Il rischio assicurato Clausole campione

Il rischio assicurato. La tutela assicurativa comprende: (1) In procedimenti amministrativi (2) In procedimenti di risarcimento dei danni
Il rischio assicurato. L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell’articolo 19 della Legge Notarile, per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dal Notaio nell'esercizio dell’Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell’Attività Assicurata. L’Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’Assicurato che, anche a titolo fiduciario, sia consegnatario, depositario o custode di valori o altri beni mobili e immobili, atti e/o documenti di qualsiasi genere a lui consegnati e/o dati in deposito e/o custodia da clienti o da terzi anche in occasione di vendite agli incanti e di attività delegategli dalle autorità giudiziarie e amministrative; in caso di furto e rapina di valori, l’assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 150.000 per ogni sinistro e di Euro 300.000 per anno assicurativo. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
Il rischio assicurato. L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dagli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell’Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell’Attività Assicurata. Sono compresi i danni cagionati in relazione alle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente con un sottolimite di Euro 250.000,00. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere.
Il rischio assicurato. L'Assicurazione è prestata, ai sensi dell’art. 5 del DPR 07 Agosto 2012 e s.m.i., per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei danni causati dagli iscritti all’Albo dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali nell'esercizio dell’Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi, compresi i clienti, per danni involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell’Attività Assicurata. Sono compresi i danni cagionati in relazione alle attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere, con un sotto-limite di Euro 250.000.
Il rischio assicurato. L'Assicurazione è prestata per la copertura della responsabilità civile professionale e quindi per il risarcimento dei Danni causati dagli Assicurati nell'esercizio dell’Attività Assicurata. La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di ogni somma che egli sia tenuto a pagare o a rimborsare a terzi per ▇▇▇▇▇ involontariamente causati da negligenza, imprudenza o imperizia e violazione di norme, anche per l’ipotesi di colpa grave e dei quali egli sia civilmente responsabile ai sensi di legge nell'esercizio dell’Attività Assicurata. Si intendono espressamente garantite dalla presente Assicurazione le responsabilità previste dalla L. 24/2017 e ss.mm.ii, con la sola esclusione delle responsabilità per fatto doloso dell’Assicurato. L’Assicurazione comprende inoltre la responsabilità dell’Assicurato che sia consegnatario di valori in caso di furto e rapina, l’assicurazione di cui al presente capoverso, è prestata fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 10.000 per ogni sinistro con il limite di Euro 20.000 per anno assicurativo e per Assicurato. L'Assicurazione vale altresì per la responsabilità derivante da fatto doloso o colposo delle persone delle quali l'Assicurato deve rispondere. In caso di responsabilità solidale dell’Assicurato con altri soggetti, la Società risponderà per intero di quanto dovuto dall’Assicurato ai sensi dell’art. 2055 del Codice Civile, salvo il diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali.