Common use of Indennità di direzione Clause in Contracts

Indennità di direzione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996, al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolastica, sarà corrisposta ai capi di istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL . 2. L'indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, nonché ai Direttori dei Conservatori di musica e delle Accademie. 3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorni, l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al capo d'istituto sia al docente vicario della stessa istituzione scolastica.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale

Indennità di direzione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996Il C.C.N.L. , al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolasticaall’art.21, sarà corrisposta prevede che ai capi di istitutod’istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71ivi compresi gli incaricati, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL . 2. L'indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, educazione nonché ai Direttori direttori dei Conservatori conservatori di musica e delle Accademieaccademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione. 2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche. 3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorniL’indennità compete, l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art.21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto sia al d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente. 5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto: a. da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio; b. dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche; c. limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti. 6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa istituzione scolasticaè ridotta nella medesima misura. 7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5. 8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art.50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità:

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo

Indennità di direzione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 1996Il C.C.N.L., al fine di compensare le maggiori responsabilità e i maggiori carichi di lavoro connessi alle dimensioni e al grado di complessità dell'istituzione scolasticaall’art. 21, sarà corrisposta prevede che ai capi di istitutod’istituto, a carico della quota del fondo di cui all'art. 71ivi compresi gli incaricati, comma 2, lett. b), un'indennità di direzione. Le misure dell'indennità di direzione sono determinate in relazione alle dimensioni ed alla complessità degli istituti, in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 4, lett. h) del presente CCNL . 2. L'indennità di cui al comma 1 compete anche ai vice direttori rettori e alle vice direttrici degli istituti di educazione, educazione nonché ai Direttori direttori dei Conservatori conservatori di musica e delle Accademieaccademie e al personale incaricato della direzione spetta una indennità accessoria di direzione. 2. Detta indennità di direzione spetta altresì ai coordinatori degli istituti superiori per le industrie artistiche. 3. Nel caso in cui i capi di istituto si trovino in posizione di stato implicante il mancato esercizio della funzione direttiva per un periodo superiore a quindici giorniL’indennità compete, l'indennità di direzione non è corrisposta per tutto il periodo di mancato esercizio della funzione. Per lo stesso periodo l'indennità viene corrisposta al dipendente che abbia sostituito, ai sensi della normativa vigente, il capo di istituto. Per le istituzioni scolastiche affidate in reggenza, l'indennità di direzione è corrisposta nella misura del 50% sia al personale educativo incaricato della funzione di vice rettore o di vice direttrice di convitto nazionale e di educandato femminile dello Stato. 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2 dell’art. 21 del C.C.N.L., nel caso di assenza o impedimento del capo d’istituto titolare o reggente l’indennità in parola viene corrisposta dall’istituzione scolastica interessata al sostituto, nella misura, rispettivamente di quella spettante al capo d'istituto sia al d’istituto ovvero nella misura intera per il docente vicario della istituzione scolastica affidata in reggenza, detratta la quota del compenso individuale accessorio spettante al sostituto in relazione al proprio status di docente. 5. L’indennità di cui al presente articolo è assoggettata alle ritenute previste per i compensi accessori ed è costituita, secondo i sottoelencati parametri, il cui valore economico è individuato nella tabella B, allegata al presente contratto: a) da un importo base determinato in misura fissa, che comprende il compenso individuale accessorio; b) dai parametri relativi a particolari tipologie di istituzioni scolastiche; c) limitatamente alle istituzioni scolastiche con organico di diritto di personale docente superiore a 35 posti, dal parametro connesso con la complessità organizzativa, da moltiplicare per il predetto numero di posti. 6. L’indennità viene erogata in ragione di tanti dodicesimi per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestati nell’anno o situazioni di stato assimilate al servizio. Per periodi inferiori al mese detta indennità è liquidata in ragione di 1/30 della misura mensile per ciascun giorno compreso nel periodo di servizio. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio l’indennità stessa istituzione scolasticaè ridotta nella medesima misura. 7. Alla liquidazione dell’indennità in parola provvedono le direzioni provinciali del Tesoro competenti al pagamento dello stipendio agli interessati per l’importo di cui alla lettera a) del precedente comma 5 e, ove spettanti, le istituzioni scolastiche, per i parametri di cui alle precedenti lettere b) e c) del medesimo comma 5. 8. Al personale che si trovi nelle posizioni di stato previste dall’art. 50 del C.C.N.L. l’indennità di direzione viene liquidata, determinando i relativi parametri economici, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di titolarità ovvero, per il personale senza sede di titolarità, in relazione alla situazione esistente presso la scuola di ultima titolarità: I - relativamente all’importo base determinato in misura fissa (lettera a) del precedente comma 5) dalla direzione provinciale del Tesoro competente alla liquidazione degli emolumenti fissi e continuativi;

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Integrativo