Indennità di sostituzione. In tutti i casi di sostituzione di lavoratori aventi posizioni per le quali la contrattazione collettiva preveda precisi inquadramenti minimi, il sostituto ha diritto, per il tempo della sostituzione, alla corresponsione del trattamento economico superiore corrispondente all’attività svolta. Fermo restando quanto previsto dall’art. 20 del presente CSLL, nel caso di sostituzione di un preposto a succursale, al vice responsabile di succursale non spetta la relativa indennità per il personale preposto a succursale. Nel caso in cui la contrattazione (nazionale o locale) non preveda un preciso inquadramento minimo per i responsabili di area e/o settore, per la quantificazione dell’indennità dovuta al sostituto si fa riferimento all’inquadramento riconosciuto al responsabile dell’area e/o settore, così come individuato nell’organigramma della singola Azienda. L’importo dell’indennità di sostituzione da corrispondere al sostituto è pari al risultato della differenza tra la voce retributiva stipendio a 0 (zero) scatti, tempo per tempo vigente, dei due inquadramenti presi a riferimento (quello del sostituito e del sostituto), limitatamente ai giorni di sostituzione. L’unità di tempo di lavoro minima, affinché siano dovute differenze retributive per sostituzioni, è quella giornaliera. L’indennità di sostituzione, determinata con criteri analoghi a quelli previsti al quarto comma del presente articolo, compete anche nel caso di sostituzioni di dirigenti da parte di soggetti inquadrati nelle aree professionali o nella categoria dei quadri direttivi.
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