Pagamento dei subappaltatori Clausole campione

Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell’articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l’importo dei lavori da loro eseguiti:
Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
Pagamento dei subappaltatori. Qualora la stazione appaltante non abbia indicato nel bando di gara, che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso in cui gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In tal caso, la Stazione appaltante può imporre all’appaltatore di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l’erogazione delle successive rate di acconto o di saldo, nonché la sospensione dello svincolo della cauzione definitiva fino a che l’appaltatore non provveda all’obbligo di cui al comma precedente. Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l'Amministrazione provvederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria per l'applicazione delle pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese. Nel caso di pagamento diretto da parte della Stazione appaltante, gli affidatari comunicano a questa, la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ai sensi dell’art. 37, comma 11 del Codice dei Contratti, qualora, sussistendo le condizioni, si faccia ricorso al subappalto per l’esecuzione di lavori o di componenti dell’opera di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali, la stazione appaltante provvede alla corresponsione diretta al subappaltatore dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. In tal caso si applica la prescrizione di cui al periodo precedente. Ai sensi dell’articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’articolo 35, comma 5, del Decreto-Legge n. 223 del 2006, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate, devono essere assolti dall’...
Pagamento dei subappaltatori. La Stazione Appaltante provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti, nei casi previsti dall’art. 15/a comma 3, l’importo dei lavori da loro eseguiti; l’appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall’emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati:
Pagamento dei subappaltatori. L'Appaltatore resta l'unico responsabile nei confronti dell’Università per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento di danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. L’Appaltatore assume in proprio, tenendone indenne l’Università, ogni obbligazione connessa all'esecuzione delle prestazioni dei subappaltatori e degli eventuali sub-contratti. Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla Università la quale, nel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori. Nel caso in cui sia onere dell'Appaltatore corrispondere i pagamenti al subappaltatore, lo stesso è tenuto a trasmettere alla Università, nel termine di 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dell'appaltatore, copia delle fatture quietanzate dei subappaltatori. In caso di mancato adempimento il pagamento della successiva fattura sarà sospeso fino alla regolarizzazione della posizione.
Pagamento dei subappaltatori. 1. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
Pagamento dei subappaltatori. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti, se non nei casi previsti dall’ art. 105, co. 13 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. L'Appaltatore deve utilizzare, per i pagamenti al subappaltatore, i conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la soc. Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche (art. 3 legge 136 del 13.8.2010 e s.m. e i.) indicando il codice CIG. Il contratto di subappalto dovrà contenere la clausola risolutiva espressa, a pena di nullità assoluta del contratto stesso, con la quale l'Appaltatore e il subappaltatore si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010 e s.m. e i. Prima dell’effettivo inizio del servizio o parte del servizio, oggetto di subappalto, l’Appaltatore dovrà far pervenire alla Stazione Appaltante stessa, la documentazione dell’avvenuta denunzia, da parte del subappaltatore, agli Enti Previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed infortunistici. Qualora il subappaltatore non venga tempestivamente pagato, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di provvedere, sulla base del contratto di subappalto, ad effettuare direttamente il pagamento, che andrà a ridurre quanto dovuto dalla Stazione Appaltante all’Appaltatore (di ciò si terrà conto nella tenuta della contabilità principale). Per tale onere la Stazione Appaltante, ove le somme ancora dovute all’Appaltatore non siano capienti, provvederà ad incamerare la Garanzia di cui all’art. 103 comma 1, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’importo corrisposto, fatto salvo l’obbligo di reintegrazione della garanzia medesima da parte dell’Appaltatore.
Pagamento dei subappaltatori. Salvo i casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la Stazione appaltante non provvede al pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti e il contraente dell’accordo quadro è obbligato a trasmettere alla Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Nei casi elencati nel citato art. 105, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le prestazioni da esse eseguite previa acquisizione: o da parte del contraente dell’accordo quadro di una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori e dai cottimisti, specificando i relativi importi oggetto dei pagamenti;
Pagamento dei subappaltatori. 1. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni quando tale soggetto sia una micro o piccola impresa o in caso di inadempimento dell’appaltatore ai sensi dell’art.105, comma 13, del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.