Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera 1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d’opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
QUALI DATI RACCOGLIAMO Si tratta di dati personali (come, ad esempio, nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, professione, recapito telefonico fisso e cellulare e indirizzo di posta elettronica, coordinate bancarie, sinistri con altre Compagnie, informazioni socio-economiche quali dati reddituali, proprietà di beni immobili e mobili registrati, informazioni sulla Sua eventuale attività d’impresa, informazioni sull’affidabilità creditizia) che Lei stesso o altri soggetti(1) ci fornite; tra questi ci possono essere anche categorie particolari di dati personali(2), ove necessari per fornirLe i citati servizi e/o prodotti assicurativi.
Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione 1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato. 2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente l’articolo 167 del d.P.R. n. 207 del 2010 e gli articoli 16 e 17 del capitolato generale d’appalto. 3. L’appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. 4. L’appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che l’esecuzione delle opere sia conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
Diritti e doveri dei titolari degli assegni 1. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste dai programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale essi afferiscono. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti alla redazione delle tesi di laurea, partecipare alle commissioni d'esame di profitto e svolgere compiti didattici formali e informali. 2. Il titolare dell'assegno può partecipare a gruppi e a progetti di ricerca dell'Università/delle strutture. L'espletamento di tali attività di ricerca non dà diritto al pagamento di un corrispettivo ad hoc. 3. Il titolare dell'assegno può svolgere, previa autorizzazione del supervisore, presso l'Università e/o presso altri atenei o enti attività didattica (lezioni, esercitazioni, laboratori, didattica integrativa) fino a un massimo complessivo di 60 ore per anno accademico, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento dell'attività di ricerca. L'attività didattica da svolgere presso l'Università è deliberata e assegnata dalla struttura al titolare dell'assegno previo suo consenso, senza necessità che il titolare dell'assegno partecipi a un bando. L'attività didattica è retribuita ad hoc dall'Università ai sensi dei vigenti tariffari in materia di docenza a contratto e delle vigenti disposizioni in materia di collaboratori didattici. 4. I titolari degli assegni si possono avvalere, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della struttura d'afferenza e usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo i regolamenti vigenti. 5. L'attività di ricerca sarà svolta all'interno della Facoltà di riferimento, nonché all'esterno di essa, ove espressamente autorizzata dal supervisore del titolare dell'assegno. Qualora l'assegnista autorizzato a svolgere attività all'esterno debba recarsi in missione per l'esercizio della ricerca di cui è addetto, gli saranno rimborsate le spese con i criteri e le modalità previste dal vigente regolamento in materia di viaggi di servizio.
Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto. 2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia. 3. L'appaltatore è obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all’impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori. 4. Il PSC e il POS (o i POS se più di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. 5. Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, l’appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.