INDENNITA’ DI TRASFERTA Clausole campione

INDENNITA’ DI TRASFERTA. Al dipendente chiamato a prestare la propria attività lavorativa in località diversa dalla sede abituale, compete il trattamento di trasferta come segue:
INDENNITA’ DI TRASFERTA. In caso di trasferta si richiede, in aggiunta al rimborso per spese documentate già previsto dalle policy aziendali, un rimborso per spese non documentabili di 20 € al giorno, e, nel caso in cui il lavoratore abbia dovuto viaggiare fuori dal normale orario di lavoro, un rimborso forfettario di due ore di lavoro per il viaggio di andata e ritorno pari a 10 €, con arrotondamento di 5 € per ogni mezz'ora ulteriore.
INDENNITA’ DI TRASFERTA. Il personale viaggiante comandato a prestare il servizio extraurbano, oltre alla normale retribuzione, ha diritto ad una indennità di trasferta nelle seguenti misure: a per prestazione effettiva dalle 6 alle 9 ore: € 9,66;
INDENNITA’ DI TRASFERTA. L'indennità di trasferta è pari al 30% della normale retribuzione giornaliera (che a questo solo fine è considerata pari a 1/30 della normale retribuzione mensile) secondo la definizione di cui al CCNL. Per trasferte al di fuori del territorio europeo, inteso secondo il criterio geografico, tale indennità è aumentata al 40% . L'indennità di cui sopra non è corrisposta nei casi di trasferta a carattere formativo per "stage", aggiornamento professionale e quant’altro (per esempio, visite a strutture e infrastrutture, partecipazione a corsi e seminari ecc.).
INDENNITA’ DI TRASFERTA. DAL 1 GENNAIO 2000 - pari ad Euro 30,99 (comprende 2 pasti e 1 pernottamento) DAL 1 SETTEMBRE 2018 - pari ad Euro 35,00 (comprende 2 pasti e 1 pernottamento) A decorrere dal luglio 2010, le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare al lavoratore una quota di retribuzione pari a € 25,00 lordi mensili. Tale importo, escluso dal calcolo del TFR, dovrà essere erogato con cadenza mensile.
INDENNITA’ DI TRASFERTA. L’erogazione della indennità di trasferta è stata soppressa con legge n. 266 del 23 dicembre 2005 (Finanziaria 2006).
INDENNITA’ DI TRASFERTA a) Personale impiegatizio
INDENNITA’ DI TRASFERTA 

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).