Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Clausole campione

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Cap. Gen. n. 145/00, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art.11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .................................................
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’Appaltatore ha l’obbligo di comunicare per iscritto alla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 2 del D.M. n° 145/2000, entro 30 giorni dalla stipula del contratto, il proprio domicilio legale, da individuare inderogabilmente negli uffici comunali, dove il RUP e il Direttore Lavori in ogni tempo possono indirizzare ordini e notificare atti.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1.L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato generale d’appalto regionale; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2.L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato generale d’appalto regionale, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3.Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato generale d’appalto regionale, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’Impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire con qualifica professionale di geometra, nonché dotato di adeguata esperienza. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per motivi disciplinari, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata dalla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato. L’appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dei lavori, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La nomina di Direttore di cantiere deve avvenire prima della consegna dei lavori.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto(D.M. n°145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.