiarire se l’art. Osservava an- cora il convenuto che entrambe le parti (il calciatore col tesseramento e l’attore con l’iscrizione nell’apposito al- bo), si erano obbligate a stipulare i futuri contratti (nel- l’ambito considerato), rispettando le forme previste dal- l’ordinamento sportivo cui avevano spontaneamente aderito e quindi al «contratto normativo» che quest’ul- timo aveva predisposto e che vincolava i soggetti di ap- partenenza. Il convenuto concludeva chiedendo la reie- zione della domanda attorea per la radicale inefficacia ed invalidità del contratto «azionato». A fronte dell’eccepita inefficacia 101 TFUE o altra norma europea vieti e/o nullità inibisca il riferimento alle componenti di dignità e decoro del contratto professionista - nella fattispecie geologo - nella composizione del compenso professionale; e se il riferimento alle com- ponenti di mandato per contrasto con le «forme» im- poste dal «Regolamento dell’attività di procuratore spor- tivo», l’attore precisava, da un lato, di aver ricevuto l’in-dignità e decoro professionale comporti effetti restrittivi della con- correnza.
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Sources: Giurisprudenza Amministrativa
Il caso. L’avvLa sentenza in commento ha deciso un contenzioso in fatto alquanto ingarbugliato e di notevole portata economica. L.S. ed L’impresa Alfa è mandataria dell’ATI assegnataria dei lavori, e sottoscrive con il calciatore professionista S.A., stipu- larono ▇▇▇▇▇▇▇▇ ceduto il 24 giugno 1999 un contratto in virtù di appalto del quale il primo assunse l’incarico 5 febbraio 2003. Vengono apposte nel registro ufficiale di rappresentare ed assistere il secondocontabilità di cantiere, in via esclusiva calce agli Stati di Avanzamento Lavori, numerose riserve dell’appaltatore relative a crediti per adeguamento del corrispettivo derivante da maggiori oneri e per mezzi impiegati rispetto a quelli previsti alla luce delle prescrizioni dei documenti contrattuali e di gara. Interviene a questo punto la durata di cinque annifinanziaria Beta, nell’attività diretta alla definizione che si rende cessionaria della durata e del compenso del contratto di prestazione sportiva con so- cietà di calcio professionistico, all’assistenza nel rapporto con la società, alla cessione, anche a favore di soggetti diversi dalle società di calcio, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quant’altro consimile del predetto calcia- tore professionista e, comunque, alla redazione e stipula di tutti i relativi contratti. scia Calcio S.p.a. L’avv. L.S., quindigran parte dei crediti da riserva, con atto di citazione cessione del 14 marzo 2008, regolarmente notificato al Debitore ceduto tramite Ufficiale giudiziario. Successivamente, il 10 gennaio 2003 conveniva dinnanzi al 23 novembre 2010, ▇▇▇▇ è dichiarata fallita dal Tribunale di Udine il calciatore S.A.Milano. Ma l’apertura della procedura non chiude la vicenda. Il Collegio dei Curatori, chiedendone in sede di Conto finale e collaudo tecnico – amministrativo, conferma le riserve apposte dall’appaltatore (come ricordato, non tutte oggetto di cessione in favore di Alfa). Interviene a questo punto un ulteriore soggetto, la condanna al pa- gamento sia del saldo del compenso spettantegli per la conclusione del primo contratto concluso con la H.V. S.p.a. grazie alla sua opera di mediazionesocietà Gamma, che presenta una proposta di concordato fallimentare, accettata dai creditori ed omologata dal Tribunale di Milano il 31 dicembre 2014. Gamma, divenuta cessionaria sulla base della pena- le prevista nel contratto del 24 giugno 1999. Si costituiva il convenuto contestando proposta approvata di tutto l’attivo fallimentare, rivendica quindi la fondatezza della pretesa at- torea richiamandosi, in linea di diritto, alle norme del- l’ordinamento sportivo ed in particolare titolarità dei crediti da riserva non ceduti a quanto previ- sto dall’allora vigente «Regolamento dell’attività di pro- curatore sportivo», all’interno del quale erano previste, a pena di nullità, specifiche norme formali e procedimen- tali per il conferimento di un mandato valido ed efficace al procuratore sportivoBeta. Il convenuto osservavaTribunale di Milano, inoltre, che sebbene la nullità fosse prevista non da una legge, bensì da un mero «contratto normativo» sezione imprese (1) vincolante per entrambe le parti, competente in quanto appartenenti all’ordina- mento sportivo, tali formalità costituivano forme con- venzionali regolate dall’art. 1352 Codice civile; che inol- tre, in base alle successive norme del regolamento, che imponevano formalità tema di deposito, gli incarichi non de- positati o non spediti dovevano considerarsi irrilevanti e privi lavori pubblici di giuridica efficacia per l’ordinamento federale e quindi anche per l’ordinamento statale. Ciò premesso il convenuto rilevava che il contratto sul quale l’attore aveva fondato le sue pretese di condan- na, pur essendo stato stipulato tra soggetti dell’ordina- mento sportivo, e pur perseguendo lo scopo pratico dei modelli predisposti dalla F.I.G.C., era stato stipulato in dispregio sia della «forma in senso stretto» che della «forma in senso lato», nonché conteneva una serie di clausole in contrasto con i regolamenti federali (quella relativa al compenso, la durata e la penale) e che per questi motivi il contratto non era idoneo a realizzare in- teressi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuri- dico rilevanza comunitaria ex art. 13223, comma 23, Codice civilelett. Osservava an- cora il convenuto che entrambe le parti (il calciatore col tesseramento f) del d. lgs. 27 giugno 2003, n. 168 e l’attore con l’iscrizione nell’apposito al- bo), si erano obbligate successive modifiche) è quindi chiamato a stipulare i futuri contratti (nel- l’ambito considerato), rispettando le forme previste dal- l’ordinamento sportivo cui avevano spontaneamente aderito e quindi al «contratto normativo» che quest’ul- timo aveva predisposto e che vincolava i soggetti di ap- partenenza. Il convenuto concludeva chiedendo sbrogliare la reie- zione della domanda attorea per la radicale inefficacia ed invalidità del contratto «azionato». A fronte dell’eccepita inefficacia e/o nullità del contratto di mandato per contrasto con le «forme» im- poste dal «Regolamento dell’attività di procuratore spor- tivo», l’attore precisava, da un lato, di aver ricevuto l’in-matassa.
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Sources: Contratto Di Factoring
Il caso. L’avvLa vicenda giudiziaria, oggetto delle sentenze in commento nn. L.S. ed 531 e 532, del 2 aprile 2019, pronunciate dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari – sez. distaccata di Lecce, origina dall’impugnazione di due avvisi di accertamento emessi nei confronti di due società incaricate della raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. Con riferimento al fatto concreto, l’Amministrazione Finanziaria riteneva che le società avessero effettuato il calciatore professionista S.A.servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti in regime di concessione e che, stipu- larono il 24 giugno 1999 un pertanto, avessero illegittimamente beneficiato delle deduzioni Irap di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2), 3) e 4) del D.lgs. n. 446/97. Avverso tali atti impositivi, le società contribuenti proponevano due distinti ricorsi innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale, deducendo di aver operato non in regime di concessione, bensì di contratto d’appalto e di rientrare, quindi, nel novero delle imprese legittimate a beneficiare delle succitate deduzioni Irap. Tanto in virtù del quale il fatto che con l’art. 11, primo assunse l’incarico di rappresentare ed assistere il secondocomma, lett. a), del D. Lgs. n. 446/1996, sono stati introdotti specifici sgravi per ridurre la base imponibile Irap, in via esclusiva presenza di personale dipendente impiegato a tempo indeterminato, incluse le aziende operanti in regime di appalto e per la durata con l’esclusione, tuttavia, delle sole imprese operanti in concessione e a tariffa (c.d. “public utilities”) nei settori dell’energia elettrica, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di cinque anni, nell’attività diretta alla definizione scarico e della durata raccolta e del compenso del contratto di prestazione sportiva con so- cietà di calcio professionistico, all’assistenza nel rapporto con la società, alla cessione, anche a favore di soggetti diversi dalle società di calcio, dell’utilizzo dell’immagine, del nome o di quant’altro consimile del predetto calcia- tore professionista e, comunque, alla redazione e stipula di tutti i relativi contratti. scia Calcio S.p.a. L’avv. L.S., quindi, con atto di citazione notificato il 10 gennaio 2003 conveniva dinnanzi al Tribunale di Udine il calciatore S.A., chiedendone la condanna al pa- gamento sia del saldo del compenso spettantegli per la conclusione del primo contratto concluso con la H.V. S.p.a. grazie alla sua opera di mediazione, che della pena- le prevista nel contratto del 24 giugno 1999smaltimento dei rifiuti. Si costituiva il convenuto contestando la fondatezza della pretesa at- torea richiamandosiin giudizio l’Agenzia delle Entrate, deducendo che le somme in linea contestazione fossero state erroneamente dedotte, alla luce del fatto che le società affidatarie del servizio avessero operato in regime di diritto, alle norme del- l’ordinamento sportivo ed in particolare a quanto previ- sto dall’allora vigente «Regolamento dell’attività concessione e non di pro- curatore sportivo», all’interno del quale erano previste, a pena di nullità, specifiche norme formali e procedimen- tali per il conferimento di un mandato valido ed efficace al procuratore sportivoappalto. Il convenuto osservava, inoltre, che sebbene la nullità fosse prevista non da una legge, bensì da un mero «contratto normativo» (1) vincolante per entrambe le parti, in quanto appartenenti all’ordina- mento sportivo, tali formalità costituivano forme con- venzionali regolate dall’art. 1352 Codice civile; che inol- tre, in base alle successive norme del regolamento, che imponevano formalità di deposito, gli incarichi non de- positati o non spediti dovevano considerarsi irrilevanti e privi di giuridica efficacia per l’ordinamento federale e quindi anche per l’ordinamento statale. Ciò premesso il convenuto rilevava che il contratto sul quale l’attore aveva fondato le sue pretese di condan- na, pur essendo stato stipulato tra soggetti dell’ordina- mento sportivo, e pur perseguendo lo scopo pratico dei modelli predisposti dalla F.I.G.C., era stato stipulato in dispregio sia della «forma in senso stretto» che della «forma in senso lato», nonché conteneva una serie di clausole in contrasto con i regolamenti federali (quella relativa al compensoEbbene, la durata e la penale) e che per questi motivi il contratto non era idoneo a realizzare in- teressi meritevoli Commissione Tributaria Provinciale di tutela secondo l’ordinamento giuri- dico ex artLecce – sez. 13224º – investita delle controversie, comma 2ha accolto le tesi difensive dell’Avvocato tributarista ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇. Invero, Codice civile. Osservava an- cora il convenuto che entrambe le parti (il calciatore col tesseramento e l’attore con l’iscrizione nell’apposito al- bo)i giudici tributari, si erano obbligate a stipulare i futuri contratti (nel- l’ambito considerato), rispettando le forme previste dal- l’ordinamento sportivo cui avevano spontaneamente aderito e quindi al «contratto normativo» che quest’ul- timo aveva predisposto e che vincolava i soggetti di ap- partenenza. Il convenuto concludeva chiedendo la reie- zione della domanda attorea per la radicale inefficacia ed invalidità del contratto «azionato». A fronte dell’eccepita inefficacia e/o nullità del contratto di mandato per contrasto con le «forme» im- poste dal «Regolamento dell’attività sentt. 02 aprile 2019, nn. 531 e 532, hanno totalmente annullato gli avvisi di procuratore spor- tivo»accertamento de quibus, l’attore precisavarilevando che le società avessero effettuato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani in regime di appalto e non di concessione e che, da un latopertanto, nei loro confronti erano state correttamente applicate le deduzioni Irap in presenza di aver ricevuto l’in-personale dipendente impiegato a tempo indeterminato.
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Sources: Public Utilities Contract