Common use of IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI Clause in Contracts

IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI. a. Per gli immobili dichiarati di interesse culturale si applica la disciplina per la tutela dei beni culturali e ambientali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). b. In tal caso, dopo la stipula del contratto di compravendita la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa provvederà ad inviare specifica comunicazione al Ministero della Cultura allo scopo di consentire agli aventi diritto (Regioni ed altri Enti Pubblici Territoriali), entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica al medesimo Dicastero, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 59 e seguenti del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La compravendita, pertanto, resterà condizionata sospensivamente al mancato esercizio del citato diritto di prelazione. c. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Ministero della Difesa procederà a convocare l’Aggiudicatario innanzi al notaio per la formale stipula dell’atto di ricognizione dell’avveramento della condizione sospensiva, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7, lettere “e” e seguenti. d. In caso di esercizio della prelazione legale all’acquisto da parte degli aventi diritto, l’Aggiudicatario decadrà da ogni diritto all’acquisto, fatto salvo il rimborso della Cauzione prestata, della Caparra Confirmatoria e del saldo del prezzo, senza il riconoscimento di interessi o altre somme pretesi a qualsiasi titolo. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario gli onorari e le spese già sostenuti.

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IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI. a. Per gli immobili dichiarati di interesse culturale si applica la disciplina per la tutela dei beni culturali e ambientali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). b. In tal caso, dopo la stipula del contratto di compravendita la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa provvederà ad inviare specifica comunicazione al Ministero della Cultura per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo allo scopo di consentire agli aventi diritto (Regioni ed altri Enti Pubblici Territoriali), entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica al medesimo Dicastero, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 59 e seguenti 61 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La compravendita, pertanto, resterà condizionata sospensivamente al mancato esercizio del citato diritto di prelazione. c. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Ministero della Difesa procederà a convocare l’Aggiudicatario innanzi al notaio per la formale stipula dell’atto di ricognizione dell’avveramento della condizione sospensiva, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7, lettere “e” e seguenti. d. In caso di esercizio della prelazione legale all’acquisto da parte degli aventi diritto, l’Aggiudicatario decadrà da ogni diritto all’acquisto, fatto salvo il rimborso della Cauzione prestata, della Caparra Confirmatoria e del saldo del prezzo, senza il riconoscimento di interessi o altre somme pretesi a qualsiasi titolo. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario gli onorari e le spese già sostenuti.

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IMMOBILI SUSCETTIBILI DI VALUTAZIONE DEI BENI CULTURALI. a. Per gli immobili dichiarati di interesse culturale si applica la disciplina per la tutela dei beni culturali e ambientali ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio). b. In tal caso, dopo la stipula del contratto di compravendita la Direzione dei Lavori e del Demanio del Ministero della Difesa provvederà ad inviare specifica comunicazione al Ministero della Cultura allo scopo di consentire agli aventi diritto (Regioni ed altri Enti Pubblici Territoriali), entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla notifica al medesimo Dicastero, di esercitare il diritto di prelazione ai sensi dell’articolo 59 e seguenti 61 del citato decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La compravendita, pertanto, resterà condizionata sospensivamente al mancato esercizio del citato diritto di prelazione. c. Trascorso infruttuosamente tale termine, il Ministero della Difesa procederà a convocare l’Aggiudicatario innanzi al notaio per la formale stipula dell’atto di ricognizione dell’avveramento della condizione sospensiva, come meglio specificato nel successivo paragrafo 7, lettere “e” e seguenti. d. In caso di esercizio della prelazione legale all’acquisto da parte degli aventi diritto, l’Aggiudicatario decadrà da ogni diritto all’acquisto, fatto salvo il rimborso della Cauzione prestata, della Caparra Confirmatoria e del saldo del prezzo, senza il riconoscimento di interessi o altre somme pretesi a qualsiasi titolo. Restano comunque a carico dell’Aggiudicatario gli onorari e le spese già sostenuti.

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