Indennità di responsabilità. 1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9. 2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta. 3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta. 4. L'importo dell' indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5. 5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b). 6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro. 7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti. 8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
Appears in 1 contract
Indennità di responsabilità. 1. Le amministrazioniA partire dal 1/7/2015, in base alle proprie finalità istituzionaliè prevista l’attribuzione di una specifica indennità, individuano posizioni organizzative ai sensi dell’art. 10 del CCNL EPR 2002-2005, per il personale CTER e funzioni specialistiche Funzionario amministrativo IV livello e di responsabilità per il personale Ricercatore e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie BTecnologo, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzionia cui venga affidato un incarico che comporta una specifica responsabilità.
2. Le relative determinazioni risorse per l'erogazione della predetta indennità sono oggetto a carico del fondo di informazione preventiva ai soggetti sindacali incentivazione di cui all'art. 9.
219 del CCNL EPR 2002-2005. A In particolare, a seguito dell'ipotesi di CCI ENEA "su istituti di particolare interesse", sottoscritta in data 22 luglio 2015 5 novembre e in corso di autorizzazione, tali indennità saranno finanziate da quota parte delle risorse indicate nel punto 1.3 dell'art. 6 della verifica citata ipotesi di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiestaaccordo.
3. Al personale appartenente alla categoria DPrioritariamente, possono inoltre essere conferiti specificiai Responsabili di strutture amministrative verrà corrisposta, qualificati incarichi in 12 mensilità, un'indennità di responsabilità - amministrativepari a € 600.00 articolata su due importi, ivi comprese quelle connesse alle funzioni pari a 550,00€ mensili per un numero massimo di segretario n. 25 posizioni di dipartimento, responsabilità e tecniche - sulla base pari a 350,00€ per un numero massimo di criteri generali oggetto n. 15 posizioni di informazione, e a richiesta responsabilità. In caso che agli stessi fosse già corrisposta l’indennità di concertazione, con i soggetti sindacali responsabilità professionale di cui all'artal precedente art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria5, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiestaquest’ultima verrà a cessare.
4. L'importo dell' indennità attribuita ai sensi Fermo restando il limite annuo determinato dalla quota parte del precedente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, fondo di cui un terzo all’art. 19 del CCNL EPR 2002-2005, sono individuate le seguenti ulteriori "responsabilità" connesse a specifici incarichi funzionali, alle quali è corrisposto corrisposta, in 12 mensilità, un'indennità pari a seguito della verifica positiva 250€ mensili mensile pari a:
4.1. 200,00€ per i "medici competenti/autorizzati", il Capo nave e il Capo spedizione Antartide, i RUP di gare/contratti di importo superiore a 500.000,00€, escluso CONSIP e il Responsabile dei risultati conseguiti dal dipendentesistemi di telefonia dell’ENEA;
4.2. La valutazione 150,00€ per i Responsabili SPP dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità Centri di cui all'art. 61Casaccia, comma 5Frascati, Bologna e Trisaia e il Tecnico abilitato per esecuzione verifiche degli impianti elettrici dell’Agenzia;.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Integrativo
Indennità di responsabilità. (art. 64 comma 1 CCNL 2016/2018)
1. Le amministrazioniAi sensi e per gli effetti di cui all’art. 91, in base alle proprie finalità istituzionalicomma 3, individuano CCNL 2006/09 richiamato dall’art 64 comma 1 del CCNL 2016/2018 e nel rispetto delle disponibilità finanziarie previste, vengono individuate le posizioni organizzative e funzioni specialistiche e che comportano qualificati incarichi di responsabilità da attribuire a personale di categoria D al quale è correlata un’indennità accessoria annua lorda come di seguito indicato:
a) Responsabile di Ufficio in Staff al Direttore Generale € 4.000
b) Responsabile di Ufficio dell’Amministrazione centrale € 4.000
c) Responsabile di Ufficio dell’Amministrazione centrale con rapporti diretti con il Direttore Generale € 4.500
d) Responsabile di Plesso e verificano la disponibilità di personale professionalmente qualificato appartenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9.Segretario amministrativo € 5.000
2. A seguito della verifica Le posizioni organizzative di cui al comma 1, le amministrazioni, sulla base 1 devono risultare da atti formali di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni attribuzione dell’incarico a firma del Direttore Generale e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, la corrispondente indennità è proporzionata alla durata dell’incarico. Un terzo della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - sulla base di criteri generali oggetto di informazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L'importo dell' suddetta indennità attribuita ai sensi del precedente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo accessoria è corrisposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La del conseguimento degli obiettivi e della valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità comportamenti organizzativi, della performance istituzionale e organizzativa così come previsto dal “Sistema di Misurazione e Valutazione della Performance organizzativa ed individuale (SMVP)”. Tale indennità non verrà liquidata qualora il titolare di posizione organizzativa abbia svolto attività lavorativa in presenza o in lavoro agile per un periodo inferiore a 30 giorni. Gli incarichi di norma sono a tempo determinato e rinnovabili al permanere delle condizioni che ne hanno determinato l’assegnazione.
3. Qualora il titolare di posizione organizzativa abbia un rapporto di lavoro di tipo parziale l’indennità di responsabilità di cui all'artal comma 1 è riproporzionata in base al regime orario osservato.
4. 61Nel caso in cui lo stesso soggetto ricopra più posizioni organizzative, comma 5al medesimo viene corrisposto a titolo di incarico aggiuntivo il 10% dell’indennità prevista per l’incarico ricoperto ad interim.
5. Le indennità riconducibili agli incarichi di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b)non possono superare complessivamente € 5.165.
6. I criteri per In caso di sostituzione del titolare di posizione organizzativa, la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui relativa indennità verrà corrisposta al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontronuovo soggetto incaricato.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti In applicazione all’art. 20 del CCNL 2016-2018, le posizioni e parti concordano di attribuire al 10% del personale titolare di posizione organizzativa una maggiorazione del 30% del valore medio pro-capite dei premi individuali. Gli aventi diritto saranno individuati dai Responsabili della struttura (dirigenti/categoria EP) tra coloro che nei comportamenti organizzativi hanno una tra le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamentivalutazioni più alte.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Collettivo Integrativo
Indennità di responsabilità. 1. Le amministrazioni, in base alle proprie finalità istituzionaliistitu- zionali, individuano posizioni organizzative e funzioni specialistiche e di responsabilità e verificano la disponibilità dispo- nibilità di personale professionalmente qualificato appartenente appar- tenente alle categorie B, C e D ai fini della attribuzione di tali posizioni e funzioni. Le relative determinazioni sono oggetto di informazione preventiva ai soggetti sindacali sin- dacali di cui all'art. 9.
2. A seguito della verifica di cui al comma 1, le amministrazioniammi- nistrazioni, sulla base di criteri generali oggetto di contrattazione integrativa, correlano alle posizioni e funzioni individuate ai sensi del comma 1 un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione specializ- zazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche caratteristi- che innovative della professionalità richiesta.
3. Al personale appartenente alla categoria D, D possono inoltre essere conferiti specifici, qualificati incarichi di responsabilità - – amministrative, ivi comprese quelle connesse alle funzioni di segretario di dipartimento, e tecniche - – sulla base di criteri generali oggetto di informazioneinfor- mazione, e a richiesta di concertazione, con i soggetti sindacali di cui all'art. 9. Tali incarichi saranno retribuiti con un'indennità accessoria, annua, lorda, revocabile, di importo variabile, tenendo conto del livello di responsabilitàrespon- sabilità, della complessità delle competenze attribuite, della specializzazione richiesta dai compiti affidati e delle caratteristiche innovative della professionalità richiesta.
4. L'importo dell' indennità dell'indennità attribuita ai sensi del precedente prece- dente comma è compreso tra un minimo di £. 2.000.000 ed un massimo di £. 10.000.000, di cui un terzo è corrisposto corri- sposto a seguito della verifica positiva dei risultati conseguiti dal dipendente. La valutazione dei risultati è effettuata annualmente con le stesse modalità di cui all'art. 61, comma 5.
5. Le indennità di cui al presente articolo sono attribuite a valere sulle risorse di cui all'art. 68, comma 2, lett. b).
6. I criteri per la scelta dei dipendenti cui attribuire le posizioni e funzioni di cui al comma 1 sono definiti dalle amministrazioni. Tali criteri sono oggetto di informazione informa- zione preventiva ai soggetti sindacali di cui all'art. 9, che possono chiedere al riguardo un incontro.
7. Le amministrazioni attribuiscono ai dipendenti le posizioni e le funzioni di cui al comma 1 secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
8. Le indennità di cui ai precedenti commi cessano di essere corrisposte qualora i dipendenti non siano più adibiti alle posizioni organizzative e alle funzioni specialistiche spe- cialistiche e di responsabilità di cui ai commi 1 e 3.
Appears in 1 contract