Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere Clausole campione

Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Se l’appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’appaltatore o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art.2 del Capitolato Generale di Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. L’Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art.3 del Capitolato Generale di Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’art.4 del Capitolato Generale di Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentate, senza che per ciò spetti alcuna indennità all’Appaltatore o al suo rappresentante. 4. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1 del presente articolo, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato. 6. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione appaltante, previa comunicazione all’Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato d...
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art.11 Norme generali su materiali, componenti, sistemi ed esecuzione Art.12 Convenzioni in materia di valuta e termini
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso l’Ente, ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del Capitolato Generale d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata dell’Ente. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore Tecnico dell’impresa o da altro soggetto di comprovata competenza professionale e con l’esperienza necessaria per la conduzione delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. 3. L’Appaltatore, tramite il Direttore di Cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di Cantiere e del personale dell’Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 4. Ogni variazione del domicilio di cui al precedente comma 1, o delle persone di cui ai precedenti commi 2 e 3, deve essere tempestivamente notificata all’Ente; ogni variazione della persona di cui al precedente comma 2 deve essere accompagnata dal deposito presso l’Ente del nuovo atto di mandato. 5. L’Appaltatore deve attivare una sede operativa nell’ambito territoriale delle provincie della Regione Veneto, ove non ne abbia già una attiva.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art. 11 Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione Art. 12 Convenzioni europee in materia di valuta e termini
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. 1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del capitolato generale d’appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. 2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. 3. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, di quelli che potrebbero essere subiti ed arrecati da terzi estranei al lavoro introdottisi nel cantiere, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali. 4. Ogni variazione del domicilio o del direttore di cantiere deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione .................................................
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. Art. 10 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere. L’operatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’art. 2 del DM n. 145/00, a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto. L’operatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’art. 3 del DM n. 145/00, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. Ai sensi e nei modi di cui all’art. 4 del DM n. 145/00 l'appaltatore che non conduce le prestazioni personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione delle prestazioni a norma del contratto. L'appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il mandato deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente, che provvede a dare comunicazione all'ufficio di direzione per l’esecuzione del contratto. L'operatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo delle prestazioni. Quando ricorrono gravi e giustificati motivi l'amministrazione committente, previa motivata comunicazione all'operatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante Ogni variazione del domicilio delle persone di cui ai commi precedenti, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.