Incordatore Clausole campione

Incordatore. L’organizzazione dovrebbe offrire un servizio di incordatura delle racchette o divulgare informa- zioni rispetto a dove sia possibile ottenere tale servizio. È comunque responsabilità del giocatore as- sicurarsi di avere abbastanza racchette per poter disputare gli incontri nel caso in cui non sia presente un servizio di incordatura in luogo.
Incordatore. L’organizzazione dovrebbe offrire un servizio di incordatura delle racchette o divulgare infor- mazioni rispetto a dove sia possibile ottenere tale servizio. È comunque responsabilità del gio- catore assicurarsi di avere abbastanza racchette per poter disputare gli incontri nel caso in cui non sia presente un servizio di incordatura in luogo.

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  • Modalità di fatturazione 1. L’Erogatore privato si adegua alla normativa in materia di fatturazione elettronica e alle disposizioni regionali in materia e trasmette contestualmente alla A.S.L. di competenza territoriale e all’Agenzia Sanitaria della Regione Abruzzo (A.S.R.), la fattura relativa all’integrale produzione del mese di riferimento posta a carico del S.S.R nel rispetto in particolare dei limiti previsti dagli artt. 3, 4 e 5. 2. La fattura è trasmessa contestualmente alla A.S.L. territorialmente competente e all’A.S.R. ▇▇▇▇▇▇▇ (alla quale va inviato altresì un riepilogo secondo il prospetto di cui all’allegato A3) entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo a quello di riferimento. 3. La fattura deve indicare separatamente le prestazioni rese per tipologia a favore di utenti aventi la residenza nell’ambito della Regione Abruzzo - distinguendole per A.S.L. di residenza del paziente - e quelle rese a favore di utenti residenti in altre Regioni. 4. La fattura deve indicare in calce, a titolo descrittivo, gli introiti per quota fissa di 10 euro per ricetta di cui al punto p) dell’art.1, comma 796 L.27/12/2006, n.296 ed il relativo numero delle ricette degli assistiti non esenti. Gli introiti per quota fissa riscossi dall’Erogatore sono portati in compensazione al momento del pagamento della fattura da parte della ASL e sono imputati in uno specifico sottoconto appositamente aperto dalla ASL . 5. Alla fattura deve essere allegata la documentazione relativa alla produzione di cui all’art. 10 nonché quella eventualmente prevista dalle disposizioni nazionali e regionali in materia di fatturazione elettronica. 6. La A.S.L. non procede alla liquidazione ed al pagamento della fattura non conforme alle previsioni del presente contratto ed in particolare a quelle previste in questo articolo e negli artt. 10 e 11. 7. Prima delle liquidazioni la ASL richiede all’Enpam il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all’art 1 comma 39 L.n.243/2004 e verifica la regolarità del DURC e in caso di ottenimento di un documento che segnali un'inadempienza, in presenza di “definitivo accertamento” delle violazioni contributive, provvede in conformità alla normativa vigente dandone comunicazione alla Regione ai fini della LR 32/2007. Il “definitivo accertamento” delle violazioni contributive può essere rinvenuto in tutte le situazioni caratterizzate dalla non pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.

  • Pagamento dei subappaltatori 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. 2. Ai sensi dell’articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati: a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore; b) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 58 in materia di tracciabilità dei pagamenti; c) alle limitazioni di cui agli articoli 47, comma 2 . 3. Se l’appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione appaltante sospende l’erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l’appaltatore non adempie a quanto previsto. 4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente: a) l’importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore; b) l’individuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all’articolo 47, comma 2, lettera b), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’allegato «B» al predetto Regolamento generale 5. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall’appaltatore principale.

  • Caricamenti Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

  • Modalità di aggiudicazione In data 6 dicembre 2011 alle ore 12.30 presso la sede del Consorzio di bonifica Brenta, sita in ▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇. ▇▇, ▇-▇▇▇▇▇, ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ (▇▇), come indicato al punto IV.3.8 del Bando di Gara, si procederà in seduta pubblica alla presenza del Notaio o di un Ufficiale Rogante, alla verifica della corrispondenza della documentazione amministrativa - Busta A - presentata dai concorrenti con quanto richiesto dall’articolo 6 del presente Disciplinare. Successivamente si procederà all’apertura delle offerte economiche - Busta B per i concorrenti ammessi. al tasso di interesse massimo da applicare ai mutui da stipulare con onere a carico dello Stato di importo pari o inferiore a Euro 51.645.689,91”, pubblicato il 22 settembre 2011 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. In caso di parità la gara verrà aggiudicata a favore dell’Istituto o Azienda che avrà offerto lo spread più basso sul tasso variabile nel rispetto del valore massimo fissato a base di appalto dalla precitata norma. In caso di ulteriore parità in graduatoria si procederà a sorteggio tra le offerte risultate prime ai sensi dell’articolo 77 del R.D. n. 827/1924. In caso di discordanza fra le scritturazioni, in cifre (%) ed in lettere, sarà ritenuto valido l’importo più favorevole per l’Amministrazione, ai sensi dell’articolo 72, del Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827. Qualora ne sussistano i presupposti di legge, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di verificare, anche in contraddittorio, la congruità delle offerte a termini di quanto previsto dagli art. 86, 87 e 88 del D.Lgs. n. 163/2006. Il Consorzio di bonifica Brenta si riserva il diritto di: − non procedere all’aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto ai sensi dell’articolo 81, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006; oppure − procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

  • Modalità del trattamento dei dati Il trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato mediante strumenti informatici e telematici idonei a memorizzarli, gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.