INDENNITA' DI PERNOTTAMENTO. L'indennità di pernottamento nella misura di 1/3 dell'indennità di trasferta di cui all'art. 20/B, compete al personale salariato costretto a pernottare fuori residenza, a meno che non percepisca la trasferta comprensiva della quota parte (1/3) relativa al pernottamento. Qualora l'azienda fornisca un idoneo alloggio l'indennità di pernottamento viene ridotta a L. 500. Nota a verbale Tale indennità assorbe la maggiorazione per lavoro notturno.
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Samples: Contratto Nazionale Di Lavoro Degli, Accordo Nazionale 20 Maggio 1983, Contratto Nazionale Di Lavoro Degli