Common use of IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.A.) Clause in Contracts

IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA E AMBIENTE (R.L.S.A.). Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e ambiente (R.L.S.A.), ai sensi del- l’art. 47 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, ha il diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavo- ratori stessi. Nell’ottica di coniugare le esigenze di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di la- voro, di rispetto dell’ambiente e di sviluppo delle attività produttive, i R.L.S.A, ferme restando le attribuzioni della legge e il numero complessivo di seguito previsto, svol- gono il loro ruolo anche in materia ambientale, collaborando, nell’ambito delle loro prerogative al raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e dell’ambiente. Per le aziende o unità produttive5 che occupano fino a 15 dipendenti, il R.L.S.A. viene eletto tramite elezione diretta da parte dei lavoratori al loro interno. L’elezione diretta avviene su iniziativa delle strutture sindacali competenti delle XX.XX. stipulanti il CCNL e si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio se- greto, anche per candidature concorrenti. Hanno diritto al voto tutti i lavoratori in forza all’azienda alla data delle elezioni e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeter- minato occupati nell’azienda; risulta eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale dell’avvenuta elezione va trasmesso tempestiva- mente all’azienda. Nelle aziende o unità produttive5 con dipendenti superiori a 15, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono individuati, nell’ambito dei componenti delle R.S.U., secondo i seguenti criteri: - 1 solo rappresentante fino a 200 dipendenti; - 3 rappresentanti da 201 a 1000 dipendenti; - 6 rappresentanti oltre 1000 dipendenti. Per l’elezione o designazione del R.L.S.A. si applicano i seguenti criteri: a) nella fase di costituzione, o rinnovo, della R.S.U. il candidato viene identificato tra i candidati proposti per l’elezione della R.S.U.; le operazioni di elezione sono quelle previste per l’elezione della R.S.U.. Nel caso di mancata elezione del candidato a rappresentante per la sicurezza, il rappresentante stesso viene designato dai com- ponenti della costituita R.S.U. al loro interno; b) nei casi in cui sia già costituita la R.S.U. all’individuazione con designazione del R.L.S.A. provvedono i componenti della R.S.U. al loro interno; tale designazione verrà ratificata in occasione della prima assemblea dei lavoratori. In caso di designazione, l’incarico decorre dalla data della medesima e fino ad esaurimento del mandato della R.S.U.. Nel caso di dimissioni della R.S.U. il R.L.S.A. esercita le proprie funzioni fino a nuova elezione della R.S.U. stessa e comunque non oltre il suo mandato; in tale ipotesi allo stesso competono le sole ore di permesso previste per la sua funzione, ma in relazione al periodo di ultrattività della carica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro